TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202301127

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Il provvedimento in esame è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, emessa il 1° dicembre 2023, con relatore la dott.ssa Katiuscia Papi. Il ricorrente, un cittadino afghano, ha impugnato il rifiuto della Prefettura di Siena di concedere la cittadinanza italiana, sostenendo di non poter produrre la documentazione richiesta a causa della sua condizione di protezione sussidiaria. Le sue richieste si fondano su due motivi: la violazione delle norme relative all'equiparazione tra rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, e l'illegittimità dell'omessa richiesta di integrazione documentale.

Il giudice ha accolto il ricorso, argomentando che la condizione di protezione sussidiaria comporta una sostanziale impossibilità di rientrare nel paese d'origine per reperire i documenti richiesti. La sentenza sottolinea che l'interpretazione delle norme deve garantire una tutela effettiva dei diritti umani, equiparando i titolari di protezione sussidiaria ai rifugiati in merito all'esonero dalla produzione di documentazione originale. Pertanto, il giudice ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando alla pubblica amministrazione di riesaminare l'istanza del ricorrente, con condanna alle spese legali a carico dell'Amministrazione resistente.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202301127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202301127
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 01127/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00713/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 713 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Siena in data 7 aprile 2022 con cui veniva decretato il rifiuto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana rif. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 4 aprile 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, cittadino afghano, entrava in Italia e, in virtù del provvedimento in data 28 aprile 2008 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, gli veniva riconosciuta la protezione sussidiaria in virtù della « situazione di insicurezza che si registra in alcune zone del suo paese interessate da episodi di guerriglia », considerato che: « tale condizione oggettiva, a carattere generalizzato, non rileva, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, non potendosi individuare motivi di persecuzione riferibili in via diretta e personale secondo la nozione contenuta nell’art. 1 della predetta Convenzione ».

2. Con propria istanza del 4 aprile 2022 il signor -OMISSIS- chiedeva la concessione della cittadinanza italiana, per residenza, ai sensi dell’art. 9 L. 91/1992.

Il 7 aprile 2022 la Prefettura di Siena disponeva, mediante apposito provvedimento, il rifiuto dell’istanza, per l’omessa produzione, da parte del richiedente, dei seguenti documenti: «- Mancanza dell'atto di nascita - Mancanza del certificato penale del Paese di origine o degli eventuali Paesi terzi di residenza - non è stata prodotta la certificazione attestante il riconoscimento di status di rifugiato politico. In assenza di tale documento il certificato di nascita ed il penale possono essere rilasciati dal consolato afgano in Italia- il titolare di protezione sussidiaria non è equiparato al rifugiato politico. A seguito di tale rifiuto è possibile presentare una nuova domanda online, una volta superato l'elemento ostativo sopra evidenziato, riutilizzando documentazione non scaduta nonché contributo e marca da bollo già pagato ».

3. Mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- impugnava il suddetto rifiuto, chiedendone l’annullamento, per i seguenti argomenti di censura.

Con il primo motivo, « Violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – carenza di motivazione – difetto dei presupposti per la dichiarazione di rifiuto della domanda di cittadinanza », il -OMISSIS- evidenziava di essere impossibilitato a recarsi in condizioni di sicurezza nel proprio paese di origine, e chiedeva quindi l’equiparazione allo status dei rifugiati politici, esonerati dall’onere di produzione della certificazione proveniente dalle autorità del paese di origine.

Per mezzo del secondo motivo, relativo alla « Violazione di legge – eccesso di potere – violazione del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo – violazione del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 l. 241/1990 - violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ex art. 2 comma 1 l. 241/1990 », il ricorrente denunciava l’illegittimità dell’omessa richiesta di integrazione

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