TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-12-01, n. 201711909
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2017
N. 11909/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07431/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7431 del 2017, proposto da:
E F, G F, F E A, rappresentati e difesi dall'avvocato S D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n.114/B;
contro
Ministero della giustizia;
per l'esecuzione
dell’ordinanza del Tribunale civile di Roma, IV- bis , Esecuzioni immobiliari, n.r.e. 10410/15, depositata il 14 ottobre 2015.
Visto il ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 28 novembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il rimedio all’odierno esame parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione di cui in epigrafe, che ha fatto seguito a pronunzia di condanna del Ministero della giustizia al pagamento di somme di denaro in favore dei ricorrenti, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto).
In particolare, esposto che il Ministero della giustizia, nonostante la notifica in forma esecutiva, avvenuta il 29 dicembre 2015, dell’ordinanza di cui sopra, non opposta nel termine di cui all’art. 617c.p.c., non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo, parte ricorrente ha domandato che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., l’adito Tribunale:
- ordini all’Amministrazione inadempiente di provvedere entro trenta giorni al pagamento della somme spettanti a ciascuno dei ricorrenti;
- disponga che a tanto provveda, in via sostitutiva, un commissario ad acta ;
- condanni l’Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Non si è costituito in resistenza il Ministero della giustizia.
Il gravame è stato introitato per la decisione alla camera di consiglio del 28 novembre 2017.
2. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso, in particolare, per un verso, che i ricorrenti hanno dato prova di aver prodotto il 18 novembre 2016 le dichiarazioni di cui all’art. 5- sexies , comma 1, della l. 89/2001, inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della l. 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, e che, per altro verso, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione intimata, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei sensi di cui appresso.
3. In relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero della giustizia di dare piena e integrale esecuzione all’ordinanza di cui in epigrafe e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme a esse spettanti per effetto del titolo azionato, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione, se anteriore, del presente provvedimento.
Quanto, invece, alla nomina di un commissario ad acta , il Collegio si riserva di provvedere in esito all’eventuale incidente di esecuzione da proporsi dalla parte ricorrente per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione obbligata.
4. Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto della serialità della questione introdotta.