TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-07-28, n. 201608770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-07-28, n. 201608770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608770
Data del deposito : 28 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2016

N. 08770/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03010/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2016, proposto da:
Soc Rossibus Spa, rappresentata e difesa dall'avv. M N, con domicilio eletto presso M N in Roma, Via Lutezia, 8;

contro

Comune di Cerveteri, rappresentato e difeso dall'avv. V M, con domicilio eletto presso V M in Roma, viale delle Milizie, 1;

nei confronti di

Soc Impresa Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina &
C Sas, rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Maria Rosa Suraci in Roma, Via G.Ferrari 12;
Soc Cilia Italia Srl, Soc Tundo Vincenzo Spa, Soc Cialone Tour Spa, Soc Sac Mobilita' Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Valente, con domicilio eletto presso Matteo Valente in Roma, Via Antonio Bertoloni N.26/B;

per l'annullamento dei seguenti atti :

1). Determina dirigenziale n. 109 del 27.1.2016, comunicata il 3.2.2016, con cui il Comune di Cerveteri ha aggiudicato definitivamente all’impresa controinteressata la gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1.1.2016-31.12.2020;

2). Tutti gli atti presupposti, compresi i verbali di gara, ivi compreso il contratto laddove stipulato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cerveteri e di Soc Impresa Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina &
C Sas e di Soc Cilia Italia Srl e di Soc Tundo Vincenzo Spa e di Soc Cialone Tour Spa e di Soc Sac Mobilita' Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune di Cerveteri, con bando di gara del 3 agosto 2015 indiceva una procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di pertinenza comunale per il periodo 1.1.2016-31.12.2020. Il prezzo a base di gara era fissato in € 6.000.000,00. Per l’offerta tecnica era prevista l’attribuzione di massimo 70 punti secondo i subcriteri indicati nella lex specialis di gara e per l’offerta economica di massimo 30 punti.

Alla procedura partecipavano sette concorrenti e all’esito della stessa, risultava, per quanto rileva in questa sede, la seguente graduatoria: 1° Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina &
C. S.A.S (d’ora innanzi semplicemente “Fratarcangeli”) con punti 90,182;
2° Cilia Italia S.r.l. (d’ora innanzi “ATI CILIA”), con punti 89,280;
3° Rossibus S.p.a. con punti 85,847.

La Commissione di gara, avendo l’offerta di Fratarcangeli ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del massimo previsto sia per il punteggio tecnico che per quello economico, sottoponeva la stessa alla valutazione di congruità di cui agli artt. 87 ss., Dlgs n. 163/2006 e all’esito riteneva la stessa congrua.

Pertanto, con determinazione dirigenziale del 27.1.2016 il Comune di Cerveteri aggiudicava definitivamente la gara all’impresa Fratarcangeli.

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti:

1). Determina dirigenziale n. 109 del 27.1.2016, comunicata il 3.2.2016, con cui il Comune di Cerveteri ha aggiudicato definitivamente all’impresa controinteressata la gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1.1.2016-31.12.2020;

2). Tutti gli atti presupposti, compresi i verbali di gara e il contratto laddove stipulato.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione art. 46, D.Lgs 163/2006;
eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e violazione del punto III.

2.2 del bando di gara, del punto 8, lettera c), del Disciplinare di gara e dell’art. 6, lettera c), del capitolato di oneri. La ricorrente sostiene che : gli atti di gara richiedevano la presentazione di “dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993 a comprova della propria solvibilità e solidità finanziaria”. Il disciplinare specificava che “tali dichiarazioni dovranno contenere l’impegno ad aprire a favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito, da parte di ciascun istituto o intermediario, di € 350.000,00 ciascuno, valida per tutta la durata dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dal punto III.

2.2 del bando di gara, a garanzia di eventuali pagamenti di stipendi e contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’impresa verso i propri dipendenti impiegati nei servizi di trasporto scolastico nel Comune di Cerveteri”.

Afferma la ricorrente che sia la prima impresa classificata che la seconda sono risultate prive di tale requisito di partecipazione e quindi avrebbero dovute essere escluse (sia la Fratarcangeli che la impresa Tundo Vincenzo SPA, partecipante nella misura del 30% alla costituenda ATI con Cilia Italia srl, Cialone Tour Spa e SAC mobilità srl).

2). Violazione degli artt. 86, 87, 88 D.Lgs 163/2006.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la prima classificata ha offerto ben 70.000 km annui (350.000 per l’intera durata dell’appalto) per gite scolastiche, mentre la seconda classificata ha offerto 30.000 km annui, corrispondenti a 150.000 km per l’intero appalto. A fronte di tali abnormi offerte, la commissione avrebbe dovuto valutare congruità e attendibilità sotto il profilo economico.

Si è costituito il Comune di Cerveteri.

In data 7.4.2016 si è costituita la Fratarcangeli e in data 8.4.2016 la stessa ha depositato ricorso incidentale.

Con il ricorso incidentale l'aggiudicataria ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge (art. 87 D.Lgs 163/2006);
eccesso di potere per violazione della lex specialis e della par condicio in relazione alla mancata esclusione della Rossibus SPA per omessa indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali;

2). Violazione di legge (art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs 163/2006);
eccesso di potere per violazione della lex specialis e della par condicio in relazione alla mancata esclusione della Rossibus SPA per l’omessa effettiva dissociazione rispetto a soggetti penalmente condannati in via definitiva e cessati dalla carica nell’anno antecedente dalla pubblicazione del bando;

3). Violazione di legge (artt. 41, 46, 48, 75 e 113 D.Lgs 163/2006) in relazione alle previsioni del punto III.

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