TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400692
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00692/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15936/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15936 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d'Italia a Casablanca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego del visto di ingresso in Italia ai fini di “lavoro subordinato” del 17/10/2022, avente protocollo n. -OMISSIS-, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia di Casablanca e notificato al ricorrente il 20/10/2022 e di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati ob relationem ;

nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS-del 18/05/2023 rilasciato dal Consolato Generale d'Italia di Casablanca e notificato il 19/05/2023;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Consolato Generale d'Italia a Casablanca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente ha presentato al Consolato Generale d’Italia a Casablanca istanza per il rilascio di visto d’ingresso finalizzato al lavoro subordinato, ricevendo in data 20.10.2022 provvedimento di rigetto a motivo della sua segnalazione presso il Sistema Informativo Schengen (SIS).

2. Avverso il predetto atto è stato proposto il presente ricorso, affidato a tre motivi.

3. Con il primo motivo si contesta “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies Legge 241 del 1990;
carenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo;
mancata traduzione del provvedimento nella lingua del ricorrente;
errata indicazione dell’Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale impugnare il provvedimento amministrativo
”. Il provvedimento di diniego è stato tradotto nella lingua francese e non in quella araba. Inoltre, nel provvedimento viene indicato, quale Autorità cui ricorrere, il Tribunale ordinario di Roma, anziché il TAR, con violazione del diritto di difesa.

4. Con il secondo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis Legge 241/1990. Lesione del diritto di difesa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”, per avere l'amministrazione omesso l’invio del preavviso di rigetto.

5. Con il terzo motivo si deduce “ Violazione degli articoli 1 e 3 L. n. 241/1990;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies Legge 241 del 1990;
violazione art. 4 comma 2 D. Lgs. 286/1998;
difetto di motivazione del provvedimento amministrativo
”, in quanto l’atto sarebbe privo di idonea motivazione, tale non potendo essere, secondo parte ricorrente, il mero riferimento alla sussistenza di una segnalazione nel SIS.

6. L’Ambasciata si è costituita rilevando che il diniego del visto da parte dell’Ambasciata è stato adottato in quanto nel Sistema informatico (C-SIS) esisteva una segnalazione ostativa ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. d) Reg. Ce n. 562/2006 del parlamento e del Consiglio Europeo 15/03/2006 (codice Frontiere Schengen), inserita dalla Questura di Siracusa, la cui motivazione sottostante non sarebbe stata nota all’ufficio visti, trattandosi di materia di esclusiva competenza delle autorità di sicurezza che hanno reso la dichiarazione negativa.

7. Con ordinanza cautelare 8.2.2023, n. -OMISSIS-, il Tribunale ha ordinato il riesame dell’istanza, previa notifica alla parte istante degli eventuali motivi ostativi al relativo accoglimento.

8. L’Ambasciata ha, quindi, provveduto all’adozione di un nuovo provvedimento di rigetto, impugnato con motivi aggiunti notificati il 3.7.2023, con i quali si ribadisce il vizio di difetto di motivazione già dedotto con il ricorso introduttivo, censurando altresì il provvedimento di riesame in ragioni di vizi procedurali, consistenti in particolare nella mancata effettuazione di un effettivo riesame, nonché nella notifica del provvedimento al difensore anziché direttamente al ricorrente.

9. Le censure sono state ribadite con le memorie di replica depositate il 21.12.2023, nelle quali parte ricorrente dà altresì conto di aver esercitato l’accesso alle informazioni presenti nel SIS, dalle quali risulta che il ricorrente sarebbe stato destinatario di un decreto di respingimento del Questore di Siracusa, adottato, successivamente allo sbarco presso il porto di Augusta, a seguito di un periodo di quarantena obbligatoria trascorso dal ricorrente sulla nave GNV causa emergenza covid.

10. All’udienza pubblica del 10.1.2024 il Collegio ha avvisato le parti, ex art. 73, co. 3, c.p.a., circa la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, alla luce dell’esistenza di un decreto di respingimento inoppugnato, con conseguente divieto di reingresso nel territorio nazionale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

12. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria del 21.12.2023 emerge, infatti, che parte ricorrente è stata destinataria di un decreto di respingimento c.d. differito.

13. Al riguardo, occorre ricordare che la disciplina in materia di immigrazione conosce due tipi di respingimento: da un lato, quello operato dalla polizia di frontiera nei confronti degli “ stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato ” (art. 10., co. 1, d.lgs. 25.7.1998, n. 286);
dall’altro lato, quello c.d. differito, emesso dal Questore “ nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso
” (art. 10, co. 2).

14. Il comma 2-ter del medesimo articolo 10 stabilisce che “ Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno ”, disposizione analoga a quella prevista, dall’art. 13, co. 13, per il provvedimento di espulsione. Inoltre, il comma 2-bis dell’art. 10 rinvia, anche per il decreto di respingimento differito, all’art. 13, co. 8, che, a sua volta, ne detta il regime processuale facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 18 della legge 1.9.2011, n. 150, cui consegue la giurisdizione del giudice ordinario, l’applicabilità del rito sommario di cognizione e l’impugnabilità entro termini (60 giorni in caso di residenza all’estero) stabiliti a pena di inammissibilità.

15. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha tentato di fare ingresso illegalmente in territorio italiano, è stato fatto sbarcare per necessità di pubblico soccorso ed è stato, successivamente, destinatario di un decreto di respingimento differito, con conseguente divieto di reingresso in Italia.

16. Tenuto conto del disposto dall’art. 10, co.

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