TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202300180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300180
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 00180/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00391/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di CA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;



per l'annullamento

della determinazione di rigetto -OMISSIS-, emessa dal

Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, datata

-OMISSIS-, del parere allegato reso dall'Avvocatura

Distrettuale di L'Aquila -OMISSIS-, della determinazione -OMISSIS-

-OMISSIS-contenente il preavviso di rigetto, e di ogni altro atto

prodromico, presupposto, consequenziale, comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2023 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Considerato che:

-il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri (oggi in congedo), premette che è stato sottoposto a procedimento penale -OMISSIS-, il Tribunale di Vasto lo avrebbe assolto; sicché il medesimo, in data 23.7.2018, ha presentato istanza per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio sostenute per quel giudizio ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 25.3.1997, n. 67, convertito con Legge 23.5.1997 n. 235;

- con il provvedimento impugnato, tale istanza è stata rigettata, poiché l’Amministrazione non ha ritenuto i fatti contestati in sede penale pertinenti con il rapporto e le funzioni di servizio, nonché ha ritenuto la formula assolutoria non piena;

- il ricorrente rileva che: - quanto al capo d) della imputazione (sulla base degli articoli 56 e 317 cp) l’assoluzione sarebbe piena, e appunto riassunta nella formula “il fatto non sussiste”; - per tale capo la connessione con il servizio e le funzioni sarebbe rinvenibile nella circostanza che il medesimo sarebbe stato falsamente accusato di quei fatti da un soggetto verso il quale “ il ricorrente aveva esercitato funzioni di repressione e contrasto alla criminalità ” (“ Il giudizio è stato, infatti, occasionato da accuse false scaturite dai difficili rapporti interpersonali intrattenuti dal ricorrente con tale -OMISSIS-, tratto in arresto -OMISSIS-in precedenza (come si evince anche dalle dichiarazioni testimoniali:cfr -OMISSIS-, p. 11 delle fonoregistrazioni del 3.7.2012) ”); - la stessa condotta contestata al ricorrente sarebbe connessa con i compiti istituzionali come ontologicamente dimostrerebbe la contestazione del reato di concussione ; - quanto all’ulteriore capo di imputazione (in cui gli si contestava la “ violazione degli artt. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter TU Immigrazione sull’ipotesi che lo stesso abbia favorito l’ingresso di donne straniere da impiegare nei lavori notturni ”), anche per esso il ricorrente sarebbe stato assolto con la formula piena de “il fatto non sussiste”, e sussisterebbe poi la connessione con le funzioni e

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