TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300931

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300931
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300931
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 00931/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00622/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, Piazza San Marco n. 63;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. Cat. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS- del 26 gennaio 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Paolo Nasini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 e ss. mm., in data 12 agosto 2020 ha ottenuto il rilascio, da parte della Questura di -OMISSIS-, del permesso di soggiorno per motivi di “emersione 2020”, con validità sino al 14 febbraio 2021.

In data 01 ottobre 2021, il ricorrente ha richiesto la conversione del predetto titolo di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro subordinato.

La Questura di -OMISSIS-, con nota del 26 gennaio 2023, ha respinto l’istanza per i seguenti motivi, in sintesi:

- l’art. 103 comma 2, d.l. n. 34 del 2020 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo in favore del cittadino straniero che abbia svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019, nei settori di cui al successivo comma 3 (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare);

- inoltre, ‹‹se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro››;

- l'art. 12, comma 9, D.M. 27/05/2020 prevede che ‹‹all'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività di cui all'art. 4››.

- lo straniero nel caso di specie non ha allegato all'istanza la suddetta attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio;

- con atto del 17 gennaio 2023 l'Ispettorato territoriale per il Lavoro di -OMISSIS- ha attestato la ‹‹non corrispondenza del contratto di lavoro acquisito, come da art. 12, comma 9 Decreto interministeriale 27/05/2020››, sicché il cittadino straniero non è in possesso di attestazione utile al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 1 giugno 2023, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. secondo parte ricorrente ai sensi dell’art. 103, d.l. n. 34/2020, il cittadino straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno semestrale può esercitare attività lavorativa nei settori legislativamente previsti (agricoltura e servizi alla persona/colf), ovvero, in caso di mancato impiego nel semestre “di conversione”, richiedere l’iscrizione al registro dei soggetti disoccupati presso il competente Centro per l’Impiego;
nel caso di specie, il ricorrente, impiegato nel settore agricolo prima dell’anno 2020, successivamente all'ottenimento del permesso di soggiorno a motivo “conversione” risulterebbe essere stato impiegato in attività lavorative non ricomprese nel D.M. 29 maggio 2020, il ché, però, avrebbe comunque dovuto portare al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa iscrizione nelle competenti liste (art. 103, comma 16), lo svolgimento di attività lavorativa in settori diversi da quelli normativamente previsti non potendo costituire motivo di rigetto della richiesta di emersione/conversione;
secondo parte ricorrente, avendo egli svolto attività lavorativa agricola per un periodo di tempo determinato, attività che si è interrotta per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, la Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto convertire il permesso di soggiorno già in possesso del richiedente da “motivo emersione” a motivi di lavoro subordinato, essendo irrilevante la durata dell’attività lavorativa esercitata nel settore previsto;
in subordine, nel caso in cui la valutazione della P.A. fosse intervenuta in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro da parte del richiedente, stante la non imputabilità allo stesso della propria inoccupazione, la Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto richiedere allo straniero la presentazione di documentazione attestante l’iscrizione dello straniero alle liste di cui all’art. 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n.150, con emissione di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’esito dell’udienza del 28 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.

L’art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, prevede chiaramente che ‹‹per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro››.

Coerentemente i commi 8 e 9 dell’art. 12, d.m. 27 maggio 2020, prevedono, rispettivamente, che: ‹‹8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno, restano ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi