TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300931
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 00931/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, Piazza San Marco n. 63;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. Cat. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS- del 26 gennaio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 e ss. mm., in data 12 agosto 2020 ha ottenuto il rilascio, da parte della Questura di -OMISSIS-, del permesso di soggiorno per motivi di “emersione 2020”, con validità sino al 14 febbraio 2021.
In data 01 ottobre 2021, il ricorrente ha richiesto la conversione del predetto titolo di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro subordinato.
La Questura di -OMISSIS-, con nota del 26 gennaio 2023, ha respinto l’istanza per i seguenti motivi, in sintesi:
- l’art. 103 comma 2, d.l. n. 34 del 2020 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo in favore del cittadino straniero che abbia svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019, nei settori di cui al successivo comma 3 (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare);
- inoltre, ‹‹se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro››;
- l'art. 12, comma 9, D.M. 27/05/2020 prevede che ‹‹all'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività di cui all'art. 4››.
- lo straniero nel caso di specie non ha allegato all'istanza la suddetta attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio;
- con atto del 17 gennaio 2023 l'Ispettorato territoriale per il Lavoro di -OMISSIS- ha attestato la ‹‹non corrispondenza del contratto di lavoro acquisito, come da art. 12, comma 9 Decreto interministeriale 27/05/2020››, sicché il cittadino straniero non è in possesso di attestazione utile al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 1 giugno 2023, chiedendone l’annullamento per