TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202302794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202302794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302794
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 02794/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02935/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2017, proposto dal Sig. G M, rappresentato e difeso dagli avvocati L S e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Enrico Besana 11;

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, M L B, A M A, E M F ed A M P ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;

nei confronti

del Sig. Luigi Ferrara, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Senato, 37;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento della Direzione Urbanistica dell’Area Sportello Unico per l’Edilizia, Unità Interventi Edilizi maggiori e Condono, Ufficio Condono del Comune di Milano, P.G. 430497/2017 del 27 settembre 2017, depositato dal Comune di Milano in data 29 settembre 2017 nel giudizio n. R.G. 1492/2007 instaurato dal Sig. Ferrara Luigi avanti a questo T.A.R., per ottenere l’annullamento del provvedimento in atti P.G. 314133 del 30 marzo 2007 con il quale si disponeva l’annullamento parziale della concessione in sanatoria n. 981/90 relativa alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/85 in atti 288770.400/1986;

- nonché per l’accertamento della responsabilità del Comune di Milano e del diritto al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Sig. Luigi Ferrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con decreto n. 252/2023 del 17/05/2023 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio a seguito della richiesta di interruzione del giudizio ex art. 79 c.p.a. - depositata in data 28.4.2023 da parte ricorrente - motivata sul presupposto che il ricorrente è deceduto in data 24.11.2022 come da certificato anagrafico di morte, in atti;

- nelle more, come da avviso dell’11/08/2023 comunicato alle parti in pari data, è stata fissata l'udienza di smaltimento del giorno 09/11/2023;

- all’udienza del 9 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver dato avviso a verbale, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., della configurabilità di un’ipotesi di estinzione del giudizio.

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 80 c.p.a. comma 2 “Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza” e ai sensi del successivo comma 3 “Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. l’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio deve essere presentata nel termine di 90 giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo”;

- nella fattispecie, il processo non è proseguito né è stato riassunto.

- ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett.a) del c.p.a., il giudice dichiara estinto il giudizio se lo stesso non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge;

- ai sensi dell’articolo 85, comma 9, c.p.a. l’estinzione viene dichiarata con sentenza se si verifica o viene accertata all’udienza di discussione;

Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tenuto conto dell’esito in rito;

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