TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-09-27, n. 201003505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-09-27, n. 201003505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201003505
Data del deposito : 27 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02366/2000 REG.RIC.

N. 03505/2010 REG.SEN.

N. 02366/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2366 del 2000, proposto da:
D N M, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Boccardi, con domicilio eletto presso Mario Boccardi in Molfetta, c.so Umberto I°, N.4;

contro

Ministero dei Trasporti e della Navigazione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliataria per legge nei suoi Uffici in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento in data 1/8/1998, n.18/1115, con cui si autorizza la riduzione alla distanza prevista dall’art.49 del D.P.R. 753/80;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. V M e udito per il ricorrente l’avv. F.E.Lorusso, su delega dell'avv. M.Boccardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato e depositato rispettivamente l’11 sett. ed il 9 ott. del 2000, il ricorrente proprietario per successione ereditaria di immobile (risalente al lontano 1780) sito in Terlizzi alla traversa Monserino n. 2 in catasto partita 1015614 foglio 29 particella 103 sub 1, sub 4 e sub 3, ha provveduto ad impugnare il provvedimento in epigrafe indicato non autorizzatorio della riduzione della distanza dalla vicina rotaia della Ferrovia Bari Nord. Premette che in loco ebbe a realizzare in data anteriore al 1980 delle opere senza autorizzazione (indicate consistere nella “ristrutturazione della sopraelevazione di una modestissima costruzione a piano terra di fronte alla ferrovia adibita a cucina e nella ristrutturazione di una suppenna retrostante al corpo di fabbrica preesistente”) per cui ebbe a chiedere “erroneamente” (così testualmente riferito nell’atto introduttivo) al Comune di Terlizzi la sanatoria, Comune che lo ebbe a sollecitare a chiedere al Ministero dei Trasporti il nulla osta in deroga al decreto 573/80.

Avverso il diniego di esso nulla osta deduce: 1) difetto di motivazione e conseguente nullità di esso provvedimento;
2) Violazione artt. 49,50 e 60 del dpr n. 753 dell’11.luglio 1980 e delle norme generali di diritto amministrativo. Eccesso di potere. Rappresenta che ol divieto di cui all’art. 49 non è applicabile nella fattispecie in quanto le nuove opere sono precedenti al dpr. N. 753/1980, ed in tutti questi anni la casa del ricorrente non ha impedito il normale esercizio del traffico ferroviario. Nella specie, prima che fosse costruita la ferrovia, esisteva la casa del ricorrente. Il nulla osta ora chiesto avrebbe solo una funzione formale.

Sai è costituita con atto di stile l’Avvocatura di Stato per l’intimato ministero opponendosi all’avverso gravame, Avvocatura che ha quindi prodoto memoria in data 25 ott. 2000, e questo per la Camera di Consiglio del 26.0tt. del 2000. Parte ricorrente a sua volta ha prodotto memoria difensiva in data 7 giugno 2000 in cui nel ribadire censura già espressa, ha fatto altresì presente che altri proprietari nelle stesse condizioni del ricorrente (tali sigg.ri D N F e G F) avevano presentato domanda di sanatoria e l’avevano ottenuta.

L’istanza cautelare avanzata nel contesto dell’atto introduttivo è stata respinta con Ordinanza n. n. 1237 del 26 ott. del 2000.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Va subito reietta la censura (1^ motivo) di difetto di motivazione che comporterebbe, a dire del ricorrente, la nullità del gravato provvedimento risalente al 1^ agosto 1998 con cui la Direzione Generale della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti ha rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 60 del dPR 753/80 (nuove norme in materia di sicurezza dell’esercizio delle ferrovie) per ottenere l’autorizzazione al mantenimento di distanza inferiore a quella di legge di una sopraelevazione dell’edificio abusivamente realizzato.

Invero nell’atto gravato si richiama il parere contrario espresso al riguardo dalla Ferrontranviaria S.P.A. con lettera prot. n. 3047/D.E. del 25.5.1998;
la motivazione quindi esiste ed ob relationem al dianzi indicato parere che, tra l’altro, non risulta gravato, né tantomeno inserito tra gli atti impugnati.

Ugualmente va disattesa la censura, espressa nel secondo motivo, di violazione del dPR 753/80 in quanto – si afferma- le opere sarebbero state realizzate anteriormente all’entrata in vigore di esso dPR. che ha previsto una fascia a protezione della ferrovia più ampia di quella indicata nelle precedenti disposizioni. A riguardo va brevemente osservato che parte ricorrente assolutamente non prova il suo assunto;
va altresì aggiunto che al momento del suo provvedere (agosto 1998) l’amministrazione che riscontrava una richiesta dell’interessato risalente al precedente mese di febbraio, lha applicato la disposizione sulla ampiezza della fascia di rispetto e distanze dalla linea ferrata al momento vigente e risalente ad otto anni prima e quindi vigente anche al momento in cui parte ricorrente aveva inoltrato la istanza di autorizzazione in deroga.

L’interessato poi viene a rappresentare la non necessità dell’invece chiesto nulla osta (richiesta avvenuta solo per corrispondere ad una errata sollecitazione del Comune) in quanto, si deduce in particolare nella ultima memoria del 7.6.2010, le opere abusive effettuate erano di modestissima entità e di straordinaria manutenzione;
si afferma dalla parte sul punto che l’UTC di Terlizzi in data 3.12.1998 esaminando la domanda di sanatoria, invece di prendere atto dell’errore e comportarsi di conseguenza ebbe ad invitare il sig. De Nicolò alla richiesta di N.O. Osserva ora il Collegio che esse prospettazioni di censura, così come l’altra censura pure contenuta nella memoria da ultimo citata –che non è stata notificata a controparte- in cui si lamenta che altri proprietari nelle stesse condizioni del ricorrente avrebbero presentato istanza di sanatoria e l’avrebbero ottenuta, all’evidenza investono attività provvedimentale del Comune che invece non è stato dalla parte evocato nel presente giudizio, come invece dovuto atteso che si viene a censurare l’attività dell’Ente locale in tema di sanatoria di abusi edilizi. Le prospettazioni di censura cui da ultimo si è fatto cenno, vanno pertanto dichiarate inammissibili, mancando l’interlocutore necessario.

In conclusione il ricorso va respinto, ed in parte dichiarato inammissibile.

Spese di giudizio come da dispositivo.

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