TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-31, n. 202001499

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-31, n. 202001499
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001499
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2020

N. 01499/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00817/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2020, proposto da
V B, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Corporazione dei Piloti del Porto di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M G e V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Capitaneria di Porto di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliata;

nei confronti

di: Felice Tagarelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego all'istanza di accesso come formulata dal ricorrente, con conseguente ordine, alla Corporazione dei Piloti del Porto di Taranto, di esibire i documenti richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corporazione dei Piloti del Porto di Taranto e della Capitaneria di Porto di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente premette di essere pilota effettivo, dal 1° gennaio 2005, della Corporazione dei Piloti del Porto di Taranto (di seguito solo “Corporazione”), iscritto al n. 41 del Registro Piloti.

2) Espone il ricorrente che, con istanza inviata il 26 marzo 2020 (doc. 1 ricorso), chiedeva alla propria Corporazione di visionare e, ove necessario, estrarre copia di alcuni documenti relativi alla gestione contabile della Corporazione, e cioè:

1) il libro giornale o libro cassa della Corporazione;

2) il registro dei consumi per l’esercizio dei mezzi nautici in dotazione alla Corporazione;

3) il libro inventario dei natanti e degli altri immobili, attrezzi ed arredi di cui è provvista la Corporazione;

4) le fatture di acquisto emesse nell’anno 2019 dalla Corporazione ed i relativi bonifici di pagamento;

5) gli estratti del conto corrente bancario intestato alla Corporazione dall’01/01/2019 al 31/12/2019;

6) il libro dei verbali dell’Assemblea dei piloti;

7) i documenti dei mezzi nautici in dotazione alla Corporazione;

8) i rapporti di pilotaggio di cui all’art. 8 del Regolamento Locale di Pilotaggio per il Porto di Taranto afferente gli eventuali ritardi o incidenti, anche nelle operazioni di ormeggio e disormeggio, che si sono verificati durante le manovre di pilotaggio;

9) gli ordini di introito di cui all’art. 135 del Reg. Es. Cod. Nav. e all’art. 12 del Regolamento Locale di Pilotaggio per il Porto di Taranto relativi all’anno 2019;

10) i buoni sottoscritti dai Comandanti delle navi ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento Locale di Pilotaggio per il Porto di Taranto;

11) i libri, gli atti ed i registri previsti dalla normativa vigente (fiscali, lavoristiche, amministrative, sistemi di qualità ecc.) ”.

3) Nella suddetta istanza precisava che l’interesse a visionare la suddetta documentazione risiedeva nel fatto che:

- a) ciascun pilota della Corporazione è tenuto a partecipare alle spese di armamento, manutenzione e riparazione dei mezzi navali e a quelle necessarie per l’acquisto delle dotazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 del regolamento locale di pilotaggio per il Porto di Taranto e, in generale, a tutte le spese necessarie al buon funzionamento della Corporazione;

- b) i piloti, detratte le predette spese, partecipano alla ripartizione dei compensi percepiti per il servizio di pilotaggio espletato;

- c) quindi, dal suddetto accesso, egli avrebbe potuto ricavare elementi di giudizio circa le modalità di gestione dell’ente corporativo, dalle quali dipende il suo diritto a partecipare ai relativi risultati in qualità di pilota effettivo.

4) Con nota del 5 giugno 2020, ricevuta il 9 giugno 2020 (doc. 2 ricorso), la suddetta istanza veniva respinta, perché ritenuta generica, esplorativa e non assistita da un interesse, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

5) Con il gravame in esame il ricorrente si duole di tale diniego.

6) Si sono costituite in giudizio la Capitaneria di Porto di Taranto, col patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, e la Corporazione.

7) Osserva il Collegio quanto segue.

7.1) Sussiste, nel caso di specie, la giurisdizione di questo Giudice (diversamente da quanto eccepito al riguardo dall’Avvocatura dello Stato), per le seguenti ragioni:

- a) la Corporazione può annoverarsi tra i soggetti di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. “e”, L. n. 241/1990 (cfr. C.d.S., 26 giugno 2015, n. 3226), per l’attività di pubblico interesse dalla stessa espletata, cioè il servizio di pilotaggio delle navi;

- b) tale attività è strettamente connessa all’apporto che alla stessa danno i piloti della Corporazione, i quali partecipano, infatti, alle spese e ai ricavi che dal servizio derivano, per il che, per la peculiare natura della Corporazione, deve ritenersi che gli atti che sono inerenti al servizio di pilotaggio sono i medesimi che si pongono alla base del rapporto tra il pilota e la Corporazione, in quanto la corretta gestione del servizio ricade su tale rapporto;

- c) ne deriva che il giudizio incardinato da un pilota per ottenere l’accesso agli atti della Corporazione, ai fini dell’eventuale tutela delle proprie ragioni verso l’ente, ricade nella giurisdizione del G.A.

7.2) Il ricorso è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto sul punto eccepito dalla Corporazione, la nota impugnata non è una mera nota con cui si invitava il ricorrente a precisare i termini della propria istanza ma un vero e proprio diniego, come si evince sia dal tenore complessivo della citata nota che dalla conclusione testuale, nella quale si recita che l’istanza viene “ respinta ”.

7.3) Ancora in via preliminare, va dichiarato, come eccepito dalla difesa erariale, il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto, con conseguente estromissione della stessa dal giudizio, in quanto il diniego impugnato è stato opposto dalla Corporazione con un proprio atto.

7.4) Nel merito, il ricorso va accolto, in quanto è evidente che l’istanza è stata proposta dal ricorrente nelle vesti di soggetto che partecipa alle spese e alla ripartizione dei ricavi della Corporazione, quindi sulla base di un interesse specifico e al fine di trarre “ elementi di giudizio circa le modalità di gestione dell’ente, dalle quali dipende il suo diritto a partecipare ai relativi risultati, in qualità di pilota ” (così C.d.S., 26 giugno 2015, n. 3226). Per l’effetto, la Corporazione dovrà consentire l’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente con l’istanza del 26 marzo 2020, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

8) Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio, considerata la fattispecie nel suo complesso.

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