TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-11-17, n. 202215255

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-11-17, n. 202215255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215255
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 15255/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01259/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2014, proposto da
P C, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S D, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

D D M, rappresentata e difesa dall’avvocato G F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Panama, 58;

per l'annullamento

della graduatoria bonus del 29/11/2013-22/1/2014 del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia dell'Università degli Studi di Messina per l'a.a. 2013/2014;

del D.M. 29 novembre 2013 n. 986 nella parte in cui esclude l’ammissione in sovrannumero di coloro che avrebbero ottenuto l’ammissione ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l’attribuzione del bonus tenendo conto, in fase di ammissione in sovrannumero delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla lex specialis di concorso, nonché di tutti gli altri atti connessi, presupposti e consequenziali;

e per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché ove occorra al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Messina e di Universita' degli Studi Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso in esame l’istante ha impugnato la graduatoria per l’accesso programmato al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’anno academico 2013-2014 di cui in epigrafe, assumendone l’illegittimità per mancata attribuzione (pur a seguito del conseguimento del voto di 100\100 all’esame di maturità) del c.d. bonus maturità pari a 8 punti di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 21 del 2008, che avrebbe visto elevare il punteggio conseguito nella prova di ammissione (pari a 33,10) a 41,10 punti.

La ricorrente premette che tale beneficio gli è stato negato per effetto dell’art. 20 del DL n. 104 del 2013, per cui:

“1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

1-quater. Ai fini dei commi 1-bis 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell’università della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di à da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.

1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili”.

L’istante assume che nel D.M. del 29.11.2013 è stato previsto che ai fini delle ammissioni in sovrannumero per effetto dell'art. 20 riformulato dalla L. 128/2013 "devono essere considerati esclusivamente coloro che si collocano entro il numero massimo di posti disponibili" e non già tutti i soggetti, che, per effetto del bonus, alla data del 30.9.2013 si sarebbero utilmente classificati, il che avrebbe di fatto vanificato l’effetto del co. 2 dell'art. 20 D.L. 104/2013 introdotto in sede di conversione, che dispone tout court l’ammissione "in sovrannumero".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della Carta Costituzionale. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e trasparenza {art. 97 Cost) in materia di procedure concorsuali. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'agire amministrativo. Disparità di trattamento;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.l. n. 104 del 12 settembre 2013, come modificato ed integrato dalla Legge n. 128 del 12 novembre 2013. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità ed irrazionalità dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta;

3) illegittimità derivata.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso, ma senza svolgere difese.

Si è costituita in giudizio, altresì, D D M la quale ha eccepito che l’eventuale accoglimento del ricorso e il riconoscimento di bonus maturità consentirebbe alla ricorrente di ottenere un punteggio pari a 61,20, comunque inferiore a quello attribuito alla medesima controinteressata pari a 64,20.-

Pertanto, l’ammissione della ricorrente al corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia dell'Università degli Studi di Messina, non determinerebbe la esclusione della ammissione di D M D, che ha conseguito un punteggio superiore a quello conseguito da Chiodo Patrizia. In ogni caso l'eventuale accoglimento della impugnazione non consentirebbe a Chiodo Patrizia di collocarsi nella graduatoria in posizione più elevata rispetto alla propria.

Con decreto presidenziale emesso ex art.56 c.p.a. n. 520 del 3.2.2014 e poi con ordinanza n. 1382 del del 20.3.2014 è stata disposta l’ammissione cautelare con riserva della ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Con la memoria conclusionale depositata a ridosso dell’udienza di trattazione del merito la ricorrente ha osservato di aver ottenuto la immatricolazione al corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia dell'Università degli Studi di Messina, come risulta dal certificato depositato il 2.9.2022;
pertanto, non avrebbe più alcune interesse alla coltivazione del ricorso, anche in ragione della condotta dell’Università resistente che ha rilasciato la laurea senza eccezioni e/o riserve.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 ottobre 2022.

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto: di conseguenza la riserva cui era stata subordinata l’immatricolazione della ricorrente disposta in sede cautelare deve ritenersi positivamente sciolta.

2. A tal riguardo è possibile fare riferimento al costante orientamento del Tribunale nella materia in esame, alla luce del quale i tre motivi di impugnazione - che possono essere congiuntamente trattati- risultano meritevoli di accoglimento.

Tale orientamento, quale si rinviene, da ultimo, nella sentenza n. 4904/2021 di questa Sezione (ma si vedano anche le sentenze sez. III bis n. 13142 del 29/12/2014, sez. III, 29/12/2014 n. 13129, sez. III bis, n. 2383 del 10.02.2015, n. 7815/2015 del 4 giugno 2015), ed afferma: “... con riferimento alla graduatoria del 30 settembre 2013, si è avuto modo di osservare come “-secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla procedura di concorso in esame- la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando - nel caso in esame, dell'art. 7 comma 2 lett.b- atteso che questo costituisce la lex specialis del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens , salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela.

Ciò anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (cfr. Cons. Stato Sez. V, 28.4.2014, n. 2201;
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14.9.2012, n. 2343;
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30.7.2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12.2.2003, n. 754).

3. Tale principio trova, nel caso in esame, applicazione emblematica, considerato che il c.d. "Bonus Maturità", previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda da parte del candidato, è stato dapprima eliminato con decretazione d’urgenza in corso di svolgimento delle prove preselettive e quindi prontamente reintrodotto in sede di conversione del decreto - legge ma con modalità tali da consentire, nella sostanza, la contestuale vigenza di due distinte graduatorie: la prima, del 30 settembre 2013, formulata secondo i soli punteggi riportati nei test preselettivi;
la seconda, quella del 18 dicembre 2013, formulata tenendo conto del punteggio complessivo test + bonus maturità, senza che ciò comportasse, tuttavia, la modificazione della posizione già conseguita dall’interessato nella prima graduatoria.

4. Ciò, nei fatti, ha determinato una sostanziale disparità di trattamento in quanto gli stessi candidati che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, ... e che, in assenza dell'abrogazione del “Bonus” in base al punteggio riportato si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi, a seguito della formulazione della nuova graduatoria, che ha correttamente previsto una graduatoria formulata tenendosi conto sia del punteggio dei test sia di quello del percorso scolastico, si sono invece visti preclusa la possibilità di accedere al corso di studi al quale avrebbero potuto accedere ab origine, in quanto i relativi posti hanno continuato ad essere assegnati anche sulla base della graduatoria del 30 settembre 2013 - che non è stata mai annullata in autotutela- peraltro con una soglia di accesso inferiore.

Sotto tale profilo, è stata censurata l'arbitrarietà del comportamento dell'amministrazione che, anche a fronte delle chiare indicazioni contenute nella riformulazione del richiamato art. 20 - secondo cui il MIUR avrebbe dovuto procedere ad assegnare agli aventi diritto, sulla base del punteggio complessivo ottenuto, la sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria - invece previsti per la graduatoria del 30 settembre 2013 - secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, ciò che presupponeva se non l'annullamento in autotutela quantomeno una riformulazione “virtuale” della ridetta graduatoria ed in cui si tenesse conto della posizione di chi avrebbe dovuto esservi contemplato già ab origine - ha invece assegnato (e successivamente continuato a ripartire) i posti facendo riferimento a due distinte graduatorie, la prima soggetta a scorrimento e la seconda "rigida", con evidente irragionevolezza nell’operato dell'amministrazione e violazione delle norme di legge e di decreto legge dedotta dal ricorrente” (cfr. Tar Lazio, Roma sez III bis , 30 gennaio 2018, n. 2017).

5. Alla luce di tanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati nelle parti di interesse della ricorrente.

6. È appena il caso di precisare che l’accoglimento del ricorso non può incidere sulla posizione della controinteressata D M D che, secondo quanto affermato nella memoria di costituzione del 25.2.2014, aveva ottenuto l’immatricolazione per effetto del naturale scorrimento della graduatoria iniziale in cui precedeva la ricorrente, e che verosimilmente –in assenza di precisazioni da parte della difesa della medesima D M e delle Amministrazioni resistenti– ha continuato a svolgere i propri studi presso la facoltà prescelta.

7. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto delle difficoltà interpretative sussistenti alla data di adozione del provvedimento impugnato, determinate dal rapido susseguirsi di diverse contrastanti fonti normative, come evidenziato nella ricostruzione in fatto.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi