TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400527
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 00527/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2021, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. M D C, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Afragola (NA), piazza E. Gianturco 2 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. michle.dulvicorcione@pecavvocatinola.it;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro
p.t.
, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2021, notificata il 5 maggio 2021, con la quale è comunicato l’avvio del procedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione per un importo lordo di euro -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2021, notificata il 5 maggio 2021, il Ministero della difesa ha comunicato al -OMISSIS- l’avvio del procedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione per un importo lordo di euro -OMISSIS-, in relazione al periodo di servizio prestato dal ricorrente presso la base aerea di -OMISSIS-pilotando il velivolo da addestramento monomotore a -OMISSIS-;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 1° luglio 2021 e depositato il successivo giorno 26, il-OMISSIS-ha impugnato il suddetto atto amministrativo;
Considerato che il Ministero della difesa nella memoria depositata il 19 agosto 2021 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, perché rivolto nei confronti di una nota avente natura soltanto endoprocedimentale, mediante la quale il Comando logistico dell’Aeronautica militare, Servizio di commissariato e amministrazione, ha comunicato al reparto di appartenenza del ricorrente, il -OMISSIS- di Latina, l’ammontare delle somme a lui indebitamente erogate durante il servizio presso la base di -OMISSIS- (in particolare, gli sarebbe stata liquidata una fascia dell’indennità di aeronavigazione di cui all’art. 5, l. 23 marzo 1983 n. 78, superiore a quella spettante in ragione delle caratteristiche tecniche dell’aeromobile -OMISSIS-), ai fini del concreto e successivo avvio, da parte di quest’ultimo ente, dell’azione di recupero, nota che è stata portata a conoscenza del-OMISSIS- al solo fine di interrompere il termine prescrizionale e di costituirlo in mora;
Considerato che con ordinanza 17 settembre 2021 n. -OMISSIS-la domanda di tutela cautelare formulata in via incidentale da parte ricorrente è stata respinta proprio sul presupposto della carenza di periculum in mora , dato che l’atto impugnato non è autonomamente impugnabile;
Considerato che in vista della definizione del giudizio parte ricorrente non ha dedotto né comprovato che il procedimento di ripetizione dell’indebito sia stato ulteriormente coltivato dall’Amministrazione;
Ritenuto che anche all’esito della cognizione piena che è propria della fase di merito vada confermato quanto già rilevato in sede cautelare in ordine alla natura soltanto endoprocedimentale della nota ministeriale gravata, con ogni conseguenza sull’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo stato impugnato un atto con il quale l’Amministrazione della difesa non ha ancora esercitato il proprio diritto soggettivo alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. e non ha, dunque, disposto alcun recupero di somme (al lordo o al netto) a carico del ricorrente;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;