TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-01-24, n. 202300070
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Testo completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 00070/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1103 del 2022, proposto da G S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G R e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cremona, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
S S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gesco S.p.A.,
Impresa Edile Taverna Fabrizio S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza sindacale 21.10.2022 n. prot. prec. 57165/22, comunicata in pari data comunicata, con la quale il Comune di Cremona ha disposto la rimozione di materiali oggetto di sequestro probatorio, con ripristino dello stato dei luoghi, in via Milano 16;
b) della nota n. prot. gen. prec. 83852/22 del 23.11.2022, comunicata in pari data, con la quale il Comune di Cremona ha concesso la proroga per l'adempimento di quanto richiesto con il provvedimento sub a);
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cremona e di S S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1.1. S S.r.l., proprietaria dell’area in Cremona, via Milano 16, ne conferì in comodato d’uso una parte per costruirvi un impianto di cogenerazione a GESCO S.p.A.; questa affidò all’impresa Taverna Fabrizio S.a.s. la realizzazione di opere edili pertinenti l’impianto; e Taverna, a sua volta, ha incaricato G S.r.l., odierna ricorrente, di svolgere in subappalto l’attività di scavo richiesta per la realizzazione dell’intervento, con successiva movimentazione e deposito nell’area S del materiale estratto.
1.2. Avviate le operazioni, autorizzate da SCIA del 15 dicembre 2021, G incaricò un’impresa privata di eseguire prelievi e analisi sul materiale, terre e rocce da scavo, risultante dai lavori: e il 28 dicembre 2021 questa trasmise un rapporto di prova, attestante l’assenza di sostanze pericolose.
1.3. Così, il seguente 28 febbraio 2022 G presentò all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia – Dipartimento di Cremona, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, per l’utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni: nella dichiarazione si affermava che il materiale (60 mc) era sottoposto al regime degli artt. 183 e 184 bis del D.lgs. 152/2006 (ovvero si trattava appunto di sottoprodotto e non di rifiuto), ed era conforme alle previsioni di cui all’art. 4 del citato D.P.R. n. 120/2017, con destinazione