TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-12-23, n. 202101099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-12-23, n. 202101099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202101099
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 01099/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2020, proposto da
A M, Agriturismo Villa Rosa, rappresentati e difesi dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chiavari, via Nino Bixio 13a/4;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del Decreto Direttoriale n. m_lps.36.registro_0000238.28-05-2020 di rigetto del ricorso gerarchico avverso la decisione n. 1 del 16 gennaio 2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, a seguito della diffida emessa dall’INAIL n. 64656 dell’8 ottobre 2019, in materia di obbligo assicurativo nei confronti dei dipendenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori Andrea Barra in sostituzione dell'avv. A R e Giuseppe Novaresi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Signor A M ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la decisione n. 1 del 16 gennaio 2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, a seguito della diffida emessa dall’INAIL n. 64656 dell’8 ottobre 2019, in materia di obbligo assicurativo nei confronti dei dipendenti.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’art. 16 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, recante il “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", stabilisce: “stabilisce: “L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

all'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del Codice di procedura civile.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti” .

La previsione di cui ai commi 3 e 5 rende evidente, attraverso il rinvio alle pertinenti norme del c.p.c., richiamate anche per quanto riguarda la competenza, che la giurisdizione in subiecta materia è di competenza dell’A.G.O.

Le spese possono essere compensate attesa la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dell’autorità a cui proporre ricorso.

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