TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-12-11, n. 202306853
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Pubblicato il 11/12/2023
N. 06853/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03121/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3121 del 2023, proposto da
G R, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Arzano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice dott.ssa C C, pubblicata in data 07.07.2022 e passata in cosa giudicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 8 luglio 2023 e depositato il giorno successivo, il sig. G R ha premesso di essere nudo proprietario di un fabbricato ubicato in Arzano (NA) alla Via Zanardelli nr. 91, angolo Via Del Centenario e che a far data dal 2015 tale immobile veniva a più riprese interessato da episodi di allagamento in occasione di precipitazioni piovane.
Pertanto, il sig. R adiva il Tribunale di Napoli Nord, proponendo prima ricorso ex art. 696-bis c.p.c. rubricato al n. R.G. 492/2019 (cd. “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”) e successivamente ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 9 ottobre 2020 (ed iscritto al n. R.G. 9114/2020). A fondamento di tale azione, il ricorrente evidenziava che i fenomeni infiltrativi erano ricollegabili al mancato o insufficiente deflusso delle acque piovane attraverso la fogna comunale posta sulla Via del Centenario, rispetto alla quale corre controterra la parete perimetrale portante del detto locale deposito di sua proprietà, a confine con la pubblica via, secondo quanto accertato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Questi infatti accertavano che l’infiltrazione delle acque poteva ricollegarsi alla “probabile occlusione delle caditoie e della fognatura cittadina. Necessitano, pertanto, idonei interventi per ristabilire le condizioni dii sicurezza e la funzionalità delle citate condotte”.
All’esito del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “CONDANNA il Comune di Arzano in persona del legale rappresentante p.t. alla effettuazione delle opere necessarie ad evitare il ripetersi di analoghi eventi di danno”.
Nonostante la notifica del provvedimento in forma esecutiva, prosegue parte ricorrente, il Comune di Arzano non provvedeva alle opere necessarie e il sig. R proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta all’esecuzione del comando giudiziale appena riferito.
Inoltre parte ricorrente chiedeva la condanna del Comune al pagamento delle astreinte per ogni giorno di ritardo rispetto all’esecuzione del provvedimento.
Nonostante la notifica del ricorso il Comune di Arzano non si è costituito.
Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, nei limiti indicati in motivazione.
In via preliminare, la Sezione ritiene, infatti, di poter condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente stabilizzato che ha affermato la possibilità di utilizzare il rito dell’ottemperanza per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702- quater c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all’art. 702- bis del codice di procedura civile (TAR Toscana, n. 1687/2020;TAR Campania n. 167/2018;TAR Sicilia n. 834/2016;TAR Lazio n. 4566/2015).
Del resto, per chiare previsioni normative, l’ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce espressamente carattere esecutivo ai sensi dell’art. 702- ter ult. comma c.p.c. e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, <<produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile>>(art. 702- quater c.p.c.);si tratta pertanto di una tipologia di provvedimenti pienamente riportabile alla previsione di cui all’art. 112, 2° comma lett. c) del c.p.a. che ha sostanzialmente confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle <<sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario>>.
Nel caso di specie, l’ordinanza di cui la società ricorrente chiede l'adempimento non è stata appellata ed è pertanto passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord depositata in giudizio).
Sussiste poi la competenza del TAR adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, 2° comma c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale <<al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza>>.
Il titolo è poi stato notificato in forma esecutiva al Comune di Arzano in data 20 settembre ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificata dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326);a seguito della prova in giudizio della relativa notificazione.
Tenuto conto della verosimile complessità dell’obbligo di fare posto in capo al Comune e della difficoltà di fissare un termine di adempimento finale non si ritiene equo allo stato fissare penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a..
L’Amministrazione darà esecuzione alla pronuncia ottemperanda entro 90 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, nel caso di perdurante inadempimento si provvederà alla nomina di un commissario ad acta su istanza di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.