TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-07, n. 202201258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-07, n. 202201258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201258
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 01258/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00722/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brescia, via A. Diaz n.13/c;
Agenzia di Tutela della Salute – ATS di Brescia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, via Luigi Einaudi n. 26;

nei confronti

Società Agricola -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del silenzio formatosi sull’atto di significazione e diffida in data -OMISSIS-, notificato al Comune di -OMISSIS- e ad

ATS

Brescia in data -OMISSIS-, avente ad oggetto

- la revoca delle ordinanze contingibili e urgenti, sottoscritte dal Vice Sindaco del Comune di -OMISSIS-, nn. -OMISSIS-, rispettivamente contraddistinte dal prot. nn. -OMISSIS-, e notificate il giorno 28 successivo, e dell’ivi ingiunto divieto di utilizzo a scopo potabile, dell’acqua emunta dal pozzo presente nelle pertinenze az. Agricola -OMISSIS- S.s. -OMISSIS- – -OMISSIS-, sulla base di accertamenti svolti e risultanti dalle note del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune medesimo, prot. nn. -OMISSIS-, che attestano la potabilità dell’acqua medesima, ovvero

- lo svolgimento di tutti gli accertamenti analitici e/o come meglio al fine dell’accertamento e/o del ripristino della potabilità dell’acqua emunta dal pozzo sopra indicato, con conseguente revoca delle ordinanze contingibili e urgenti, sottoscritte dal Vice Sindaco del Comune di -OMISSIS-, nn. -OMISSIS-, rispettivamente contraddistinte dal prot. nn. -OMISSIS-, e notificate il giorno 28 successivo, e dell’ivi ingiunto divieto di utilizzo, ovvero ancora

- la fornitura di acqua potabile mediante allaccio al pubblico acquedotto e/o sistemi di approvvigionamento alternativi;

e per la declaratoria di nullità

- della nota in data -OMISSIS-, a firma del Commissario Prefettizio del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS- – Esposto della sig.ra -OMISSIS-”, comunicata a mezzo PEC in pari data;

- della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Commissario Prefettizio del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “RISPOSTA - DIFFIDA FORNITURA ACQUA POTABILE - -OMISSIS- PROT.-OMISSIS-”, comunicata a mezzo PEC in pari data;

- della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile Servizi al Territorio del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “RISPOSTA PROT. -OMISSIS- - DIFFIDA FORNITURA ACQUA POTABILE - -OMISSIS-”, comunicata a mezzo PEC in pari data;

nonché, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, Cod. proc. amm.,

per ottenere la condanna del Comune di -OMISSIS- e di

ATS

Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ad adottare i provvedimenti di competenza,

ed in difetto

affinché venga nominato un Commissario ad acta che provveda in luogo degli stessi;

nonché per la condanna

del Comune di -OMISSIS- (BS), in persona del Sindaco in carica, e dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente in ragione di tale loro illegittimo contegno, nonché al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato ritardo di cui all’articolo 2-bis, comma 1-bis, L. n. 241/1990.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di ATS - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la signora -OMISSIS- ha promosso:

(A) azione ex articolo 117 Cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- e dall’Agenzia di Tutela della Salute – ATS di Brescia sull’atto di significazione e diffida da essa notificato in data -OMISSIS-, avente a oggetto

i. la revoca delle ordinanze comunali contingibili e urgenti n. -OMISSIS-, contenenti il divieto di utilizzare a scopo potabile l’acqua emunta dal pozzo sito all’interno della proprietà dell’Azienda agricola -OMISSIS- S.s..,

ii. lo svolgimento degli accertamenti tecnici necessari per determinare la potabilità dell’acqua proveniente dalla predetta fonte;

iii, in alternativa, l’allacciamento della propria abitazione all’acquedotto pubblico o la fornitura di acqua potabile con sistemi di approvvigionamento alternativi,

con conseguente condanna, ex articolo 31, comma 3, Cod. proc. amm. del Comune di -OMISSIS- e di

ATS

Brescia ad adottare i provvedimenti di competenza;

(B) azione ex articolo 31, comma 4, Cod. proc. amm., di declaratoria di nullità

i. della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Commissario Prefettizio del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS- – Esposto della sig.ra -OMISSIS-”,

ii. della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Commissario Prefettizio del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Risposta - Diffida Fornitura Acqua Potabile - -OMISSIS- Prot.-OMISSIS-”,

iii. della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile Servizi al Territorio del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Risposta Prot. -OMISSIS- - Diffida Fornitura Acqua Potabile - -OMISSIS-”;

(C) azione ex articolo 30 Cod. proc. amm. per la condanna del Comune di -OMISSIS- e dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia al risarcimento dei danni da ella patiti quale conseguenza di tale illegittimo contegno, nonché al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato ritardo di cui all’articolo 2-bis, comma 1-bis, L. n. 241/1990.

2.1. Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS- questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui stigmatizza l’inerzia delle Amministrazioni resistenti e, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, Codice di rito, previa conversione del rito processuale, ha rimesso la controversia sul ruolo ordinario per la decisione delle domande di nullità e di condanna.

2.2. La predetta sentenza non definitiva è stata impugnata dalla signora -OMISSIS-: la domanda di sospensione è stata respinta dal Giudice di secondo grado;
l’appello è pendente.

3.1. Con decreto presidenziale è stata fissata per la trattazione della parte del ricorso non ancora deciso l’udienza pubblica del 12 ottobre 2022: parte ricorrente ne ha chiesto il differimento in attesa della decisione dell’appello sulla sentenza non definitiva.

L’istanza è stata respinta con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, considerato che – a mente dell’articolo 73, comma 1 bis, Codice di rito – il rinvio dell’udienza di merito è consentito solo in casi eccezionali, all’evidenza qui non sussistenti visto che in secondo grado non era ancora stata fissata l’udienza di merito, tanto più che, ai sensi dell’articolo 337, II comma, Cod. proc. civ., l’appello pendente avverso una sentenza non impone di sospendere il giudizio in cui l’autorità di questa sentenza possa essere invocata.

3.2. La ricorrente ha allora formulato istanza di ricusazione dell’intero Collegio e del Presidente della Sezione in particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, comma primo, n. 4, e 52 Cod. proc. civ. e 18 Cod. proc. amm..

3.3. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata introitata per l’adozione da parte del Collegio delle decisioni conseguenti.

DIRITTO

1.1. Preliminarmente, giusta quanto dispone il comma 4 dell’articolo 18 del Codice di rito, va esaminata, per gli effetti di cui alla menzionata disposizione, l’istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente e di cui si è dato atto in narrativa.

1.2. Il Collegio – a un sommario esame – la ritiene manifestamente infondata.

Invero, né il fatto di avere (il Collegio) già emesso una sentenza parziale, né il fatto di avere (il Presidente) respinto l’istanza di differimento della udienza pubblica di merito concretizzano la causa di astensione obbligatoria rappresentata “dall’aver già conosciuto della causa in altro grado del processo”.

Va premesso che «le ipotesi di ricusazione sono pacificamente ritenute tassative (Cass., Sez. U., 08/10/2001, n. 12345;
Cass. 27/08/2003, n. 12525), così come tassativi sono i casi in cui sussiste il dovere del giudice di astenersi, non potendo l’ordinamento consentire illimitatamente alle parti di ricusare il giudice o a qualunque giudice-persona fisica di astenersi dal decidere» (così, Cass., Sez. VI, ordinanza n. 7541/2019).

Ebbene la giurisprudenza ritiene che l’ipotesi di astensione prevista al numero 4 del comma primo dell’articolo 51 del Cod. proc. civ. non preclude al Giudice–persona fisica che si è pronunciato in fase cautelare di decidere del merito della controversia (v. C.d.S., Ad. Pl., sentenza n. 2/2009), così come non preclude al Giudice–persona fisica che ha pronunciato la sentenza oggetto di revocazione di decidere della revocazione stessa, salvo il caso di dolo o di interesse proprio o diretto nella causa (v. C.d.S., Ad. Pl., sentenze nn. 4 e 5 del 2014).

Così, deve parimenti concludersi che il Giudice – inteso tanto come persona fisica, quanto come organo collegiale – il quale ha pronunciato in fase camerale su di alcune domande, non è tenuto ad astenersi dal decidere le restanti domande assoggettate a rito ordinario (ma si dovrebbe dire che non è nemmeno facoltizzato a farlo, poiché non sussistono qui neppure le gravi ragioni di convenienza ex articolo 51, u.c., Cod. proc. civ.) dal decidere le restanti domande assoggettate a rito ordinario;
egualmente, del resto, avverrebbe se le domande fossero state tutte assoggettate al medesimo rito e la decisione di una influisse anche sulla decisione dell’altra, come ad esempio nel caso di una domanda di annullamento accompagnata da una domanda di risarcimento del danno.

1.3. A maggior ragione non può esservi un obbligo di astensione per il Presidente per il semplice fatto di aver adottato un provvedimento privo di natura decisoria, quale quello di diniego di rinvio dell’udienza pubblica di merito già fissata.

1.4. Sul punto bisogna osservare che il citato articolo 73, comma 1-bis, Cod. proc. amm., introdotto dall’articolo 17 D.L. n. 80/2021, prevede, tra l’altro, che “il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”.

Ebbene, pare evidente che la norma attribuisce al Presidente – in coerenza con il potere di fissazione dell’udienza che gli è affidato dall’articolo 71, comma 3, Cod. proc. amm. – la competenza a decidere sul rinvio almeno sino all’udienza pubblica, ché il potere di disporlo implica evidentemente anche quello di negarlo: e non si può ipotizzare una legittima ricusazione del Giudice che abbia ritualmente esercitato un potere attribuitogli dalla legge.

Comunque, introitata la causa e subentrato così nella pienezza dei suoi poteri decisori e ordinatori, il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalla decisione presidenziale, non avendo appunto parte ricorrente evidenziato ragioni che giustificassero il rinvio, ora eccezionale, della trattazione di una causa.

1.5. Conseguentemente, si dispone la prosecuzione del giudizio, ai sensi del già citato articolo 18, comma 4, Cod. proc. amm., passendo all’esame delle domande non decise con la sentenza non definitiva.

2.1. Va innanzitutto esaminata la domanda di declaratoria di nullità delle seguenti note del Comune di -OMISSIS-:

(i) prot. n. -OMISSIS- (inviata solo per conoscenza alla signora -OMISSIS-), con la quale il Comune trasmetteva ad

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