TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-12-02, n. 201505555

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-12-02, n. 201505555
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201505555
Data del deposito : 2 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00191/2015 REG.RIC.

N. 05555/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2015, proposto da:
A S, rappresentata e difesa dall'avv. E A, con domicilio eletto in Napoli, Via Cervantes, n. 64;



contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Commissario Straordinario p.t. dott. G G, rappresentato e difeso dagli avv.ti E R e A C, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Luigi Rispoli in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento n. 41 del 08.10.2014, successivamente comunicato, con il quale il Dirigente del Servizio Controllo Edilizia Privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 380/01, ha ordinato alla ricorrente "l'immediata sospensione di ogni attività edilizia e l'immediata interruzione delle opere in corso", ed ha vietato di "disporre dei suoli e delle opere già realizzate, di stipulare atti tra vivi sia in forma pubblica che in forma privata", in riferimento ad un fabbricato di sua proprietà ubicato in Giugliano, Via Madonna del Pantano, n. 44, ed individuato in Catasto ai sub 177, 24 e 206 della particella 3183 del Foglio 55 del NCT; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente, ivi inclusa la Relazione prot. 9052 del 16.11.2013, di cui è menzione nel provvedimento impugnato sub a) che precede.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Francesco Guarracino e uditi l’avv. E A per la parte ricorrente e l’avv. E R per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in esame la sig.ra Scilla Angeli, nella dedotta qualità di proprietaria di una abitazione con box e posto auto scoperto, siti nel Comune di Giugliano in Campania in via Madonna del Pantano n. 44 e distinti in catasto al foglio 55, particella 3183, sub 177, 24, 206, ha impugnato l’ordinanza n. 41 dell’8 ottobre 2014, con cui il Dirigente del Servizio Controllo Edilizia Privata del menzionato comune, sul presupposto che il frazionamento realizzato sulla porzione di territorio individuato dalla particella 3183 configuri una lottizzazione abusiva, le ha ordinato l'immediata sospensione di ogni attività edilizia e l'immediata interruzione delle opere in corso e le ha vietato di disporre dei suoli e delle opere già realizzate, nonché di stipulare atti tra vivi sia in forma pubblica che in forma privata, in riferimento anche al suo immobile.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento con distinti motivi di censura incentrati sui vizi di omessa comunicazione di avvio del procedimento, di violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, anche deducendo la sua buona fede e estraneità all’attività lottizzatoria con particolare riferimento al fatto di avere acquistato la proprietà dell’immobile per donazione fattale dal padre in data 27.10.2010, che non può costituire lottizzazione abusiva a mente della previsione dell’ultimo comma dell’art. 30 cit.

Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione e memoria difensiva.

All’udienza pubblica del 22 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con l’impugnata ordinanza dirigenziale n. 41 dell’8 ottobre 2014 il Comune di Giugliano in Campania ha ordinato a settantacinque parti, in qualità di proprietarie delle consistenze immobiliari ivi indicate, l’immediata sospensione della lottizzazione abusiva asseritamente posta in essere sulla porzione di territorio individuata catastalmente al foglio 55, particella n. 3183, ricadente sotto il profilo urbanistico in zona G3 Turistica Alberghiera.

2.1. L’autorità emanante ha rilevato che, a fronte del rilascio alla Società Immobiliare Aprovitola S.r.l. di un permesso di costruire (n. 2/2005) per la realizzazione sull’area di sette edifici da adibire a residence, composto ognuno da piano seminterrato, piano rialzato e piano sottotetto non abitabile, la particella è stata cartolarmente divisa in 212 subalterni e fisicamente frazionata, anche con opere edilizie abusive, in modo da trasformare la prevista struttura turistico-ricettiva in unità immobiliari con destinazione catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), C/2 (magazzini e locali deposito) e C/6 (rimesse e autorimesse).

Nell’ordinanza comunale si richiama la relazione dei tecnici comunali prot. n. 9052 del 16.12.2013 nel senso dell’avvenuto frazionamento dell’area mediante atti catastali e notarili e la realizzazione di numerosi interventi edilizi abusivi «che dimostrano lo scopo lottizzatorio dei frazionamenti e delle suddivisioni poste in essere, a seguito di trasformazione da struttura turistico-ricettiva residence in civili abitazioni residenze private».

Ha chiosato il Comune nei suoi scritti difensivi, senza trovare contestazione da parte ricorrente, che nel corso del sopralluogo di cui alla predetta relazione sono stati censiti sei edifici composti da nove unità abitative e altri tre edifici composti a loro volta da tre unità abitative, le quali sono state sin dall’origine alienate per uso residenziale a terzi e stabilmente abitate dai loro proprietari, emergendo dunque che, al posto dei residence turistici, è stato realizzato un vero e proprio parco residenziale per civili abitazioni, composto da villette duplex bifamiliari e villini unifamiliari, con tanto di locale per il custode.

Tutto ciò integrerebbe l’ipotesi sanzionata dall'articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2.2 Parte ricorrente, individuata nell’elenco dei destinatari del provvedimento repressivo, ha contestato l’impugnata misura per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione ed erronea applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/01 (sostenendo che non vi sarebbe stata lottizzazione abusiva dell’area, né cartolare né materiale), nonché per difetto di istruttoria e motivazione, assenza di presupposti e ingiustizia manifesta, invocando la buona fede e l’estraneità all’attività lottizzatoria contestata e, comunque, la sproporzione della sanzione adottata.

3. In linea con la giurisprudenza di questa Sezione in materia di lottizzazione abusiva (cfr. sentenza n. 4762 del 24.10.2013 e numerose altre), ai fini del rigetto del ricorso, va osservato che l'art. 30 del d.P.R. 380/2001, su cui si fonda l'ordinanza impugnata, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio.

La prima, cd. lottizzazione materiale (o reale), ricorre «quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione».

La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea «quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio».

3.1. Ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, la lottizzazione abusiva materiale ricorre quindi nel caso di realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione, mentre la lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, la ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. La formulazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente, quindi, di affermare che può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l'assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.

Il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla

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