TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-05-05, n. 202100599

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-05-05, n. 202100599
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100599
Data del deposito : 5 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2021

N. 00599/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00880/2012 REG.RIC.

N. 01031/2013 REG.RIC.

N. 00892/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2012, proposto da
Fallimento Fioranzato Amelio, rappresentato e difeso dagli avvocati G A D M, M C D M, con domicilio eletto presso lo studio G A D M in Padova, via Altinate, 29;



contro

Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, 6;



sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2013, proposto da
Fallimento Fioranzato Amelio, rappresentato e difeso dagli avvocati G A D M, M C D M, con domicilio eletto presso lo studio G A D M in Padova, via Altinate, 29;



contro

Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio M G in Padova, Piazzale Stazione, 6;



sul ricorso numero di registro generale 892 del 2017, proposto da
Fallimento Fioranzato Amelio, rappresentato e difeso dall'avvocato G A D M, domiciliato presso la Segreteria TAR Veneto in Venezia, Cannaregio 2277-2278;



contro

Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio M G in Padova, P.Le Stazione n. 6;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 880 del 2012:

Dell'ordinanza di demolizione n. 02/2012, Prot. n. 3463, in data 27 marzo 2012, emessa dalla Residenza Municipale, a firma del Responsabile del Settore 2°-Tecnico, Servizio 4° - Edilizia Privata-Urbanistica, avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, Art. 31. Lavori vari in assenza di titoli abilitativi in Via Monte Grappa n. 1" ; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

quanto al ricorso n. 1031 del 2013:

del provvedimento pratica n 449/2011/A, prot. n. 06650 2013, del 20 giugno 2013, firma del Responsabile del Settore 2°- Tecnico, Servizio 4° - Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Vigodarzere, avente ad oggetto "Accertamento dell'inottemperanza alla Ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nei termini previsti dall'ordinanza n. 02/2012, Prot. n. 3463 del 27/03/2012 e successiva proroga datata 26/06/2012, Prot. n. 7090/2012 — Notifìca ai sensi dell'Articolo 31, comma 4, del D.p.r. n. 380/01 e S.M.I." ;

di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti al precedente connessi.

quanto al ricorso n. 892 del 2017:

del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico Servizio Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Vigodarzere Pratica n. 449/2011/A. prot. n. 0007285 del 29.6.20417 avente ad oggetto: “accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 02/2012 del 27.3.2012 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ”;

del verbale di sopralluogo del Corpo di Polizia Locale in data 26.3.2013, prot. n. 2829;

della nota integrativa prot. n. 3668, pervenuta al Settore Tecnico Comunale in data 29.4.2013 prot. n. 4488;

del verbale del 28.3.2013 prot. n. 3365;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigodarzere;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 la dottoressa M A e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La ricorrente ha realizzato sul proprio fondo, senza regolare titolo edilizio:

- Una tettoia di dimensioni 4 m. per 8,56 e altezza di m. 3,30 per ricovero mezzi di locomozione ed ingresso deposito di dimensioni di m. 10,90 per 6,15 e altezza media di m. 5,23 (opera contraddistinta dalla lettera A);

- Un corpo di fabbrica adibito a deposito costituito da due unità a pianta rettangolare collegate tra loro di dimensioni di m. 7,80 per 48,90 e altezza di m. 4,57; m. 8,20 per 44,35 e altezza media di m. 3,93 (opera contraddistinta dalla lettera B);

- Struttura ad uso deposito di m. 9,35 per 8.70 e altezza media di m. 4,50 (opera contraddistinta dalla lettera C).

Il Comune di Vigodarzere, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 2/2012 ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, preannunciando che in caso di mancata ottemperanza entro i termini previsti sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale un’area di mq 2.907 “inferiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (pari a mq 925,88)” .

Successivamente il ricorrente ha chiesto ed ottenuto una proroga di 180 giorni per l’esecuzione dell’ordinanza, scaduta in data 20 dicembre 2012. Con un sopralluogo avvenuto in data 26 marzo 2013 il Comune accertava la solo parziale ottemperanza all’ordinanza di demolizione. In data 6 maggio 2013 il ricorrente presentava documentazione fotografica attestante l’avvenuta demolizione di tutti i manufatti. Il successivo 5 luglio, il Comune notificava al ricorrente l’atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.P.R. 380/2001, prot. 6650 2013 del 20 giugno 2013.

Intervenuto il fallimento dell’impresa ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza depositata in data 25 ottobre 2016, il Comune notificava anche ad esso in data 29 giugno 2017 il provvedimento prot. 7285 di “accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 2/2017 del 27 marzo 2012 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001”, con cui venivano acquisite al patrimonio comunale aree afferenti al compendio produttivo del fallito.

Con il ricorso n. 880/2012 il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 2/2012, formulando le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 31, commi 2 e 3 D.P.R. 380/2001. Violazione dell’articolo 3 L. 241/90. Difetto di motivazione sull’esatta delimitazione della superficie oggetto del potere ablativo per l’ipotesi di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, difetto di tipicità dell’ordinanza. La ricorrente lamenta l’assenza nell’ordinanza impugnata dell’esatta delimitazione dell’area oggetto di acquisizione gratuita nel caso di inottemperanza, nonché il contrasto della sua estensione con i limiti previsti dall’art. 31, comma 3 D.P.R. 380/2001.

2) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di motivazione.

La ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 non rientrando gli interventi realizzati tra quelli assentibili con permesso di costruire, trattandosi di opere precarie, non stabilmente infisse al suolo e di non accentuata consistenza volumetrica. Vi sarebbe, inoltre, difetto di motivazione sull’adozione della sanzione demolitoria, trattandosi di organismi edilizi da tempo realizzati.

3) Violazione dell’art. 3 L. 241/90 in relazione al corretto regime sanzionatorio applicato. Afferma la ricorrente che l’ordinanza impugnata non contiene un’adeguata motivazione sulle ragioni per le quali non è stato applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 37 D.P.R. 380/2001, trattandosi di opere soggette a SCIA.

Con il ricorso n. 1031/2013 il ricorrente ha impugnato l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. 6650 2013 del 20 giugno 2013, formulando le seguenti censure:

A) Primo, secondo e terzo motivo: riproducono le tre censure articolate nel ricorso n. 880/2012, riproponendo i vizi ivi dedotti quali vizi di invalidità derivata dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione;

B) Quarto motivo: violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001

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