TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-03-30, n. 202300571
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 00571/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2022, proposto da
Manduriambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Muscatello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via A. Manzoni n. 21;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti - Ager, Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria di nullità e/o invalidità nonché per l'annullamento
-nei limiti dell'interesse della ricorrente-
1) del Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU) approvato con delibera del Consiglio della Regione Puglia n. 68 del 14.12.2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28.12.2021, nella parte in cui dispone la riduzione della piattaforma integrata in agro di Manduria con abrogazione/eliminazione dell'impianto di compostaggio e produzione CSS;
2) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi, ivi compresi le deliberazioni giuntali n. 1482 del 2.8.2018 di adozione della bozza di piano da sottoporre all'approvazione consiliare e n. 1651 del 15.10.2021, nonché della nota di AGER n. 2510 dell'8.3.2021 relativa all'acquisizione dell'informativa in ordine allo stato dell'impianto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Francesco Muscatello, per la ricorrente, e l'avv. Regina Paola Bellomo, per la Regione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di trasposizione di ricorso straordinario a seguito di opposizione, notificato in data 28.04.2022 e depositato in data 19.09.2022, la Manduriambiente S.p.A. trasponeva la propria impugnativa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di aver stipulato, con atto rep. n. 681 del 16.01.2011, un contratto di concessione con il Comune di Manduria per la progettazione, costruzione e gestione di una piattaforma e di una discarica controllata di I categoria, sita in agro di Manduria (TA), alla contrada “La Chianca”, per la selezione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione delle acque reflue civili dei Comuni del bacino TA/3.
Con atto del 24.10.2017, registrato in data 25.10.2017 presso l’Agenzia delle Entrate - Bari, Ufficio Territoriale di Gioia del Colle al n. 3632 serie 3, la ricorrente conveniva con l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R. Puglia), subentrata nel rapporto concessorio ai sensi