TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-08-25, n. 202300269
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Pubblicato il 25/08/2023
N. 00269/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mur S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, Galleria Europa, n. 26;
contro
Comune di Vandoies, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
J K e Onlus - Verein Tierheim Obervintl, in persona del legale rappresentante J K, rappresentati e difesi dall’avvocato F M e dall’avvocata L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via della Mendola, n. 24;
per l’annullamento, la declaratoria di nullità e/o di inefficacia o la disapplicazione
previa sospensione dell’efficacia,
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti amministrativi:
1) ordinanza del Sindaco del Comune di Vandoies dd. 14.2.2023, “ Attività di deposito sulle p.f. 358/1, 358/9, 378/3 e 378/1 C.C. Vandoies di Sopra - Ingiunzione alla cessazione dell’attività di deposito ed alla destinazione delle aree all’utilizzo agricolo ”;
2) comunicazione di avvio del procedimento dd. 16.11.2022, prot. n. 0017438;
3) e di ogni altro atto amministrativo connesso;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Mur S.r.l. il 16 marzo 2023 degli stessi atti amministrativi di cui sub A).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vandoies e di J K e dell’Onlus-Verein Tierheim Obervintl;
Vista l’ordinanza del 5 aprile 2023, n. 15, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dal Comune di Vandoies ).
1. Oggetto di lite è l’ordinanza di cessazione dell’attività di deposito e rimessa in pristino dello stato e della destinazione delle aree all’utilizzo agricolo avente ad oggetto i terreni, di proprietà della ricorrente, siti in Vandoies e tavolarmente identificati come pp.ff. 358/1, 358/9, 378/3 e 378/1, CC Vandoies di Sopra (doc. 4), emessa il 14.2.2023 (doc. 15) dal Comune di Vandoies a carico della ricorrente medesima. È, altresì, impugnata la relativa comunicazione di avvio del procedimento del 16.11.2022 (doc. 13).
2. La vicenda all’esame del Collegio richiede una preliminare ricostruzione dei fatti occorsi.
3. I fondi, siti principalmente in “ zona di verde agricolo ” e in piccola parte nel “ bosco ” (cfr. doc. 5 e 6), risultano ubicati sulla destra orografica del fiume Rienza, e sono oggi, rispetto al fiume, intersezionati (cfr. doc. 9 ricorrente) dalla circumvallazione di Vandoies di Sopra (p.f. 667) realizzata negli anni 2014 - 2015.
4. In data 8.7.1975 il Presidente della Giunta provinciale, con decreto n. 2961 (doc. 8), ha autorizzato in via di sanatoria il progetto dei fratelli W riguardo a un impianto di estrazione della ghiaia (“ Schottergewinnungsanlage ”) a Vandoies di Sopra, giusta rilievo-progetto (“ Bestandsaufnahme ”) del geom. R, vistato e approvato dal Vice-Sindaco di Vandoies in data 12.3.1975 (doc. 7).
5. In data 10.11.1998 (doc. 9) il Comune di Vandoies chiedeva un chiarimento all’allora Assessore provinciale all’urbanistica riguardo all’impianto di sabbia e ghiaia (“ Sand- und Schotterwerk ”) esistente accanto alla strada statale vicino al fiume Rienza. Tale richiesta trovava risconto nel parere dell’Ufficio affari legali dell’urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano dd. 8.3.1999, prot. n. 475 (doc. 10). Nel parere si esprimeva l’avviso che, sulla base della documentazione acquisita e in particolare dall’istanza di sanatoria dd. 28.11.1974, l’impianto di estrazione della ghiaia risultava essere stato costruito 15 anni fa [e quindi nel 1959 - n.d.r.], ed era stato sanato paesaggisticamente con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale nel 1975, sicché non si sarebbe potuto procedere contro l’impianto di ghiaia.
6. In seguito, con deliberazione della Giunta provinciale 23.10.2006, n. 3843 (doc. 8 ricorrente) è stato modificato il piano urbanistico (PUC) del Comune di Vandoies, mediante l’inserimento di una variante alla strada statale della Pusteria SS 49 (doc. 9 ricorrente) recante la circumvallazione di Vandoies.
7. In considerazione del fatto che la ditta Mur aveva presentato in data 14.4.2006 una presa di posizione, rimasta inconsiderata, contro tale modifica del PUC, ove evidenziava che il nuovo tracciato previsto della SS 49 attraverserebbe direttamente le proprie strutture aziendali, la Giunta provinciale con deliberazione del 25.5.2009, n. 1412 (doc. 10 ricorrente) avviava la procedura per la modifica d’ufficio del PUC mediante l’inserimento di una zona produttiva destinata alla lavorazione della ghiaia sulle pp.ff. 358/1, 358/6 e 378/1, nonché del relativo accesso diretto dal vecchio tracciato della SS 49 con una strada comunale di tipo B, giusta allegato grafico (doc. 11 ricorrente) e rapporto ambientale del maggio 2009 (doc. 12 ricorrente).
8. Con deliberazione della Giunta provinciale del 10.5.2010, n. 784 (doc. 13 controinteressati), rimasta inoppugnata, la proposta di modifica del PUC è stata rigettata, in quanto:
- l’inserimento della zona nel piano urbanistico comporterebbe lo spostamento dell’area dell’impresa Mur più vicino alle case residenziali ed al canile;
- la lavorazione della ghiaia sull’area esistente sarebbe stata effettuata in misura limitata negli ultimi anni, il che significa che la ripresa della lavorazione di ghiaia provocherebbe un notevole inquinamento dell’aria ed acustico per i confinanti e peggiorerebbe la qualità abitativa;
- una zona destinata alla lavorazione della ghiaia direttamente adiacente al canile avrebbe effetti sul comportamento degli animali (incremento dell’abbaiare) ed aumenterebbe in modo rilevante il rumore;
- una zona destinata alla lavorazione della ghiaia, prevista all’entrata del paese, si ripercuoterebbe negativamente sul paesaggio;
- in correlazione con la pianificazione stradale della SS 49, il Comune perseguirebbe l’obiettivo di sopprimere l’impianto per la lavorazione della ghiaia e di spostarlo.
9. In seguito alla realizzazione della circumvallazione i controinteressati (cfr. lettera dd. 20.4.2022 - doc. 1), richiamando le precedenti diffide dd. 7.2.2022 e dd. 1.3.2022, sollecitavano il Comune a intervenire riguardo alle pp.ff. 358/1, 378/1 e 378/3 per far cessare l’illegittima trasformazione della superficie destinata a verde agricolo e movimentazione del terreno, ripristinare la superficie della p.f. 378/1 nello stato originario in cui si trovava a seguito dell’abbattimento delle opere ivi un tempo collocate per la lavorazione del catrame e non usare la p.f. 378/1, autorizzata con provvedimento dd. 12.2.2021 temporaneamente al deposito di legname, per il deposito di ghiaia e sugli ulteriori abusi in violazione della normativa edilizia e urbanistica.
10. Il Comune, in data 26.4.2022 (doc. 10 controinteressati), trasmetteva in risposta alle istanze dei controinteressati l’esito del sopralluogo eseguito in data 8.4.2022 (doc. 14 ricorrente) per verificare gli asseriti abusi. Il tecnico comunale redigeva all’uopo una sovrapposizione (doc. 14 ricorrente) della planimetria del deposito di ghiaia approvato nel 1975 (evidenziato in giallo) con l’ortofoto attuale, indicando nella sovrapposizione il materiale rinvenuto, nonché l’areale destinato al deposito di legname (evidenziato in rosso). Il tecnico documentava altresì con fotografie il materiale scoperto: ghiaia, tubi d’acciaio con grande diametro, piccole quantità di legno, piccole quantità di lastre in pietra e una tubatura.
11. Il Comune comunicava indi con la lettera dd. 26.4.2022 ai vicini istanti che avrebbe intrapreso l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 86 e seguenti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (“ Territorio e paesaggio ”) per l’accertamento della violazione delle prescrizioni urbanistiche.
12. Viste le persistenti istanze d’intervento dei controinteressati il Comune di Vandoies con lettera dd. 24.5.2022 (doc. 11) si rivolgeva all’Ufficio amministrativo Territorio e Paesaggio della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di chiarire la situazione urbanistico-edilizia dell’areale oggetto di contestazione alla luce delle deduzioni dei controinteressati.
13. In data 6.7.2022 si svolgeva un ulteriore sopralluogo (doc. 15 ricorrente), ove si dava atto dell’asporto del materiale illegittimamente depositato sull’area, tranne i tubi d’acciaio e i tubi con grande diametro, necessari per le attività. Il Comune procedeva quindi con lettera dd. 14.7.2022 (doc. 16) all’archiviazione del procedimento riguardo al deposito di tubi d’acciaio, resti di legname, lastre di pietra e tubi sulle pp.ff. 358/9 e 378/3. Con lettera dd. 14.7.2022 (doc. 17 ricorrente) indirizzata allo studio legale incaricato dai controinteressati il Comune evidenziava che il tecnico, in occasione del predetto sopralluogo aveva verificato che il deposito di ghiaia si sarebbe trovato entro la superficie definita nella planimetria del deposito di ghiaia approvata nel 1975 e che per accertamenti più precisi si sarebbe dovuto eseguire un rilievo con picchettamento dell’area interessata.
14. Nel frattempo i controinteressati impugnavano dinnanzi a questo TRGA il silenzio serbato dal Comune sulle loro istanze, nonché, per quanto occorrer possa, la nota del 14.7.2022. In seguito all’adozione dell’impugnato ordine di ripristino questo Tribunale con sentenza 13 aprile 2023, n. 117 (cfr. doc. 11 controinteressati) dichiarava la cessazione della materia del contendere di quel giudizio, mentre riguardo all’impugnazione della nota del Comune dd. 14.7.2022, ove questo aveva esplicato l’attività svolta, veniva dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di lesività.
15. Con il parere dd. 11.11.2022 (doc. 12), l’Ufficio provinciale interpellato, constatato che le strutture dell’impianto di estrazione di ghiaia erano state nel frattempo smantellate e che sul luogo non si svolgeva più l’estrazione di ghiaia, chiariva - anche alla luce delle “ direttive per tutti i depositi di materiali da scavo in zona di pascolo e verde alpino, prato e pascolo alberato e nel verde agricolo se superiori a 10.000 m³ ” diramate in data 8.9.2022 - che nella zona di verde agricolo sono compatibili unicamente le attività conciliabili con tale destinazione. Gli usi a fini produttivi sarebbero permessi in tale zona solo qualora autorizzati, per un periodo di tempo determinato, da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, le disposizioni sulle cave e torbiere di cui alla legge provinciale 19 maggio 2003, n.