TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-10-16, n. 202315261
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 15261/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9364 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliazione in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa misura cautelare,
“- del provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, adottato dal del Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell''Esercito Dipartimento Impiego del Personale, con il quale è stata rigettata l''istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell''art. 33 comma 3 L 104/1992 (doc.1)
Nonché di ogni altro atto, presupposto, collegato, consequenziale a quello impugnato.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso alle parti e sentite le stesse ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, -OMISSIS-, presentava istanza ex art. 33 co. 3, L. 104/92 al fine di ottenere la concessione di permessi mensili retribuiti per assistere la suocera affetta da-OMISSIS-.
Il Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito comunicava in data -OMISSIS- preavviso di diniego che, nonostante le contrarie osservazioni della ricorrente, veniva confermato con provvedimento -OMISSIS-, con il quale si rigettava l’istanza per ragioni, già anticipate in sede di preavviso, basate primariamente sulla presenza di altri familiari non oggettivamente impossibilitati a fornire la dovuta assistenza, con richiamo anche a non dettagliate esigenze operative.
Insorgeva la Graduata con tempestivo ricorso, e contestuale istanza cautelare, lamentando in particolare come l’Amministrazione non avesse considerato le modifiche all’art. 33 co. 3, L. 104/92 apportate dalla L. 183/10, che ha eliminato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza al parente disabile, con conseguente illegittimità –anche alla stregua della recente giurisprudenza del CdS- del diniego basato sull’esclusiva presenza di altre figure parentali potenzialmente idonee a dare assistenza al familiare bisognoso.
Resisteva l’Amministrazione con memoria e documenti.
All’udienza cautelare del 19 luglio 2023 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.
Questo TAR, con ordinanza -OMISSIS-, accoglieva l’istanza al limitato fine di disporre un riesame da parte dell’Amministrazione delle sue determinazioni in ordine al rapporto, verificando in particolare se sussistessero –al di là della compresenza di familiari astrattamente idonei a prestare assistenza- imprescindibili esigenze operative ostative alla concessione dei permessi.
L’Amministrazione ottemperava alla richiesta con il provvedimento di riesame del -OMISSIS- con il quale annullava l’atto impugnato e accoglieva la domanda del Graduato di ammissione al beneficio dei permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, di cui all’ art. 33, co. 3, L. 104/92, in dichiarato spirito di deflazione del contenzioso.
Nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, preso atto di quanto sopra e dato avviso a verbale alle parti di riserva di decisione ex art. 60 CPA, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Il Collegio, in assenza di richieste ostative e nel concorso degli altri presupposti di legge, ritiene di decidere effettivamente la causa ex art. 60 CPA.
Nel caso di specie è intervenuto l’annullamento da parte dell’Amministrazione dell’atto impugnato, con contestuale accoglimento dell’originaria istanza del ricorrente.
Ciò realizza, come noto, non un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ma di cessazione della materia del contendere, stante l’assegnazione definitiva al ricorrente del bene della vita, sotteso all’azione giudiziaria intrapresa, per effetto di un nuovo provvedimento amministrativo frutto di autonomo riesame.
Va pertanto dichiarata, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, CPA, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta decisione della parte pubblica, integralmente satisfattiva dell'interesse sostanziale del ricorrente.
Quanto alle spese, pur dovendosi considerare virtualmente soccombente l’Amministrazione a fronte della fondatezza del ricorso originario, la costruttiva evoluzione della vicenda in dichiarato spirito deflattivo del contenzioso, fa ritenerne equa la parziale compensazione tra le parti nella misura della metà.