TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-02-09, n. 201200214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-02-09, n. 201200214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201200214
Data del deposito : 9 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01381/2011 REG.RIC.

N. 00214/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01381/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di CI (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2011, proposto da:
OS ET DE IS, in proprio e quale legale rappresentante di SS NC (in liquidazione), rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Balzaretti e Marco Zaninelli, con domicilio eletto presso il secondo in CI, via Romanino 1/D;



contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in CI, via S. Caterina 6;



per l'ottemperanza

- al decreto della Corte d’Appello di CI Sez. II civ. del 7 dicembre 2010, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a versare a OS IE de AR e a MP NC la somma di € 5.600 ciascuno (oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di giudizio) per superamento della ragionevole durata del processo civile ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti OS IE de AR e MP NC, di cui il primo è legale rappresentante, hanno chiesto il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (legge Pinto) per il superamento della ragionevole durata di un giudizio civile promosso nei confronti di AN ZA e altri (il suddetto giudizio è pendente dal 23 ottobre 1997, data di notifica dell’atto di citazione, e non risulta ancora concluso).

2. La Corte d’Appello di CI Sez. II civ. con decreto del 7 dicembre 2010 ha condannato il Ministero della Giustizia a versare ai ricorrenti la somma di € 5.600 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di giudizio (quantificate in € 1.132,46 a cui si aggiungono IVA e CPA). La Corte ha ritenuto eccessiva sia durata del primo grado (2 anni oltre il termine ragionevole) e sia la durata del giudizio (peraltro ancora pendente) davanti alla Cassazione (2 anni e 8 mesi oltre il termine ragionevole).

3. Il decreto della Corte d’Appello è passato in giudicato il 7 giugno 2011 (v. annotazione della cancelleria). Ancora prima che il decreto diventasse irrevocabile i ricorrenti, con nota presentata alla stessa Corte d’Appello il 18 febbraio 2011, hanno chiesto il pagamento attraverso la Tesoreria provinciale della Banca d’TA. L’amministrazione non ha tuttavia provveduto.

4. Di conseguenza i ricorrenti, con atto notificato il 2 novembre 2011 e depositato il 4 novembre 2011, hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cpa. In aggiunta al pagamento delle somme stabilite dalla Corte d’Appello i ricorrenti hanno chiesto un risarcimento pari a € 50 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

5. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto sia nei confronti del Ministero della Giustizia (controparte dei ricorrenti nel giudizio davanti alla Corte d’Appello) sia nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

6. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione delle domande dei ricorrenti.

7. Per quanto riguarda la legittimazione

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