TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-09-20, n. 202416492

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-09-20, n. 202416492
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416492
Data del deposito : 20 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 20/09/2024

N. 16492/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02942/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2942 del 2018, proposto da
F E, quale Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore della società Falzarano Pasquale S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati G V, L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Farsetti in Roma, via Tarvisio n.2;

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L C, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a seguito di riassunzione della causa

promossa dalla società con ricorso recante data 24.1.2013 per la restituzione, in favore della istante, degli immobili indicati in premessa, liberi e vuoti di persone e cose, previo ripristino a loro completa cura e spese, dello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano al momento della occupazione, condannando altresì i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della ricorrente, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla illegittima occupazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società Falzarano Pasquale s.r.l. ha proposto ricorso al Tar Campania, Napoli (RG n.1212 del 2013) ed ha riferito di essere proprietaria di alcuni fondi siti nel Comune di Montesarchio, interessati da procedura espropriativa nell'ambito del progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, per lo smaltimento dei residui di lavorazione degli impianti CDR della Regione Campania, oggetto di occupazione d’urgenza per la estensione complessiva di mq. 87.167, in forza dell’ordinanza n.407/2005 del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti per la Regione Campania, non culminata con l’adozione di un decreto di esproprio, nonostante l’irreversibile trasformazione dei fondi medesimi, ed ha chiesto, previa declaratoria di sopravvenuta inefficacia della citata ordinanza che disponeva l’occupazione d’urgenza per cinque anni, la condanna delle intimate Amministrazioni (Provincia di Benevento, detentore delle aree in questione e Presidenza del Consiglio dei Ministri) alla restituzione delle aree di sua proprietà, previa riduzione in pristino della stesse e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’occupazione illegittima.



2.Nel costituirsi in giudizio, in data 17 giugno 2017, la Provincia di Benevento ha eccepito in via preliminare l’incompetenza dell’adito Tar Campania, per rientrare la causa nella competenza funzionale del Tar Lazio, sede di Roma, ai sensi del combinato disposto degli art. 14 e 135 comma 1 lett. e), cpa e il Tar Campania, Napoli, sez. V, con sentenza 6 febbraio 2018, n. 755 ha dichiarato la propria incompetenza a favore della competenza funzionale del Tar del Lazio, con sede in Roma, ai sensi degli artt. 14 e 135 comma 1 lett. e) c.p.a. per la devoluzione a quest’ultimo Tribunale di tutte le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n.225 del 1992, come nella specie.



3. Parte ricorrente ha ritualmente notificato e depositato atto di riassunzione del giudizio già proposto presso il Tar Campania, Napoli riportandolo integralmente ed ha richiamato l’ordinanza n. 407/2005, notificata il 5.11.2005, con cui il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti per la Regione Campania ha disposto l’occupazione d’urgenza per anni cinque, di una serie di beni immobili siti nel comune di Montesarchio, tra i quali alcuni facenti parte del detto complesso di beni di proprietà della istante, come indicati nel piano particellare allegato all’ordinanza stessa nonché la successiva ordinanza n.564/2006, notificata il 12.1.2006, con cui lo stesso Commissario di Governo ha esteso l’occupazione, sempre per anni cinque, ad ulteriori beni immobili, di proprietà della istante, come indicati nel piano particellare allegato all’ordinanza stessa.

L’occupazione in parola è stata disposta con l’espresso richiamo all’Accordo di Programma, stipulato in data 28.10.2005 tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Montesarchio e Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, nel quale si è stabilito:

a) l’impegno del Commissario di Governo ad autorizzare la realizzazione e la gestione di una discarica di rifiuti non pericolosi e, in particolare, a conferire rifiuti nella discarica solo dopo l’acquisizione delle aree da parte dell’Amministrazione Provinciale di Benevento e l’emissione da parte della Regione Campania del provvedimento di cofinanziamento, d’intesa con la Provincia di Benevento, per la realizzazione delle opere del “Progetto di risanamento e riqualificazione ambientale infrastrutturale polifunzionale (produttiva, sportiva, ricreativa)” in Località Tre Ponti di Tufara Valle Montesarchio;
il tutto con la precisazione che gli impegni assunti sarebbero stati vincolanti anche per l’organo subentrante una volta esaurita la funzione del Commissario;

b) l’impegno della Provincia di Benevento ad acquisire, in ogni caso, prima dell’inizio di qualsivoglia attività di conferimento dei rifiuti, l’intera area di 240.000 mq., con la precisazione che, qualora non fosse stato condotto a compimento l’iter procedurale connesso all’acquisizione dell’area da parte dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, l’accordo sarebbe stato ritenuto privo di qualsivoglia effetto giuridico;

c) l’impegno della Regione Campania a cofinanziare il progetto di risanamento e riqualificazione ambientale.

Le Ordinanze Commissariali sono state emanate sulla base di tali presupposti e impegni e in prosieguo la Provincia di Benevento ha proceduto all’espropriazione, conclusa in data 9.1.2009 con l’emanazione del decreto n.250, non riguardante le aree già occupate in via d’urgenza e utilizzate quale discarica, bensì le sole aree circostanti, strettamente funzionali alla realizzazione del “progetto di risanamento e riqualificazione ambientale”, con l’esclusione di fatto dalla procedura espropriativa delle aree analiticamente indicate nell’allegato A e colorate in verde e giallo sulla planimetria (all.B).

Parte ricorrente ha rilevato che la Provincia di Benevento avrebbe continuato a detenere gli immobili in questione, non oggetto di esproprio ed essendo decorsi oltre cinque anni dall’immissione in possesso dei beni immobili non più espropriati, il relativo vincolo dovrebbe ritenersi decaduto, e caducata l’efficacia e la legittimità della occupazione, da ritenersi, ab initio , illegittima, con diritto ad ottenere la retrocessione degli immobili illegittimamente detenuti, come elencati, per la estensione complessiva di mq. 87.167, oltre che ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’illegittima occupazione, anche in ragione della particolarità del bene occupato (cava di argilla). Risulterebbe evidente il comportamento omissivo – consistente nella mancata trasformazione dell’originaria occupazione in esproprio nei termini di legge – tanto del Commissario di Governo (e per esso, oggi, della Presidenza del Consiglio dei Ministri), quanto della Provincia di Benevento (quest’ultima soggetto utilizzatore diretto dei beni in questione, sempre per finalità di discarica).

Indi parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa declaratoria della intervenuta nullità/decadenza di efficacia della occupazione, di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alla Amministrazione Provinciale di Benevento, materiale detentore delle aree in questione, di provvedere, immediatamente e senza ritardo alcuno, alla restituzione, in favore della istante, dei predetti immobili, liberi e vuoti di persone e cose, previo ripristino a loro completa cura e spese, dello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano al momento della occupazione, con condanna altresì dei resistenti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della ricorrente, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla illegittima occupazione, secondo quanto verrà accertato in corso di giudizio, in base ai parametri di legge, e previa, se del caso, CTU.



4. La Provincia di Benevento intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito la inammissibilità della domanda trovando applicazione, nella specie, la disciplina dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, inerente all’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, disposizione medio tempore aggiunta dall’art. 34, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ed applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (restituzione del fondo o, in alternativa, un provvedimento di cd. acquisizione sanante, con indennizzo/risarcimento, da determinarsi secondo i parametri di legge);
a ciò parte ricorrente ha opposto repliche.



5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è opposta alla censurata corresponsabilità della stessa in relazione all’azionata pretesa risarcitoria, ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva evidenziando che la PCM-UTA non si troverebbe nel possesso attuale dell’area (in quanto priva delle competenze gestorie che rendono necessario utilizzare la suddetta area e la infrastruttura su di essa insistente), di talché in nessun caso essa potrebbe essere chiamata a svolgere alcuna valutazione ai sensi dell’art. 42 bis del T.U.E., avendo tale norma introdotto una riserva di competenza a favore unicamente dell’Amministrazione utilizzatrice attuale dell’area e quindi in possesso materiale della stessa (Provincia di Benevento).

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