TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-07-29, n. 201600920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-07-29, n. 201600920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600920
Data del deposito : 29 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00943/2014 REG.RIC.

N. 00920/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00943/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 943 del 2014, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'avv. M R, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, galleria Mazzini, 7/7;

contro

Comune di Cogorno;

nei confronti di

W M;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Settore urbanistica-edilizia privata prot. n. 4998 del 24/6/2014, notificata l’1/7/2014, avente ad oggetto demolizione di interventi edilizi in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. Richard Goso e udito l’avv. Repetti per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ordinanza n. 7 del 24 giugno 2014, il Comune di Cogorno ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, presso l’immobile di proprietà del signor A B, sito al n. 25 di via al Campanile:

a) “ muro di contenimento in pietra a spacco con conci legati da malta cementizia nelle fughe, per uno sviluppo totale pari a circa 15 ml. ”;

b) “ rifacimento in manutenzione straordinaria di un pergolato preesistente con materiali lignei e coperto con pannelli in vetro ”.

L’interessato ha impugnato il provvedimento ripristinatorio con ricorso notificato al Comune di Cogorno il 22 settembre 2014 e depositato il successivo 3 ottobre.

Nel contesto di due motivi di gravame (dei quali si riferirà più dettagliatamente infra ), l’esponente sostiene, in buona sostanza, che si tratterebbe di interventi di manutenzione ordinaria, per la realizzazione dei quali non occorreva alcun titolo abilitativo edilizio o paesaggistico.

Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Cogorno e il signor W M, quest’ultimo intimato in qualità di autore dell’esposto che aveva dato luogo all’attività di accertamento dei pretesi abusi.

Con ordinanza n. 345 del 16 ottobre 2014, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente e fissata l’udienza per la trattazione di merito.

Con successiva ordinanza n. 901 del 12 novembre 2015, sono stati chiesti documentati chiarimenti in ordine alle caratteristiche dei manufatti di cui è stata ordinata la rimozione.

L’ordine istruttorio è stato regolarmente ottemperato dal Comune di Cogorno che ha prodotto una relazione e alcune rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi.

Tali documenti sono stati fatti oggetto di valutazione nella memoria difensiva successivamente depositata dalla parte ricorrente.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 23 giugno 2016 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

E’ contestata la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Cogorno, accertata la mancanza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, ha ordinato la demolizione di due manufatti realizzati presso l’abitazione del ricorrente: un muro di contenimento in pietra lungo m 15 circa e un pergolato avente struttura lignea e copertura in pannelli di vetro.

Nel provvedimento impugnato, si dà atto che dette opere erano in corso di esecuzione al momento del sopralluogo della polizia municipale.

Per quanto concerne il pergolato, inoltre, viene precisato che si tratta del rifacimento di analoga struttura preesistente.

Occorre innanzitutto rilevare che, come emerge dalla relazione depositata dal Comune di Cogorno (in ottemperanza all’ordine istruttorio del Tribunale), il ricorrente ha chiesto, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, l’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere sopra descritte e, successivamente, ha presentato una SCIA per la demolizione e ricostruzione del muro di contenimento.

Tali circostanze non valgono a rendere improcedibile il presente ricorso.

Per quanto concerne l’intervento di rifacimento del pergolato, infatti, non è stata presentata alcuna istanza di sanatoria edilizia.

Gli effetti della SCIA, invece, sono stati sospesi per carenza della documentazione a corredo, cosicché non si è formato alcun titolo che legittimi l’intervento di demolizione e ricostruzione del muro di contenimento.

Ne deriva che le iniziative poste in essere dal privato, seppure sostanzialmente intese alla regolarizzazione delle opere abusive, non hanno inciso sull’efficacia dell’impugnata ordinanza di demolizione.

Nel merito, il ricorrente afferma, con il primo motivo di gravame, di essersi limitato a sostituire la struttura in legno del pergolato adiacente alla sua abitazione nonché l’elemento di scadente materiale plastico ( onduline ) che ne costituiva la copertura: si tratterebbe di un semplice intervento di manutenzione ordinaria che, in quanto tale, non richiedeva il rilascio di alcun titolo abilitativo (edilizio o paesaggistico).

Tale intervento, ad avviso dell’esponente, potrebbe essere alternativamente ricondotto alle ipotesi di cui alla lettera a) (“ riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni ”) o alla lettera b) (“ rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni ”) del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale Liguria n. 16 del 2008, recante l’elencazione degli interventi di manutenzione ordinaria all’esterno degli edifici.

La prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa.

Come rivela la fotografia prodotta dal Comune di Cogorno, il manufatto in questione, posto in aderenza al fabbricato principale e completamente chiuso nella parte superiore mediante pannelli di vetro, sembra configurare una tettoia destinata ad aumentare la superficie godibile dell’edificio, piuttosto che un pergolato vero e proprio.

A prescindere da tale rilievo, non è contestato che il ricorrente, avendo sostituito sia le assi di legno sia la copertura del preesistente pergolato, abbia integralmente rinnovato la struttura fisica di questo elemento architettonico.

A fronte della completa sostituzione degli elementi strutturali del manufatto, pertanto, il Comune di Cogorno ha correttamente ricondotto l’intervento alla categoria della manutenzione straordinaria.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che l’intervento in parola era compreso nella SCIA presentata al Comune di Cogorno in data 29 ottobre 2012.

La relazione tecnica del geom. A D C, allegata alla SCIA, non faceva però menzione delle opere di rifacimento del pergolato né, ovviamente, risulta possibile desumere maggiori informazioni dalla relativa planimetria che si limita a documentare la (peraltro pacifica) preesistenza di un pergolato in posizione accostata al fabbricato principale.

Non è dimostrato, quindi, che l’intervento in questione fosse stato legittimato mediante precedente SCIA.

Anzi, lo stesso geom. D C ha dichiarato, nel corso del sopralluogo, che le opere abusive “ non fanno parte del cantiere di cui alla summenzionata SCIA ” e che “ sono state realizzate in economia dal proprietario nel corso dell’ultimo mese ” (cfr. verbale di accertamento, pag. 2).

Il primo motivo di gravame si chiude con un rilievo riferito al muro di contenimento che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato semplicemente ripristinato, mediante un intervento riconducibile alla categoria della manutenzione ordinaria.

L’istruttoria svolta nel corso del giudizio smentisce questa ricostruzione.

Come si evince dalla documentata relazione del Comune di Cogorno, infatti, il muro in questione è, per la maggior parte, di nuova costruzione e non il semplice risultato di un intervento di consolidamento o parziale rifacimento di una struttura preesistente.

Peraltro, la lunghezza del manufatto e la particolare conformazione ortogonale di una parte di esso fanno sì che l’opera non possa considerarsi irrilevante sotto il profilo urbanistico né priva di impatto paesaggistico.

Anche questo intervento, pertanto, è riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria e, più precisamente, all’ipotesi prevista dall’art. 7, comma 2, lett. b), della l.r. n. 16/2008 (“ realizzazione di muri di contenimento di natura pertinenziale ”).

Non rileva, infine, che l’intervento medesimo fosse realizzabile sula base di semplice SCIA (mentre il Comune di Cogorno ha dato atto della mancanza del permesso di costruire), poiché l’incontestata esistenza del vincolo paesaggistico comportava comunque l’applicazione della sanzione demolitoria.

Sono infondate, pertanto, tutte le censure di legittimità dedotte con il primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, secondo il quale non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici ”.

Sostiene il ricorrente che le opere in contestazione, per la loro natura e la modesta consistenza, non avrebbero comportato alcuna alterazione dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici.

Tale assunto non può essere condiviso.

Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, la struttura del pergolato è stata completamente sostituita, con l’utilizzo di materiali ed una foggia non tradizionali che hanno inevitabilmente alterato l'aspetto e le caratteristiche originarie del manufatto.

Quanto al muro di contenimento, si tratta di una struttura in massima parte nuova che, per le dimensioni non trascurabili (lunghezza di circa 15 metri e altezza massima di 2,70 metri) e la conformazione parzialmente ortogonale, risulta particolarmente visibile e non può certo essere considerata, in conseguenza, priva di impatto paesaggistico.

In difetto dei necessari titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, le opere realizzate dal ricorrente si configurano in termini di sicura illiceità, cosicché non necessitava alcuna motivazione in ordine all’entità delle modificazioni dello stato dei luoghi o alla rilevanza paesaggistica degli interventi sanzionati.

Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Non essendosi costituito alcuno dei soggetti intimati, non occorre provvedere sulle spese del grado di giudizio.

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