TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-07-29, n. 201600920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-07-29, n. 201600920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600920
Data del deposito : 29 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00943/2014 REG.RIC.

N. 00920/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00943/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 943 del 2014, proposto da:
EA AU, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Repetti, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, galleria Mazzini, 7/7;



contro

Comune di GO;



nei confronti di

ER MA;



per l'annullamento

dell’ordinanza del Settore urbanistica-edilizia privata prot. n. 4998 del 24/6/2014, notificata l’1/7/2014, avente ad oggetto demolizione di interventi edilizi in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. Richard Goso e udito l’avv. Repetti per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ordinanza n. 7 del 24 giugno 2014, il Comune di GO ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, presso l’immobile di proprietà del signor EA AU, sito al n. 25 di via al Campanile:

a) “ muro di contenimento in pietra a spacco con conci legati da malta cementizia nelle fughe, per uno sviluppo totale pari a circa 15 ml. ”;

b) “ rifacimento in manutenzione straordinaria di un pergolato preesistente con materiali lignei e coperto con pannelli in vetro ”.

L’interessato ha impugnato il provvedimento ripristinatorio con ricorso notificato al Comune di GO il 22 settembre 2014 e depositato il successivo 3 ottobre.

Nel contesto di due motivi di gravame (dei quali si riferirà più dettagliatamente infra ), l’esponente sostiene, in buona sostanza, che si tratterebbe di interventi di manutenzione ordinaria, per la realizzazione dei quali non occorreva alcun titolo abilitativo edilizio o paesaggistico.

Non si sono costituiti in giudizio il Comune di GO e il signor ER MA, quest’ultimo intimato in qualità di autore dell’esposto che aveva dato luogo all’attività di accertamento dei pretesi abusi.

Con ordinanza n. 345 del 16 ottobre 2014, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente e fissata l’udienza per la trattazione di merito.

Con successiva ordinanza n. 901 del 12 novembre 2015, sono stati chiesti documentati chiarimenti in ordine alle caratteristiche dei manufatti di cui è stata ordinata la rimozione.

L’ordine istruttorio è stato regolarmente ottemperato dal Comune di GO che ha prodotto una relazione e alcune rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi.

Tali documenti sono stati fatti oggetto di valutazione nella memoria difensiva successivamente depositata dalla parte ricorrente.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 23 giugno 2016 e ritenuto in decisione.



DIRITTO

E’ contestata la legittimità del provvedimento con cui il Comune di GO, accertata la mancanza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, ha ordinato la demolizione di due manufatti realizzati presso l’abitazione del ricorrente: un

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