TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-14, n. 202412175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-14, n. 202412175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412175
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 12175/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00338/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 338 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E D M, I F, F M, A M, A P, G S M, I A, G S, L G, S G, E C, R G, M M, A R, R R, L S, T T, rappresentati e difesi dagli avvocati P R, D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Roma, viale Angelico, 78;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Daniela Franco, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Teresa Francesca Loprete, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.M. n. 400/2017 del 12 giugno 2017, nella parte in cui il Ministero ha infatti aperto la finestra annuale per lo scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l'abilitazione, per inserire il titolo di sostegno o per il riconoscimento dello stato di riservista, omettendo però di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 che ha annullato il

DM

235/2014 laddove non ha previsto la possibilità di inserimento in GAE dei docenti abilitati ITP ( diplomi abilitanti) e di ogni altro atto presupposto , connesso, prodromico e consequenziale

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle rispettive graduatorie ad esaurimento GAE per le classi concorsuali “B14” “B23” A66 , A76 , A86 ,B17, B15 e B16 .

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE MAIO EMANUELE il 18\6\2018:

del D.M. N. 374/2017 del 1° giugno 2017 nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di inserimento in II° Fascia delle G.I. dei docenti abilitati ITP nonchè di ogni altro atto presupposto , connesso, prodromico e consequenziale quale il D.D.G. n. 784 dell'11 maggio 2018 pubblicato il 14 maggio 2018 , nella parte in cui il Ministero ha infatti riaperto la finestra semestrale delle II° fasce per lo scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l'abilitazione, per inserire il titolo di sostegno o per il riconoscimento dello stato di riservista, omettendo però di dare esecuzione alla sentenza del

TAR

Lazio n. 9234/17 e 6443/17 che hanno annullato il

DM

374/17 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento in II° fascia delle G.I. dei docenti abilitati ITP ( diplomi abilitanti) e di ogni altro atto presupposto , connesso, prodromico e consequenziale.

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle II° fasce delle G.I. per le classi concorsuali “B14” “B23” A66 , A76 , A86 ,B17, B15 e B16 .


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, esponendo di essere tutti in possesso del diploma di maturità tecnica di scuola secondaria superiore (I.T.P.) hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati nella parte escludono la possibilità per i diplomati I.T.P. di essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) per gli anni scolastici 2014/2020, in quanto riservate agli abilitati.

2. Si è costituito il Ministero con mero atto formale chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti gli stessi ricorrenti hanno impugnato il D.M. n. 374 del 1° giugno 2017 ed il D.D.G. n. 784 dell’11 maggio 2018 nella parte in cui pubblicato il 14 maggio 2018, nella parte in cui non consentono ai diplomati ITP di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto valide per il triennio scolastico 2017-2020, poiché privi del titolo abilitativo all’insegnamento.

4. Con ordinanza del 18 luglio 2018 n. 4395 è stata in parte accolta l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti “ Ritenuto che come da prevalente orientamento della sezione (cfr. tra le altre 9234/2017) gli ITP risultano avere diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, mentre non hanno diritto all’inserimento nelle gae, che presentano un carattere di tendenziale chiusura anche in relazione al profilo temporale ;”

5. Nel corso del giudizio si è costituita con atto di intervento ad opponendum una docente controinteressata in quanto inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto ed avente interesse alla stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato e che ha visto ridotte le proprie chance di assunzione in ragione dell’inserimento dei ricorrenti nella II fascia delle graduatorie.

6. All’udienza straordinaria del 7 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver dato avviso ex art. 73 c.p.a. di una possibile questione di improcedibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione delle graduatorie successivamente approvate.

7. Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, “ la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile ” (così, ex plurimis,

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