TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-10-10, n. 202314939
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Pubblicato il 10/10/2023
N. 14939/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13202/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13202 del 2016, proposto da
A A, A B, B G, C D, D M T, D L A, F M G, G C M, L P M, F A, M C, S C S, V E, V S M, S A, B M C, B A, B A, C E, C G, C V, D’Anna Maria, D M D, D N D, D S, G M T, G E, G G, G M C, I C, L I D, M A, M C, M C, N S, P M, P O, R T, Scarito Maria, Sciabbarrasi Maria Cinzia, Sciumè Gabriella, Sorce Rita, Spirio Liliana, Trapani Calogera, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zampieri e Francesca Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, USR - Uff. Scolastico Regionale per la Sicilia, USR - Uff. Scolastico Regionale per il Piemonte, USR - Uff. Scolastico Regionale per il Veneto, USR - Uff. Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Mantova, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Vicenza, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Milano, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Palermo, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Alessandria, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Bologna, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Ravenna, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Novara, USP - Uff. Scolastico Provinciale di Agrigento, USR - Uff. Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Evelin Terrazzino, Ninetta Traversa, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, in data 29 luglio 2016, avente ad oggetto la pubblicazione del bollettino dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria, fase B dell’art. 6 del C.C.N.I, nella parte in cui non contempla il nome dei ricorrenti indicati e nella parte in cui, invece, accantona n. 96 posti in favore di docenti immessi in ruolo ai sensi della legge n. 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c (idonei del concorso a cattedre bandito con D.D.G. n. 82 del 24/09/2012), sebbene in possesso di un punteggio di mobilità inferiore rispetto a quello vantato dai ricorrenti;
- dei provvedimenti comunicati via mail nel mese di agosto del 2016, conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all’O.M. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 241 dell’8.4.2016, con cui l’amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento dei ricorrenti della scuola primaria nella Provincia di Agrigento (Ambiti Territoriali 01, 02, 03);
- quale atto presupposto, dell’ordinanza ministeriale emanata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 0000241 dell’8 aprile 2016 (avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017), nella parte in cui, all’art. 9, commi 8, 9, 16 e 17, dà attuazione alle seguenti disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017: art. 2: “i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”; art. 6: “gli assunti entro il ‘14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi b e c del piano assunzionale 15/16provenienti da GAE”; art. 8: “ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A dell’art 6,mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell’a.s.’15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’USR - Uff. Scolastico Regionale per la Sicilia e di USR - Uff. Scolastico Regionale per il Piemonte, dell’USR - Uff. Scolastico Regionale per il Veneto e di USR - Uff. Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, dell’USP - Uff. Scolastico Provinciale di Mantova e di USP - Uff. Scolastico Provinciale di Vicenza, dell’USP - Uff. Scolastico Provinciale di Milano e di USP - Uff. Scolastico Provinciale di Palermo, dell’USP - Uff. Scolastico Provinciale di Alessandria e di USP - Uff. Scolastico Provinciale di Bologna, dell’USP - Uff. Scolastico Provinciale di Ravenna e di USP - Uff. Scolastico Provinciale di Novara e dell’USP - Uff. Scolastico Provinciale di Agrigento e di USR - Uff. Scolastico Regionale per la Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono tutti docenti che hanno superato i concorsi a cattedre banditi nel 1994 e nel 1999, con conseguente definitiva immissione in ruolo prima dell’emanazione della legge n. 107/2015.
Con atto di riassunzione ex art. 105 c.p.a. – notificato e depositato a seguito della sentenza n. 895/2018, con cui il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia che ne occupa – essi hanno impugnato l’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, ed i relativi atti applicativi, nella parte in cui l’Amministrazione intimata ha sostanzialmente disposto la sottrazione dalle procedure di mobilità scolastica, per l’anno 2016/2017, dei posti provvisoriamente occupati durante l’anno di prova dagli insegnanti risultati (solo) idonei nei successivi concorsi a cattedre del 2012, assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di reclutamento varato nel 2015 per la copertura di 48.794 nuovi posti del cd. “ organico di potenziamento ” .
Con ordinanza cautelare n. 5742/2018 del 28.9.2018, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, proposta dalla difesa attorea.
L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto del 19.10.2022, e, con successivo deposito del 14.11.2022, ha reso noto di aver dato esecuzione alla suddetta ordinanza cautelare, assegnando i ricorrenti “in titolarità sulla provincia di Agrigento, fatti salvi gli effetti di eventuali ulteriori provvedimenti giudiziali favorevoli all’amministrazione” .
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 22 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Con plurime sentenze di questa Sezione (nn. 10828 del 9.11.2018;9224-9225-9226-9227-9229-9230 del 10.09.2018) l’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, che ha indetto e disciplinato la procedura nazionale di mobilità oggetto del ricorso in esame, è stata annullata unitamente ai provvedimenti adottati in sua esecuzione.
La predetta ordinanza è un atto generale inscindibile, il cui annullamento in sede giurisdizionale ha effetti erga omnes e, quindi, anche sul ricorso in esame.
Infatti, come in più occasioni ha precisato la giurisprudenza amministrativa (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 21/2018), l’efficacia dell’annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l’annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia “erga omnes” per la sua ontologica indivisibilità
Con riferimento ai singoli atti di trasferimento, si invera, in tale caso, un effetto automaticamente viziante derivante dalla invalidità dell’atto presupposto.
Da ciò consegue, pertanto, che i provvedimenti impugnati con il ricorso in esame debbono ritenersi illegittimi per effetto delle indicate decisioni, con conseguente accoglimento del ricorso.
3. In ragione della peculiarità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate.