TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-07-02, n. 202400606
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2024
N. 00606/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull'istanza presentata dal ricorrente in data 16.2.2023 volta a ottenere il permesso di soggiorno ex art. 19 d.lgs. 289/1998,
e per l'accertamento
dell'obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere espressamente sulla medesima istanza,
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente ad adottare ogni atto necessario al fine di fornire riscontro espresso all'istanza del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il 16.2.2023 il ricorrente ha chiesto alla Questura di Bergamo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998.
Il 26.9.2023 ha diffidato la Questura ha provvedere sull’istanza, e la Questura il 16.10.2023 ha risposto di essere in attesa del parere della commissione territoriale.
2.- Con ricorso avverso il silenzio notificato e depositato il 15.4.2024, il ricorrente ha chiesto di condannare la Questura a provvedere sull’istanza.
3.- La Questura si è costituita e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la giurisdizione al giudice ordinario.
4.- L’eccezione è fondata per le ragioni addotte da Cass., sez. un., 18.1.2022, n. 1390, citata dall’Avvocatura dello Stato, che ha risolto un conflitto negativo di giurisdizione sorto tra il Tribunale ordinario e quello amministrativo di Ancona, e la cui motivazione è sufficiente qui riportare:
“ Le controversie aventi ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost., e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore (così Cass., Sez. Un., 9 settembre 2009 n. 19393;Cass., Sez. Un., 16 settembre 2010 n. 19577).
È chiaro, dunque, che la posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio dal A.M.W., che chiede il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha la consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
La circostanza che il ricorrente abbia chiesto l'accertamento del silenzio inadempimento della P.A. con condanna della Questura al rilascio del provvedimento di rinnovo, e non anche il riconoscimento del diritto sottostante, non incide sulla giurisdizione, valendo a radicare quest'ultima non la prospettazione contenuta nella domanda, ma la causa petendi, ossia la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Si osserva, peraltro, che l'azione avverso il silenzio di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 31 e 117 (cod. proc. amm.), volta a chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, presuppone, oltre alla sussistenza del detto obbligo in capo alla P.A. e al decorso dei termini di conclusione del procedimento, la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante, che nel caso di specie difetta proprio in considerazione della consistenza di diritto soggettivo.
Ancora, nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, depongono Cass. Sez. Un. 30658 del 2018, sia pure con riferimento ad un caso di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ("Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dal questore, ancorché a seguito di istanza direttamente rivoltagli dal richiedente e senza che la commissione territoriale abbia espresso il parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica"), e Cass. Sez. Un. 5059 del 2017 ("Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari;ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dall'art. 2 Cost. e art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore").
Né può essere condiviso l'orientamento ormai risalente di Cass. Sez. Un. 11725 del 2002, che ha ritenuto sussistere, in un'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di un provvedimento discrezionale e non vincolato, una volta acclarata la consistenza di diritto soggettivo della posizione dedotta, la quale non muta in ragione del tipo di provvedimento né della natura dell'attività.
Nella fattispecie in esame va, dunque, sulla base delle superiori considerazioni, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ”.
5.- La manifesta inammissibilità del ricorso giustifica, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. n. 115/2002, la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria con decreto della competente Commissione n. 14 dell’8.4.2024.
Tuttavia, considerando la vicenda nel suo complesso, le spese di lite possono essere compensate.