TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-10-11, n. 201304560

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-10-11, n. 201304560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201304560
Data del deposito : 11 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02630/2013 REG.RIC.

N. 04560/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02630/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2630 del 2013, proposto da:
D L F, D L S, D L I, rappresentati e difesi dall'avv. F D L, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 19;

contro

Comune di Sant'Antimo, non costituito;

per l' accertamento

dell'obbligo di provvedere alla restituzione 1) della somma di € 7.505,78, oltre interessi legali dal 28.11.2008, versata a titolo di contributo di costruzione sulla pratica edilizia n. 73-05;
2) della polizza fideiussoria, in originale, n. LU05/00A0044516, accesa con la Lloyd Italico Ass.ni S.p.A. in data 28.11.2008;
3) dei supplementi di premio assicurativo, pari a € 206,00.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 la relazione del dott. F G e udito l’avv. F D L per i ricorrenti;


Considerato che col ricorso in esame, notificato a mezzo posta il 23-30 maggio 2013 e depositato il 6 giugno 2013, i ricorrenti hanno agito per l’accertamento dell'obbligo dell’intimato Comune di Sant’Antimo di provvedere alla restituzione in loro favore della somma di € 7.505,78, oltre interessi legali dal 28.11.2008, versata a titolo di contributo di costruzione per il rilascio di un permesso di costruire (n. 73/05 del 9 aprile 2009) successivamente decaduto per il mancato avvio dei lavori, nonché per la restituzione della polizza fideiussoria accesa con la Lloyd Italico Ass.ni S.p.A. (n. LU05/00A0044516 del 28.11.2008) per la parte residua dovuta e dei supplementi di premio assicurativo (per un totale di € 206,00) versati per gli anni 2011 e 2012 in conseguenza del silenzio serbato dal Comune sulle loro richiesta di restituzione;

Atteso che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. 26.5.2009, n. 12114;
TAR Brescia sez. I, 31.1.2011, n. 188);

Considerato che in data 3 ottobre 2013 i ricorrenti hanno prodotto in giudizio copia della nota prot. 24613 del 19.9.2013 con cui il Comune ha disposto lo svincolo della polizza fideiussoria e che alla odierna camera di consiglio hanno rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio;

Ritenuto che, per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le spese di giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione, che ha dato tardivo riscontro all’istanza dei ricorrenti soltanto dopo la proposizione dell’odierna azione giudiziaria;

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