TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-26, n. 202310727

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-26, n. 202310727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310727
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10727/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07651/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7651 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Macugnaga, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E R, C G S e Francesca F.G. Nosotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , e Cassa Depositi e Prestiti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Monta', Comune di Celle di Macra, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 20843-P del 17.6.2022, con cui il Ministero della cultura ha rigettato la domanda del Comune di Macugnaga (VB), in partenariato con i Comuni di Ceppo Morelli (VB) e di Vanzone con San Carlo (VB), avanzata ai sensi dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale di piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- del decreto n. 453 del 7.6.2022 (comunicato il 24.6.2022), con cui il Ministero della cultura ha approvato l’elenco complessivo delle proposte ammesse a valutazione, le graduatorie regionali delle proposte finanziabili nonché le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei progetti, di cui agli allegati 1, 2 e 3, disponendo l’assegnazione delle risorse;

- delle graduatorie di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del decreto n. 453/22 cit.;

- del “ Riscontro alla richiesta di chiarimenti e informazioni ex art. 20, comma 2, dell’Avviso pubblico prot. MIC/MIC_SG-PNRR/08/04/2022/0012792-P ” di Cassa depositi e prestiti s.p.a., ente gestore del portale, in data 27.4.2022, trasmessa dal Ministero della cultura il 28.4.2022;

- dei verbali e degli atti, comunque denominati, della procedura di valutazione della ammissibilità al finanziamento e valutazione dei progetti presentati dagli Enti territoriali, tutti sconosciuti alla ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti del 6 luglio 2022:

- del provvedimento prot. n. 20843-P del 17 giugno 2022;

- dell’art. 4, paragrafo 9 dell’Avviso pubblico suindicato, nella parte in cui prevede che “In sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione: a. la domanda di finanziamento, generata automaticamente dall’Applicativo di cui al successivo articolo 11 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate del Comune proponente”;

- dell’art. 11, paragrafo 4 dell’Avviso pubblico suindicato, nella parte in cui prevede che “Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022”;

- dell’art. 11, paragrafo 7 dell’Avviso pubblico suindicato, nella parte in cui prevede che “Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, differente da quella indicata nel presente articolo”;

- del decreto n. 453 del 7 giugno 2022, comunicato il 24 giugno 2022;

- delle graduatorie di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 decreto n. 453 del 7 giugno 2022;

- del “ Riscontro alla richiesta di chiarimenti e informazioni ex art. 20, comma 2, dell’Avviso pubblico prot. MIC/MIC_SG-PNRR/08/04/2022/0012792-P ” della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., portante la data del 27 aprile 2022;

- dei verbali e degli atti, comunque denominati, della procedura di valutazione della ammissibilità al finanziamento e valutazione dei progetti presentati dagli Enti territoriali, tutti sconosciuti alla ricorrente;

- della nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, integralmente sconosciuta al ricorrente, con la quale il Direttore dell’Unità di Missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della Commissione di valutazione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e comunque collegati e comunque denominati, ivi compresi i verbali della Commissione di valutazione, atti e provvedimenti amministrativi tutti integralmente sconosciuti al ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti del 18 ottobre 2022:

- del provvedimento prot. n. 20843-P del 17 giugno 2022;

- dell’avviso pubblico del 20.12.2021 nelle parti d’interesse, e in particolare dell’art. 4, par. 9, dell’art. 11, par. 4, e dell’art. 11, par. 7;

- del decreto n. 453 del 7 giugno 2022, comunicato il 24 giugno 2022;

- delle graduatorie di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 decreto n. 453 del 7 giugno 2022;

- del “ Riscontro alla richiesta di chiarimenti e informazioni ex art. 20, comma 2, dell’Avviso pubblico prot. MIC/MIC_SG-PNRR/08/04/2022/0012792-P ” della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., portante la data del 27 aprile 2022;

- dei verbali e degli atti, comunque denominati, della procedura di valutazione della ammissibilità al finanziamento e valutazione dei progetti presentati dagli Enti territoriali, tutti sconosciuti alla ricorrente;

- della nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e comunque collegati e comunque denominati, ivi compresi i verbali della Commissione di valutazione, atti e provvedimenti amministrativi tutti integralmente sconosciuti al ricorrente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di Cassa Depositi e Prestiti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso, integrato da due atti per motivi aggiunti, il Comune di Macugnaga (VT) è insorto in principalità avverso la nota prot. n. 20843 del 19 giugno 2022, con cui il Ministero della cultura ha comunicato il rigetto della richiesta di ammissione alla procedura indetta con avviso pubblico del 20 dicembre 2021 (di seguito anche “bando”).

Trattasi della procedura selettiva avviata dal Segretariato Generale Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del medesimo Ministero, avente ad oggetto “ la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici ”, finanziata dall’Unione europea nell’ambito del cd. NextGenerationEU.

L’art. 11, par. 1, 4 e 7 del bando prevedevano che la domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune proponente, andava presentata esclusivamente in via telematica entro le ore 13:59 del 15 marzo 2022, a pena di esclusione, utilizzando l’applicativo informatico appositamente predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A., con esclusione di ogni altra forma di compilazione e di presentazione.

Il Comune di Macugnaga aveva deliberato di partecipare alla procedura di cui sopra in partenariato con il Comune di Ceppo Morelli e di Vanzone con San Carlo.

Il ricorrente riferisce di aver presentato la domanda nei termini ma che, a causa di un “blocco” del sistema telematico, non era stato possibile caricare per tempo due documenti, poi trasmessi con pec del 15 marzo 2022, inoltrata alle ore 15:56, con la quale veniva anche segnalato a Cassa Depositi e Prestiti il suddetto malfunzionamento. A tale primo messaggio ne facevano seguito altri, oltre a solleciti inoltrati al Ministero, con i quali il Comune chiedeva l’ammissione alla procedura di cui trattasi.

L’amministrazione ha invitato l’Ente gestore della piattaforma a disporre le opportune verifiche e con nota prot. n. 14649 del 28 aprile 2022 ha trasmesso al Comune ricorrente il relativo report trasmesso da Cassa depositi e prestiti S.p.a., che escludeva il denunciato malfunzionamento del portale, rilevando altresì che dalle risultanze della “ estrazione di log di sistema ” emergeva che la domanda del medesimo Comune non era stata trasmessa entro il termine previsto dall’avviso.

Il Comune riscontrava detta nota con osservazioni trasmesse in data 2 maggio 2022 ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

Da ultimo, con la citata nota prot. n. 20843 del 19 giugno 2022, il Ministero ha comunicato “ il rigetto dell’istanza di riesame, confermandosi l’esclusione della domanda di finanziamento presentata da codesto Ente ”, rilevando che la domanda non risultava caricata nell’applicativo informatico per cause non imputabili all’amministrazione né al malfunzionamento della piattaforma informatica, richiamando le clausole, chiare e auto-vincolanti, della lex specialis , che escludevano l’obbligo di preavviso di esclusione, e argomentando sulla non applicazione, nella procedura comparativa di cui trattasi, dell’invocato soccorso istruttorio.

Unitamente a tale atto sono stati impugnati anche gli esiti della procedura (segnatamente, il decreto del Segretariato Generale del Ministero della cultura n. 453 del 7 giugno 2022, pubblicato in data 23 giugno 2022, di approvazione delle graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento e assegnazione delle risorse), e alcune delle clausole del bando, formulando contestualmente domanda cautelare.

Le censure proposte con il ricorso introduttivo sono state ulteriormente sviluppate sia con il primo sia con il secondo atto di motivi aggiunti, quest’ultimo notificato in data 18 ottobre 2022, ossia dopo che l’amministrazione aveva reso disponibile (mediante la sua produzione in sede di appello cautelare) il cd “file di log” (ossia il report tecnico che ricostruisce le interazioni tra utente e sistema informatico, con tracciamento delle attività compiute sulla piattaforma telematica), che era stato più volte richiesto dal Comune sia in sede procedimentale sia con l’odierna impugnativa (cfr. richiesta istruttoria formulata ai sensi dell’art. 46, commi 1 e 2 c.p.a.), e che, secondo la tesi di parte, varrebbe a comprovare il denunciato malfunzionamento.

2. Il Ministero della cultura e Cassa Depositi e Prestiti si sono costituiti in giudizio eccependo, con la memoria del 1° agosto 2022, due profili di inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito, precisando, con la memoria del 28 ottobre 2022, che il file di log richiamato nel report di Cassa Depositi e Prestiti e versato in atti in allegato alla medesima non comproverebbe in alcun modo l’asserito malfunzionamento della piattaforma.

3. Nelle more, la domanda cautelare era stata rigettata con ord. n. 5243/2022 del 5 agosto 2022, confermata in sede di appello con l’ord. n. 4823/2022 del 7 ottobre 2022, con la quale il Consiglio di Stato riteneva anche “ non sussistenti i presupposti per accogliere l’istanza di verificazione sul file di log (formulata all’udienza del 6.10.2022 dal Comune appellante) atteso che: i) simile attività istruttoria risulta incompatibile sia con la presente fase cautelare che con le regole di accelerazione nella trattazione dei giudizi in materia di investimenti P.N.R.R. in precedenza delineate ( i.e. , la previsione di cui all’art. 48, co. 4, del d.l. 77/2021, la quale dispone l’applicazione, per le procedure relative ad interventi finanziati con le risorse del P.N.R.R., delle regole di cui all’art. 125 c.p.a.) (…) ”.

4. In vista dell’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, la ricorrente ha prodotto memoria illustrativa e replica, con cui chiede al Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato art. 125, commi 2 e 3, c.p.a. e insiste affinché sia disposta una verificazione su tutti i file di log di sistema, atteso che quello versato in atti dalla difesa ministeriale sarebbe parziale e comunque difforme dal file prodotto davanti al Consiglio di Stato.

5. Con ord. n. 2956/2023 del 22 febbraio 2023, la Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Centro Nord mediante notifica per pubblici proclami, adempimento che il ricorrente ha provveduto ad effettuare, come da attestazione di avvenuta pubblicazione dell’avviso sul sito del Ministero della cultura depositata in data 28 febbraio 2023.

6. Alla nuova udienza pubblica del 13 giugno 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

7. In via pregiudiziale, va esaminata la prima delle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevata dall’Avvocatura al punto 1.1 della memoria del 1° agosto 2022, deducendo che il Comune avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la nota prot. n. 14649 del 28 aprile 2022, essendo questa il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica e, conseguentemente, immediatamente lesivo e impugnabile, rispetto al quale la successiva nota del 17 giugno 2022 configurerebbe un atto meramente confermativo di una “esclusione” già disposta.

L’eccezione è infondata.

L’invocata nota prot. n. 14649 del 28 aprile 2022, invero, non costituisce l’atto con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva e rispetto al quale la successiva nota prot. 20843 del 17 giugno 2022 si atteggerebbe ad atto “meramente confermativo”, costituendo piuttosto una comunicazione con cui il Ministero ha trasmesso al Comune istante “ il riscontro formulato dall’Ente gestore del Portale ”.

Trattasi, dunque, di una nota interlocutoria priva di valore provvedimentale, e dunque di per sé non immediatamente lesiva della posizione giuridica del richiedente.

Detta lesione, invero, si è concretizzata solo con l’atto conclusivo della procedura, ossia con il decreto del 453 del 7 giugno 2022, con cui sono stati approvati l’elenco delle proposte ammesse a valutazione e le graduatorie regionali delle proposte finanziabili ed effettivamente ammesse a finanziamento, con assegnazione delle risorse, tra i quali non figura la proposta del Comune ricorrente, nonché con la nota prot. n. 20843-P del 17 giugno 2022, con la quale il Segretariato Generale del Ministero della cultura ha rigettato l’istanza di riesame e confermato l’esclusione della domanda di finanziamento, esplicitando le relative motivazioni all’esito di una completa valutazione della fattispecie sia alla luce delle risultanze dell’istruttoria, sia delle ragioni indicate dell’Amministrazione comunale a sostegno della richiesta di ammissione.

Ne consegue che il ricorso, notificato in data 30 giugno 2022, è stato correttamente e tempestivamente esperito avverso i sopra citati provvedimenti.

8. Va parimenti rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità ( rectius , irricevibilità) del gravame per tardiva impugnazione di alcune clausole dell’avviso, sollevata al punto 1.2. della medesima memoria difensiva ministeriale e motivata in ragione dell’asserita tardività dell’impugnazione principale esperita avverso un atto ritenuto meramente confermativo.

Ulteriormente sviluppando quanto già argomentato al precedente punto 7 della presente pronuncia si precisa che le regole della lex specialis contestate con il gravame non costituiscono clausole immediatamente escludenti ma, al contrario, prescrizioni rispetto alle quali è predicabile l’insorgenza di un interesse all’impugnazione solo in occasione del successivo atto applicativo, di natura provvedimentale, e tale è la nota prot. n. 20843-P del 17 giugno 2022, che enuncia, con diffusa motivazione, le ragioni dell’esclusione, così confermando gli esiti precedentemente confluiti nel decreto di approvazione delle graduatorie n. 453 del 2022.

9. Occorre ora scrutinare la richiesta, veicolata con la memoria illustrativa dell’11 gennaio 2023 e supportata dalle ulteriori argomentazioni sviluppate con la memoria di replica del 23 gennaio 2023, di sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell’art. 125, commi 2 e 3 c.p.a., in relazione agli artt. 2, 3, 24, 27, 97, 111 e 113 Cost.

In particolare, il ricorrente lamenta un pregiudizio alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, sub specie di violazione del diritto di difesa, del principio della “parità delle armi” e delle regole del “giusto processo”, sanciti anche a livello sovra-nazionale, in ragione della circostanza che il Consiglio di Stato avrebbe rigettato l’appello cautelare senza accogliere la richiesta di verificazione né acquisire agli atti del giudizio tutti i file di log di sistema, escludendo anche l’ammissione con riserva della domanda del ricorrente, così addivenendo alla fase di merito senza aver svolto alcuna istruttoria e precludendo ogni tutela in forma specifica.

La questione è inammissibile per difetto del necessario presupposto della rilevanza, in quanto diretta a contestare la legittimità costituzionale di una disposizione di legge che disciplina, per talune tipologie di contenzioso, la fase cautelare, la quale si è definitivamente conclusa con l’ordinanza n. 4832 del 7 ottobre 2022.

Ne consegue il completo esaurimento del potere cautelare che la disposizione applicata dal Consiglio di Stato - e sospettata di illegittimità costituzionale - è diretta a disciplinare, sicché la questione non sortirebbe alcun effetto “utile” nella presente sede di merito.

Peraltro, nel caso di specie l’incidente di costituzionalità verrebbe ad atteggiarsi quale inammissibile espediente per mettere in discussione, dinanzi al presente giudice di prima istanza, la decisione resa dal giudice d’appello, e dunque una volta esaurito il doppio grado di giudizio previsto anche per la fase cautelare.

Quanto, poi, alle esigenze di approfondimento istruttorio invocate dalla parte, in linea generale esse trovano la loro naturale sede ed esplicazione nella successiva fase di merito, il cui il giudice dispone di pieni poteri cognitori e istruttori.

Oltretutto, come meglio si preciserà, il Collegio non ravvisa gli estremi per disporre una verificazione nemmeno nella presente fase, in quanto, da un lato, il materiale probatorio versato in atti consente un completo ed esaustivo apprezzamento della fattispecie per cui è causa, mentre, dall’altro, il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in merito all’asserto “blocco di sistema”, fondando le proprie doglianze su mere allegazioni verbali.

10. Venendo ora all’esame del merito, soccorre una doverosa precisazione preliminare.

Il ricorrente, nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo, sostiene in un primo momento che la domanda di finanziamento sarebbe stata tempestivamente trasmessa (tanto da essere contrassegnata con il numero PNRR-M1C3-2.1-2021-001766), ma per un asserito malfunzionamento della piattaforma telematica non sarebbe stato possibile “caricare” per tempo due documenti, i quali sarebbero stati poi inoltrati a mezzo pec. A comprova di tale assunto produce uno “ screen shot del 15 marzo 2022 ”, effettuato dal professionista autorizzato dal medesimo Comune ad operare sul portale, da cui emergerebbe l’elenco dei documenti caricati sul portale a corredo della citata domanda.

In realtà, nel corso del giudizio è emerso che la suddetta domanda non è stata trasmessa nel termine (ore 13:59 del 15 marzo 2022) previsto dal bando: la medesima, infatti, è stata inoltrata solo con pec delle ore 15:56 dello stesso giorno.

Tale circostanza, peraltro, non è stata poi specificamente contestata dal ricorrente, che peraltro, sia nello sviluppo dell’impianto argomentativo che sorregge le doglianze sollevate con il ricorso, sia nei successivi scritti difensivi, ammette esplicitamente che la domanda non è stata inviata nei termini.

Ne consegue che il mancato invio telematico della domanda entro il termine prefissato dall’avviso pubblico costituisce, ai fini decisori, una circostanza fattuale pacifica tra le parti.

Ciò che è in contestazione, invece, è l’esistenza o meno di un malfunzionamento della piattaforma telematica (“blocco del sistema”), che avrebbe impedito al Comune tale tempestiva trasmissione.

11. Tanto premesso, il ricorso, come integrato dai successivi due atti di motivi aggiunti, si appalesa infondato.

12. Con il primo mezzo il ricorrente deduce plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la propria domanda avrebbe dovuto essere ammessa in ragione dell’asserito citato blocco del sistema che ne avrebbe impedito il tempestivo inoltro. A supporto della propria tesi invoca il principio di diritto, enunciato da consolidata giurisprudenza, che sancisce l’illegittimità dell’esclusione da una gara telematica laddove il partecipante abbia curato il caricamento della documentazione sulla piattaforma ma non sia riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore, ed evoca l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, co. 2, lett. b) della l. n. 241/1990, nonché i principi di sussidiarietà verticale e leale collaborazione di cui al combinato disposto degli articoli 114, co. 1, 118, co. 1, e 120, co. 2, Cost., che imporrebbero a ciascuno (ivi compresi il Ministero della cultura e anche la Cassa Depositi e Prestiti) di sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi.

La censura è stata poi riproposta e ulteriormente precisata con il primo e il secondo mezzo del primo ricorso per motivi aggiunti, che si appuntano anche sull’illegittimità delle clausole del bando richiamate nella parte motiva del provvedimento nella misura in cui, nel prevedere la pena dell’esclusione per le evenienze (omissioni) ivi indicate, non fanno alcuna eccezione per le ipotesi in cui il mancato invio di alcuni documenti o della stessa domanda (debitamente caricata nell’applicativo informatico) dipenda da un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore, come in tesi avvenuto nel caso di specie.

Ancora, con il “quarto motivo aggiunto” proposto con l’ulteriore ricorso del 18 ottobre 2022, la parte corrobora la doglianza in esame avvalendosi delle risultanze del file di log acquisito in sede di appello cautelare e versato agli atti del presente giudizio, le quali in tesi testimonierebbero l’esistenza di un blocco, salvo poi chiedere l’esperimento di una verificazione ex art. 66 c.p.a. diretta ad “ esaminare tutti i file di log di sistema ”, essendo il file di log prodotto in giudizio dal Ministero in data 28 ottobre 2022 parziale e asseritamente difforme dal file antecedentemente depositato dinanzi al Consiglio di Stato, rappresentando che “ il loro contenuto tecnico è totalmente inintellegibile senza un apposito software che “decodifichi” dal punto di vista tecnico tutti i file di log disponibili (…) e, in particolare, quelli depositati agli atti del giudizio in epigrafe (restando da verificare che siano, in realtà tutti i file di log effettivamente a disposizione del gestore Cassa Depositi e Prestiti) ”.

Tali censure non meritano pregio.

Assume rilievo dirimente la circostanza, rilevata nel secondo report di Cassa Depositi e Prestiti e mai specificamente contestata dal ricorrente, secondo cui “ la domanda di partecipazione ricevuta con la PEC del 15 marzo 2022 (ore 15:56), risulta essere stata firmata digitalmente in data 15 marzo 2022 alle ore “13:03:12 (UTC)”, ossia alle ore 14:03:12 ora italiana ”: all’esito dell’accertamento istruttorio compiuto in sede procedimentale, dunque, è stato appurato che la domanda era stata sottoscritta con firma digitale in orario successivo a quello di scadenza previsto dal bando, sicché non risulta fondatamente sostenibile che siano avvenuti tentativi di invio entro l’orario limite delle ore 13:59, che sarebbero andati a vuoto per un malfunzionamento del sistema.

In ogni caso, l’accurata istruttoria disposta in sede procedimentale, le cui risultanze sono comprovate dalla documentazione ex actis , ha escluso che si sia verificato un malfunzionamento della piattaforma telematica: Cassa Depositi e Prestiti, all’esito delle verifiche richieste dal resistente Ministero, accertava infatti che “ nella finestra temporale che va dalle ore 10.00 alle ore 13:59 del 15 marzo 2022 (…) non si è verificato alcun malfunzionamento della piattaforma;
nella predetta finestra temporale è stata al contrario registrata una successione minuto per minuto, senza alcuna soluzione di continuità, nella ricezione dei protocolli delle domande
” (cfr. nota di riscontro del 27 aprile 2022). Nell’ulteriore riscontro trasmesso con nota prot. n. 16632-A del 17 maggio 2022 (versato in atti dall’Avvocatura in data 7 luglio 2022, al doc. 9), l’Ente gestore, a comprova dell’inesistenza del lamentato malfunzionamento, riportava anche “ le statistiche di funzionamento della piattaforma, operativa contemporaneamente in riferimento alle iniziative afferenti agli Avvisi MIC “Attrattività dei borghi storici” e “Parchi e Giardini storici”, registrate in relazione alla predetta finestra temporale ”, le quali registravano, con riferimento alla procedura de qua , un numero di 620 protocolli trasmessi.

Peraltro, Cassa Depositi e Prestiti rappresentava anche che le segnalazioni pervenute dal Comune in merito ad un presunto malfunzionamento del sistema erano comunque successive al termine ultimo (ore 13.59) previsto per l’inoltro delle domande (risulta infatti che la prima pec è stata trasmessa solo alle ore 15:56 del 15 marzo 2022).

Il medesimo gestore effettuava, poi, una puntuale verifica in merito alle attività che il Comune aveva svolto sul portale prima del suddetto orario limite, appurando che, dopo aver caricato una serie di documenti (dettagliatamente riportati nel report del 27 aprile 2022) e aver generato, alle ore 13:16.04, la domanda (che avrebbe dovuto essere poi scaricata, firmata digitalmente e nuovamente caricata sul sistema ai fini della successiva trasmissione), alle ore 13:17.53 l’Ente aveva chiuso la sessione senza trasmettere detto documento né compiere attività ulteriore. In altri termini, la domanda non risultava essere stata mai trasmessa.

Tali circostanze sono poi comprovate dal file di log che, nelle more, è stato versato dal ricorrente agli atti del presente giudizio, che infatti riporta, come orario ultimo in cui sono state registrate attività sul portale, proprio le ore 13:17.53.

Riguardo a tale documento, la parte si limita ad affermare che lo stesso, in alcuni punti, lascerebbe trapelare l’esistenza di “ circostanziate e significative evidenze contrarie che, in effetti, sembrano revocare ampiamente, oggettivamente e sostanzialmente in dubbio le conclusioni alle quali, all’esito di apposita istruttoria, ha preteso di giungere la Cassa Depositi e Prestiti in ordine all’insussistenza di malfunzionamenti del sistema nel lasso temporale in esame ” (cfr. pag.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi