TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-26, n. 202310727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-26, n. 202310727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310727
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10727/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07651/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7651 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Macugnaga, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Romanelli, Cataldo Giuseppe Salerno e Francesca F.G. Nosotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , e Cassa Depositi e Prestiti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di Monta', Comune di Celle di Macra, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 20843-P del 17.6.2022, con cui il Ministero della cultura ha rigettato la domanda del Comune di Macugnaga (VB), in partenariato con i Comuni di Ceppo Morelli (VB) e di Vanzone con San Carlo (VB), avanzata ai sensi dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale di piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- del decreto n. 453 del 7.6.2022 (comunicato il 24.6.2022), con cui il Ministero della cultura ha approvato l’elenco complessivo delle proposte ammesse a valutazione, le graduatorie regionali delle proposte finanziabili nonché le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei progetti, di cui agli allegati 1, 2 e 3, disponendo l’assegnazione delle risorse;

- delle graduatorie di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del decreto n. 453/22 cit.;

- del “ Riscontro alla richiesta di chiarimenti e informazioni ex art. 20, comma 2, dell’Avviso pubblico prot. MIC/MIC_SG-PNRR/08/04/2022/0012792-P ” di Cassa depositi e prestiti s.p.a., ente gestore del portale, in data 27.4.2022, trasmessa dal Ministero della cultura il 28.4.2022;

- dei verbali e degli atti, comunque denominati, della procedura di valutazione della ammissibilità al finanziamento e valutazione dei progetti presentati dagli Enti territoriali, tutti sconosciuti alla ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti del 6 luglio 2022:

- del provvedimento prot. n. 20843-P del 17 giugno 2022;

- dell’art. 4, paragrafo 9 dell’Avviso pubblico suindicato, nella parte in cui prevede che “In sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione: a. la domanda di finanziamento, generata automaticamente dall’Applicativo di cui al successivo articolo 11 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate del Comune proponente”;

- dell’art. 11, paragrafo 4 dell’Avviso pubblico suindicato, nella parte in cui prevede che “Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022”;

- dell’art. 11, paragrafo 7 dell’Avviso pubblico suindicato, nella parte in cui prevede che “Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, differente da quella indicata nel presente articolo”;

- del decreto n. 453 del 7 giugno 2022, comunicato il 24 giugno 2022;

- delle graduatorie di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 decreto n. 453 del 7 giugno 2022;

- del “ Riscontro alla richiesta di chiarimenti e informazioni ex art. 20, comma 2, dell’Avviso pubblico prot. MIC/MIC_SG-PNRR/08/04/2022/0012792-P ” della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., portante la data del 27 aprile 2022;

- dei verbali e degli atti, comunque denominati, della procedura di valutazione della ammissibilità al finanziamento e valutazione dei progetti presentati dagli Enti territoriali, tutti sconosciuti alla ricorrente;

- della nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, integralmente sconosciuta al ricorrente, con la quale il Direttore dell’Unità di Missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della Commissione di valutazione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e comunque collegati e comunque denominati, ivi compresi i verbali della Commissione di valutazione, atti e provvedimenti amministrativi tutti integralmente sconosciuti al ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti del 18 ottobre 2022:

- del provvedimento prot. n. 20843-P del 17 giugno 2022;

- dell’avviso pubblico del 20.12.2021 nelle parti d’interesse, e in particolare dell’art. 4, par. 9, dell’art. 11, par. 4, e dell’art. 11, par. 7;

- del decreto n. 453 del 7 giugno 2022, comunicato il 24 giugno 2022;

- delle graduatorie di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 decreto n. 453 del 7 giugno 2022;

- del “ Riscontro alla richiesta di chiarimenti e informazioni ex art. 20, comma 2, dell’Avviso pubblico prot. MIC/MIC_SG-PNRR/08/04/2022/0012792-P ” della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., portante la data del 27 aprile 2022;

- dei verbali e degli atti, comunque denominati, della procedura di valutazione della ammissibilità al finanziamento e valutazione dei progetti presentati dagli Enti territoriali, tutti sconosciuti alla ricorrente;

- della nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e comunque collegati e comunque denominati, ivi compresi i verbali della Commissione di valutazione, atti e provvedimenti amministrativi tutti integralmente sconosciuti al ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di Cassa Depositi e Prestiti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso, integrato da due atti per motivi aggiunti, il Comune di Macugnaga (VT) è insorto in principalità avverso la nota prot. n. 20843 del 19 giugno 2022, con cui il Ministero della cultura ha comunicato il rigetto della richiesta di ammissione alla procedura indetta con avviso pubblico del 20 dicembre 2021 (di seguito anche “bando”).

Trattasi della procedura selettiva avviata dal Segretariato Generale Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del medesimo Ministero, avente ad oggetto “ la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici ”, finanziata dall’Unione europea nell’ambito del cd. NextGenerationEU.

L’art. 11, par. 1, 4 e 7 del bando prevedevano che la domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune proponente, andava presentata esclusivamente in via telematica entro le ore 13:59 del 15 marzo 2022, a pena di esclusione, utilizzando l’applicativo informatico appositamente predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A., con esclusione di ogni altra forma di compilazione e di presentazione.

Il Comune di Macugnaga aveva deliberato di partecipare alla procedura di cui sopra in partenariato con il Comune di Ceppo Morelli e di Vanzone con San Carlo.

Il ricorrente riferisce di aver presentato la domanda nei termini ma che, a causa di un “blocco” del sistema telematico, non era stato possibile caricare per tempo due documenti, poi trasmessi con pec del 15 marzo 2022, inoltrata alle ore 15:56, con la quale veniva anche segnalato a Cassa Depositi e Prestiti il suddetto malfunzionamento. A tale primo messaggio ne facevano seguito altri, oltre a solleciti inoltrati al Ministero, con i quali il Comune chiedeva l’ammissione alla procedura di cui trattasi.

L’amministrazione ha invitato l’Ente gestore della piattaforma a disporre le opportune verifiche e con nota prot. n. 14649 del 28 aprile 2022 ha trasmesso al Comune ricorrente il relativo report trasmesso da Cassa depositi e prestiti S.p.a., che escludeva il denunciato malfunzionamento del portale, rilevando altresì che dalle risultanze della “ estrazione di log di sistema ” emergeva che la domanda del medesimo Comune non era stata trasmessa entro il termine previsto dall’avviso.

Il Comune riscontrava detta nota con osservazioni trasmesse in data 2 maggio 2022 ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

Da ultimo, con la citata nota prot. n. 20843 del 19 giugno 2022, il Ministero ha comunicato “ il rigetto dell’istanza di riesame, confermandosi l’esclusione della domanda di finanziamento presentata da codesto Ente ”, rilevando che la domanda non risultava caricata nell’applicativo informatico per cause non imputabili all’amministrazione né al malfunzionamento della piattaforma informatica, richiamando le clausole, chiare e auto-vincolanti, della lex specialis , che escludevano l’obbligo di preavviso di esclusione, e argomentando sulla non applicazione, nella procedura comparativa di cui trattasi, dell’invocato soccorso istruttorio.

Unitamente a

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