TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-03-29, n. 201300233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-03-29, n. 201300233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300233
Data del deposito : 29 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00012/2007 REG.RIC.

N. 00233/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00012/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2007, proposto da D’Elia Maria, R R, M E, I F, S C, T A, V N, P G, A B, P M, D S B, C M A, C A, B G, T G, B G, rappresentati e difesi dall’avv. N M, con elezione di domicilio in Campobasso, via Garibaldi n. 47,

contro

Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata,

nei confronti di

- V A, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avv.ti V Clo e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto in Campobasso via Umberto I n. 43;

- Reale Stefania, controinteressata, non costituitasi,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 1948 datata 20.11.2006, avente a oggetto <<determinazione del D.G. Direzione Generale VI n. 152/2006, provvedimenti>>;
2)tutti gli atti connessi, antecedenti, conseguenti o successivi;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la memoria difensiva dei ricorrenti;

Visti l’atto di costituzione in giudizio, la memoria e le note d’udienza dell’Amministrazione comunale intimata, nonché l’atto di costituzione e la memoria di un controinteressato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – I ricorrenti, dipendenti della Regione Molise, inquadrati nella categoria C, si dolgono della scelta organizzativa dell’Ente datoriale di coprire 54 posti di categoria D, attingendo alla graduatoria di un concorso inizialmente bandito per la copertura di un solo posto. Impugnano, dunque, i seguenti atti: 1)la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 1948 datata 20.11.2006, avente a oggetto <<determinazione del D.G. Direzione Generale VI n. 152/2006, provvedimenti>>;
2)tutti gli atti connessi, antecedenti, conseguenti o successivi. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione di legge, eccesso di potere sotto diverse forme e, in particolare, sotto la forma dello sviamento di potere, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta.

Con successiva memoria difensiva, i ricorrenti precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione regionale intimata, deducendo – anche con successiva memoria e con note d’udienza - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Si costituisce un controinteressato, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, chiede la reiezione del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 29 del 2007, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti, <<nella parte in cui prevede lo scorrimento della graduatoria per quanti, risultati idonei al concorso bandito, siano già dipendenti della Regione, in altra posizione funzionale, con trasformazione nella qualifica D3, anche per posti per i quali manchi la vacanza in organico>>.

All’udienza del 14 febbraio 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III - Il fatto che, con sentenza n. 64/2008, questa Sezione abbia già accolto un precedente analogo ricorso (n.r.g. 831/2006), annullando i medesimi atti e provvedimenti qui impugnati, non è causa di improcedibilità, ovvero di cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia esteso a terzi gli effetti del precedente giudicato, né che abbia adottato spontaneamente provvedimenti intesi a ridurre o eliminare le conseguenze lesive dei provvedimenti annullati, anche sotto il profilo del danno risarcibile, qui non delibato ma virtualmente sollevabile in successivo giudizio (cfr.: C.G.A. Sicilia 23.9.2008 n. 780).

IV – La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, non tanto perché si tratti di concorso per la progressione verticale, quanto piuttosto in ragione del fatto che l’impugnato atto di trasformazione di posti nella pianta organica della Regione Molise sia un provvedimento di natura organizzativa generale. Invero, ai fini del riparto di giurisdizione, si deve distinguere tra i cosiddetti atti di macro-organizzazione, assoggettati a princìpi e regole pubblicistiche e atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l'organizzazione di singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr.: Cass. S.U., 18.5.2007 n. 11559;
idem 20.4.2006 n. 9168;
Cons. Stato V, 20.12.2011 n. 6705). Nella specie, la scelta dell’Amministrazione regionale di coprire 54 posti di categoria D, attingendo alla graduatoria di un concorso inizialmente bandito per la copertura di un solo posto, può essere qualificata come atto generale di organizzazione.

V – Non costituisce causa d’inammissibilità del ricorso la mancata impugnazione del bando di concorso (indetto per la copertura di un solo posto di cat. D presso la Regione Molise), atteso che dal bando non discende alcuna lesione per la posizione soggettiva dei ricorrenti. Invero, non è il bando a determinare il “vulnus”, anche se esso prescriva requisiti di ammissione che i ricorrenti potrebbero non possedere, ma è la trasformazione dei posti e lo scorrimento della graduatoria che, consumando le disponibilità dell’organico regionale, preclude ai ricorrenti ogni concreta possibilità di partecipare a future selezioni, per la copertura di posti trasformati e utilizzati nello scorrimento di graduatoria.

VI - I ricorrenti hanno legittimazione processuale attiva, nonché interesse strumentale all’accoglimento del ricorso: infatti, pur non avendo partecipato alla selezione, troverebbero indubbio vantaggio dall’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, che renderebbe possibile l’indizione di una nuova selezione per la progressione verticale, alla quale essi, in quanto dipendenti regionali di livello immediatamente inferiore, potrebbero partecipare (cfr.: Cons. Stato IV 23.3.2005 n. 1434;
T.A.R. Napoli I, 21.6.2005 n. 7825). L’Amministrazione resistente deduce - ma non prova in alcun modo - la mancanza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti di partecipazione a una selezione per l’assunzione di quadri di categoria D. L’esperienza induce, per contro, a ritenere possibile che un impiegato di categoria C, con una certa anzianità di servizio in un ente pubblico, abbia normalmente la concreta possibilità di partecipare alla selezione per la progressione verticale verso una categoria d’inquadramento immediatamente superiore.

VII – I motivi del ricorso sono fondati.

VIII - La deliberazione regionale è illegittima nella parte in cui dispone la trasformazione di posti istituiti successivamente alla indizione della selezione, in violazione della normativa di cui all’art. 15 comma settimo del D.P.R. n. 487/1994, normativa che deve ritenersi applicabile al caso di specie, in mancanza di una norma speciale regionale che consenta la trasformazione postuma. Ciò anche in considerazione del fatto che detta normativa regolamentare statale, che riguarda tutti i concorsi pubblici, presuppone il principio costituzionale di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa e reca in sé un corollario di buona amministrazione, a mente del quale l’Amministrazione può utilizzare la graduatoria di un concorso pubblico solo per la copertura di posti che si rendano vacanti e disponibili per il normale avvicendamento, ma non di posti rivenienti da trasformazione successiva al concorso pubblico. Tale trasformazione postuma, ove avvenga, è viziata da sviamento nell’esercizio del potere dalla causa tipica, atteso che il provvedimento presuppone l’individuazione del beneficiario prima della creazione del posto (cfr.: Cons. Stato V, 5.23.1997 n. 871;
C.G.A. Sicilia, Sez. giurisd., 4.4.2000 n. 492).

IX – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2000 (duemila) lorde a carico dell’Amministrazione resistente, con compensazione delle spese limitatamente alle parti controinteressate.

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