TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-03-26, n. 202402039

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-03-26, n. 202402039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402039
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 02039/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05021/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5021 del 2022, proposto da
Condominio di via Giulio Palermo n. 112 - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G F e C F, il quale ultimo agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, in via R. Calvanico n. 3;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso gli uffici di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa, in Napoli, p.zza Municipio, p.zzo San Giacomo;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 5572/2021 (R.G. 22407/2017), emessa in data 14.06.2021, dal Tribunale di Napoli, Sez. X;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

RILEVATO CHE:

con sentenza n. 5572/2021, il Tribunale di Napoli, sez. X civ., ha condannato il Comune di Napoli A) al pagamento in favore del Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n.112 della complessiva somma di € 32.519,74, oltre interessi legali a far data dalla notifica della citazione fino al soddisfo;
B) all’esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni patiti dal Condominio del fabbricato;
C) al pagamento in favore del Condominio delle spese processuali, liquidate in €.4.990,00 per esborsi (ivi comprese le spese di c.t.u.) ed €.7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Carbone;

con il presente ricorso il Condominio via Giulio Palermo n. 112 e l’avv. Carbone, in proprio, agiscono per l’esatta esecuzione del predetto giudicato, rimasto inosservato dall’Amministrazione, chiedendo, altresì, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett E del c.p.a.

costituitosi in resistenza, il Comune di Napoli ha documentato l’imminente avvio dei lavori disposti in sentenza, mentre ha eccepito “ l’inammissibilità del ricorso o la sospensione del giudizio ex art.1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 e art.243-bis, comma 4, del TUEL ” per quanto concerne l’adempimento degli obblighi supra sub A) e C);

in corso di causa il Condominio ha dichiarato che è pervenuto il versamento dell’importo di Euro 32.911,26 di cui al primo punto del dispositivo di condanna, domandando darsi atto - per questa parte – della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;

in data 21/12/2023 il Comune di Napoli ha versato in atti il certificato di regolare esecuzione a firma del d.l. e del r.u.p. in data 4/12/2023, nonché la delibera dirigenziale n. 036 del 5/12/23 di approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare

Esecuzione dei “ Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di competenza della

Municipalità 5 Arenella-Vomero, per l'annualità 2022, per l'esecuzione della Sentenza n.5572/2021 emessa dal Tribunale di Napoli nel ricorso promosso da Condominio di Via Giulio Palermo n.112, ed il ripristino di alcuni tratti stradali dissestati ”;

RITENUTO CHE:

le suddette circostanze fanno venir meno l’interesse del Condominio alla decisone della domanda di ottemperanza per quanto concerne l’adempimento dell’obbligo supra sub A) e determinano la cessazione della materia del contendere per quanto concerne l’obbligo supra sub B);

RILEVATO, a tale ultimo proposito, che “ Spetta poi al giudice accertare i presupposti per l’adozione di tale tipologia di sentenza, posto che, a prescindere dalle deduzioni operate dalla parte ricorrente, potrebbe essere occorsa una sopravvenienza integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, a fronte della quale il giudice amministrativo non può che adottare una pronuncia di merito che dichiari la cessazione della materia del contendere ” – Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 13538/2022;

RILEVATO:

quanto alla domanda formulata in proprio dall’avv. Carbone, che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed alla refusione del contributo unificato, anche quando le relative somme siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (così T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 6/10/2021, n. 6320;
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 24/04/2020, n. 1478);

RITENUTO CHE l’eccezione con cui il Comune di Napoli ha invocato (con riferimento all’esecuzione della condanna al pagamento delle spese liquidate in favore dell’avv. Carbone) la sospensione dell’intrapresa esecuzione ex art.1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 e art.243-bis, comma 4, del TUEL, avendo, con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018, provveduto alla rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario vada respinta;

CONSIDERATO CHE “ la prevista sospensione delle procedure esecutive, ai sensi del comma 714-bis dell’art.1 della legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), come modificato dall’articolo 36, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, può trovare applicazione limitatamente ai “debiti fuori bilancio anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto”. Il debito in questione, per contro, è sorto successivamente, in ragione del capo condannatorio della sentenza n. 5948/2020 pronunciata dall’intestato TAR in data 9 dicembre 2020.

A riprova di tale assunto, ovverosia che gli effetti sospensivi della formulazione del piano di riequilibrio sono circoscritti ai soli debiti anteriori alla dichiarazione di predissesto, stante l’evidente ragione della necessità di cristallizzare la complessiva esposizione debitoria dell’ente, può richiamarsi la speculare ed esplicita previsione contemplata dal TUEL con riguardo alla fattispecie del dissesto conclamato, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nell’interpretare gli artt. 244-272 D.lgs. 267-2000, l’Adunanza Plenaria ha rimarcato come la disciplina normativa sul dissesto si fondi sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, e può produrre gli effetti previsti, anche con riguardo alle intraprese procedure esecutive, soltanto con riguardo alle poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.

D’altronde, l’analogo principio della necessaria cristallizzazione della massa passiva da estinguere è recepito anche nell’ambito della normativa dedicata alla composizione negoziata della crisi d’imprese che, ancor prima della recente riforma ordinamentale (D.lgs. n. 14/2019), con l’art. 168 comma 1 della Legge fallimentare precludeva, dalla data della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, l’instaurazione ovvero la prosecuzione delle azioni esecutive individuali proposte dai creditori limitatamente alle ragioni creditorie aventi titolo o causa anteriore alla domanda concordataria ” – così, in fattispecie identica, Tar Campania - Napoli, sez. VII, sent. n. 2469/2023;

CONSIDERATO CHE:

la domanda è fondata, essendo la sentenza in questione divenuta definitiva, come da certificato in atti della competente cancelleria del Tribunale di Napoli in data 11/4/22 ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del titolo in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Comune di Napoli abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile;

pertanto va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto in favore dell’avv. Carbone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione;

- per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094). Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.) o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348;
T.A.R. Campania Napoli, n. 9145/2005;
T.A.R. Campania Napoli, n. 12998/2003;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987). Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268). Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;

- va sin d’ora designato quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;

- va, al riguardo, precisato che:

a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sentenza n. 138 del 2015;
ordinanza della Sezione n. 2039 del 2019);

b) le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inadempiente e vengono, sin d’ora, liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;

c) il Commissario designato dovrà procedere, preliminarmente, a verificare se vi sia stato adempimento totale o parziale del debito in questione, nelle more del suo insediamento, tenendone conto nell’esercizio dei suoi poteri;

- va altresì disposto, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore del ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

RITENUTO CHE

deve condannarsi il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza, da liquidare come da dispositivo in misura che tiene conto, oltre che dell’adempimento parziale sopravvenuto in corso di causa, anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi