TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2010-11-05, n. 201000859
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N. 00859/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00983/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso Pier Paolo Zamboni in Bologna, via D'Azeglio 5;
contro
Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO del 21.4.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’art. 5 comma 5 del D.Lvo 286/98 prevede la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato in mancanza dei requisiti per l’ingresso nel territorio dello Stato, tra i quali figura anche il possesso di passaporto valido o documento equipollente (art.4, comma1);
Considerato pertanto che non si ravvisano profili che inducano a una previsione di accoglimento del ricorso;