TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-15, n. 201900613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-15, n. 201900613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900613
Data del deposito : 15 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2019

N. 00613/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2019, proposto da M M, rappresentata e difesa dall’avv. R A B, PEC brienza.rocco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via San Remo n. 67;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. V D G, PEC digiacomo0694@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

nei confronti

R C, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

-del provvedimento prot. n. 179596 del 25.10.2018 (notificato il 30.10.2018), con il quale la Dirigente dell’Ufficio Sistema Scolastico Universitario della Regione Basilicata ha dichiarato la decadenza della sig.ra M M dal contributo per la partecipazione a Master non universitari, in seguito alla conclusione del procedimento, indetto dalla Regione con la Del. G.R. n. 307 del 13.4.2018;

-del bando, pubblicato nel BUR del 17.4.2018, se dovesse essere interpretato nel senso che lo stato di inoccupazione debba essere dimostrato esclusivamente con l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Rocco Brienza e V D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Del. G.R. n. 307 del 13.4.2018 la Regione Basilicata indiceva un procedimento di evidenza pubblica, per l’erogazione di contributi per la partecipazione a Master non universitari in Italia ed all’estero, per una sola annualità (precisamente “avviati non prima dell’1.5.2017 o da avviarsi entro il 30.6.2018” e non conclusi alla data di presentazione della domanda) e con conseguimento del titolo entro il 30.4.2019, ed ha approvato il relativo bando, pubblicato nel BUR del 17.4.2018, che, oltre allo stanziamento di € 1.157.000,00, prevedeva:

1) all’art. 3, come requisiti di ammissione: a) essere “disoccupati o inoccupati alla data di avvio del Master secondo la normativa vigente”, specificando che tale condizione doveva “essere verificabile oltre che ai Centri per l’Impiego competenti, anche presso banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche (ad esempio INPS e Agenzia delle Entrate) al fine di verificare la correttezza delle informazioni rese in sede di candidatura ed essere conservata per tutta la durata del Master fino allo svolgimento dell’esame finale per il conseguimento del titolo”;
b) il possesso della Laurea triennale o specialistica/magistrale;
c) la residenza in Basilicata;

2) all’art. 4 che il finanziamento dei costi sostenuti per l’iscrizione e la frequenza dei Master non universitari di: € 10.000,00 in caso di reddito familiare

ISEE

2018 fino a € 40.000,00;
€ 8.000,00 in caso di reddito familiare

ISEE

2018 superiore a € 40.000,00 fino 60.000,00;
€ 5.000,00 in caso di reddito familiare

ISEE

2018 superiore a € 60.000,00 fino a 80.000,00;
alcuna somma in caso di reddito familiare

ISEE

2018 superiore a € 80.000,00;

3) all’art. 6 le spese di soggiorno di: € 30,00 per ogni giornata effettiva di frequenza, per i residenti in un Comune distante più di 100 Km. dalla sede di svolgimento del Master;
€ 20,00 per ogni giornata effettiva di frequenza, per i residenti in un Comune distante tra 50 e 100 Km. dalla sede di svolgimento del Master;
€ 10,00 per ogni giornata effettiva di frequenza, per i residenti in un Comune distante meno di 50 Km. dalla sede di svolgimento del Master;
alcuna somma per i residenti nel luogo di svolgimento del Master non universitario;

4) all’art. 7 che le domande dovevano essere presentate “esclusivamente compilando il formulario di domanda informatica (Dichiarazione Unica), disponibile sul portale della Regione” entro le ore 12,00 del 31.5.2018;

5) all’art. 9 che: le domande sarebbero state valutate in base al voto di laurea, all’intervallo di tempo trascorso tra la Laurea ed il Master non universitario, alla coerenza del Master con la Strategia regionale di Sviluppo con particolare riguardo alla S3 ed alla circostanza di aver percepito o meno altri contributi;
la graduatoria definitiva, approvata dal Dirigente dell’Ufficio regionale Sistema Scolastico Universitario, sarebbe stata emanata entro il 30.6.2018 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione, specificando anche che entro 30 giorni dalla pubblicazione potevano essere proposte le domande di riesame;

6) all’art. 11 la decadenza dal beneficio per: “a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella dichiarazione unica”;
b) produzione o uso di documenti falsi;
c) la sussistenza dei casi di esclusione, previsti dall’art. 4 dello stesso bando;
“d) perdita dello stato di disoccupazione/inoccupazione durante la frequenza del corso di alta formazione”;
e) attestazione ISEE non riferita all’anno 2018;
f) assenza del requisito della residenza nella Regione Basilicata al momento dell’iscrizione al Master non universitario, compreso lo stage, o il mancato conseguimento del titolo finale;

7) all’art. 12 che la Regione avrebbe effettuato “il controllo circa la veridicità delle autocertificazioni contenute nella dichiarazione unica presso le seguenti Amministrazioni”: a) Organismi di Formazione per la verifica dell’effettiva iscrizione e frequenza, del conseguimento del titolo finale e di eventuali contributi erogati;
b) Università presso la quale è stata conseguita la laurea per la verifica del possesso del titolo di studio;
“c) INPS e Agenzia delle Entrate per la verifica della situazione reddituale dichiarata;
d) Centro per l’Impiego per la verifica dello stato di disoccupazione/inoccupazione e della sua conservazione”;
e) Comune per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate;
f) Consolati italiani;
con l’espressa avvertenza che “l’accertata non veridicità di quanto dichiarato” avrebbe comportato “la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione, conseguente recupero delle eventuali somme percepite ed il pagamento degli interessi legali maturati dall’erogazione delle somme fino alla restituzione”.

La sig.ra M M presentava, entro il predetto termine perentorio delle ore 12,00 del 31.5.2018, la domanda di partecipazione, indicando la partecipazione al Master non universitario di Criminologia clinica e delle investigazioni forensi, che sarebbe iniziato entro il 30.6.2018, compilando il suddetto modulo di Dichiarazione Unica, allegato al bando, nell’ambito del quale al punto 14 attestava di essere “in cerca di prima occupazione (inoccupata)”.

La Dirigente dell’Ufficio Sistema Scolastico Universitario della Regione Basilicata:

-con Determinazione n. 1179 dell’1.8.2018 approvava la graduatoria definitiva, nell’ambito della quale la sig.ra M M si era collocata al 62° posto, cioè in posizione utile per ottenere il contributo in discorso;

-con provvedimento prot. n. 179596 del 25.10.2018 (notificato il 30.10.2018) dichiarava, ai sensi del citato art. 11, lett. a), del bando, la decadenza della sig.ra Montemurro dal suddetto contributo, in quanto dal controllo effettuato presso il Centro per l’Impiego per la verifica dello stato occupazionale era risultata “iscritta in data 22 ottobre 2018, quindi successivamente all’avvio dell’attività del 15 giugno 2018”.

La sig.ra M M, con il presente ricorso, notificato il 28.12.2018 e depositato il 3.1.2019, ha impugnato il predetto provvedimento del Dirigente dell’Ufficio regionale Sistema Scolastico Universitario prot. n. 179596 del 25.10.2018 ed anche il bando, se dovesse essere interpretato nel senso che lo stato di inoccupazione debba essere dimostrato esclusivamente con l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego, deducendo:

1) la violazione della lex specialis del procedimento di cui è causa, in quanto non prevedeva che lo stato di inoccupazione, dichiarato dalla ricorrente, doveva essere dimostrato esclusivamente con l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015 aveva precisato che le persone inoccupate non hanno l’obbligo di iscriversi presso il Centro per l’Impiego, “allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento di attività lavorativa”, e la FAQ regionale 16000300 aveva puntualizzato che “per i candidati non iscritti al Centro per l’Impiego e che conservano tutti i requisiti di legge per lo stato di disoccupazione durante l’intera durata del Master, le verifiche” sarebbero state “effettuate mediante controlli incrociati su sistemi informativi consultabili dall’Ufficio regionale competente”;
evidenziando anche che la ricorrente era stata ed è tuttora inoccupata e che la Regione non aveva effettuato alcun accertamento presso l’INPS e/o presso l’Agenzia delle Entrate;

2) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto, poiché la decadenza dal contributo in questione doveva essere qualificato come un provvedimento di autotutela, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, specificando anche che nella specie non sussisteva alcun motivo d’urgenza.

Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ed ha dedotto l’infondatezza del gravame, in quanto, poiché la suindicata Del. G.R. n. 307 del 13.4.2018 e l’art. 1 del bando, approvato dalla stessa Delibera, evidenziavano espressamente la finalità di “favorire l’accesso individuale all’alta formazione delle persone laureate in cerca di occupazione”, risultava necessaria l’scrizione al Centro per l’Impiego prima dell’inizio del Master non universitario e tale necessario presupposto risultava confermato anche dal punto 14 del modulo di Dichiarazione Unica, allegato al bando, con il quale i candidati inoccupati dovevano attestare la condizione di essere “in cerca di prima occupazione”.

All’Udienza Pubblica dell’8.5.2019 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la sussistenza di dubbi in ordine alla posizione di controinteressata della sig.ra R C.

Con memoria del 30.5.2019 la ricorrente ha insistito per l’ammissibilità del gravame.

All’Udienza Pubblica del 3.7.2019 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione Basilicata, pur tenendo conto del pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui il destinatario di finanziamenti o contributi pubblici vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione soggettiva di interesse legittimo nell’ambito del procedimento, che si conclude con l’approvazione della graduatoria, la cui tutela ai sensi dell’art. 103 Cost. è attribuita in via esclusiva al Giudice Amministrativo, e di diritto soggettivo, dopo l’approvazione della predetta graduatoria nella fase esecutiva del rapporto, nell’ambito della quale l’Amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, ne consegue che la ricorrente ha agito a tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, spettante alla cognizione del Giudice Ordinario.

Infatti, con l’impugnato provvedimento prot. n. 179596 del 25.10.2018 la Regione Basilicata ha sostanzialmente esercitato il potere di autotutela, poiché ha rilevato l’assenza di un presunto requisito di ammissione, cioè l’iscrizione al Centro per l’Impiego al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Comunque, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, per l’omessa notifica ad almeno un controinteressato, come prescritto dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui statuisce che il ricorso, di impugnazione di un provvedimento amministrativo, “deve essere notificato, a pena di decadenza, alla Pubblica Amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso” entro il termine perentorio di 60 giorni.

Al riguardo, va rilevato che nel giudizio amministrativo la qualità di controinteressato ad un ricorso giurisdizionale richiede la simultanea presenza di due elementi costituiti dalla immediata o, quanto meno, agevole identificazione del soggetto in virtù del contenuto del provvedimento amministrativo (c.d. elemento formale) e dall’interesse qualificato del medesimo alla conservazione dell’atto impugnato in quanto ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato (c.d. elemento materiale).

Nella specie, il ricorso in esame è stato notificato, oltre che alla Regione Basilicata, anche alla sig.ra R C, classificatasi al 243° posto nella graduatoria, approvata con Determinazione n. 1179 dell’1.8.2018, mentre la ricorrente si era collocata al 62° posto nell’ambito della predetta graduatoria, prima che fosse dichiarata decaduta con l’impugnato provvedimento prot. n. 179596 del 25.10.2018.

Va, altresì, evidenziato con la suddetta Determinazione n. 1179 dell’1.8.2018, di approvazione della graduatoria, erano stati ammessi a finanziamento i soggetti, che si erano classificati ai primi 97 posti di tale graduatoria, mentre, come attestato dalla Dirigente dell’Ufficio regionale Sistema Scolastico Universitario con nota prot. n. 113309 del 3.7.2019, in seguito alle rinunce ed ai successivi provvedimenti di esclusione e/o di decadenza era stato effettuato lo scorrimento fino al 126° posto.

Pertanto, come statuito da questo Tribunale con la recente Sentenza n. 493 del 15.6.2019, in caso di graduatorie di procedimenti di evidenza pubblica per l’erogazione di contributi pubblici possono essere qualificati come soggetti “controinteressati”, per la loro immediata o agevole identificazione, evincibile dalla graduatoria o da altro atto e/o provvedimento del procedimento (c.d. elemento formale) e per il loto interesse qualificato alla conservazione del vantaggio acquisito (c.d. elemento materiale), solo i candidati, le cui domande sono state ammesse alla fruizione del finanziamento, cioè dei titolari dell’interesse sostanziale al conseguimento dello stesso bene della vita, agognato dal ricorrente, cioè a quanti si trovano in una situazione contrapposta, analoga e contraria a quella del ricorrente.

Pertanto, tenuto conto della circostanza che la ricorrente si è collocata al 62° posto della graduatoria di cui è causa, il ricorso in esame, ai sensi del citato art. 41, comma 2, cod. proc. amm., avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei concorrenti, che hanno ottenuto il contributo di cui è causa, classificatisi dal 63° posto al 126° posto della graduatoria in discorso.

Conseguentemente, poiché il presente ricorso è stato notificato, oltre che alla Regione Basilicata, soltanto alla sig.ra R C, collocatasi al 243° posto nella graduatoria in questione, va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

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