TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-03, n. 202311056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-03, n. 202311056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311056
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 11056/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12942/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12942 del 2017, proposto da
Edison energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P T, E B L ed A C, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. P T in Roma, via Maria Adelaide, n. 8;



contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Anna Colao, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. 26761 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 20 settembre 2017, con cui è stato chiuso il procedimento istruttorio PS 10722 “Edison-commissione e modalità di pagamento”, trasmesso a Edison energia s.p.a. a mezzo Pec in data 9 ottobre 2017;

- nonché di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 giugno 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugnava il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) con cui si accertava la violazione dell’art. 62 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.) attesa la previsione e l’addebito di un sovrapprezzo collegato all’impiego del bollettino postale per il pagamento delle fatture periodiche relative alla fornitura di gas e luce.

2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.

3. Le parti si scambiavano ulteriori documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica del 9 giugno 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Terminata l’illustrazione dello svolgimento del processo, è possibile passare allo scrutinio del ricorso della società.

4.1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la sanzione non avrebbe dovuto essere comminata in relazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 62 cod. cons. Difatti, l’Autorità avrebbe dovuto distinguere tra i contratti conclusi anteriormente al 13 giugno 2014 e quelli, invece, perfezionati successivamente a tale data, escludendo i primi

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