TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-11-16, n. 201200423

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-11-16, n. 201200423
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201200423
Data del deposito : 16 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00144/2007 REG.RIC.

N. 00423/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2007, proposto da:
D'A Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. R L, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unità d'Italia 7;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

-della "scheda valutativa" per ruolo marescialli, n. d'ordine 65, del Comando Regione Carabinieri FVG, Compagnia di Gorizia, relativa al Mar. D'A, dd. 18.12.2006 e notificata in 10.1.2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente è Maresciallo dei Carabinieri, Comandante del Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Gorizia.

Con il ricorso impugna la scheda valutativa per il ruolo Marescialli n. 65 (datata 18 dicembre 2006 e notificatagli il 10 gennaio 2007), relativa al periodo 14 settembre 2005-11 settembre 2006 e contenente il giudizio finale di <<inferiore alla media>>.

A base del ricorso pone censure di: I) Violazione degli artt. 2 L. 241/1990;
II) eccesso di potere per carenza di motivazione;
III) violazione e/o falsa applicazione dell’art.6

DPR

213/2002;
IV) Violazione e/o falsa applicazione della tabella allegata al

DM

690/1996;
V) eccesso di potere per violazione di circolari, VI), violazione e falsa applicazione della Pubblicazione “istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa”;
VII) eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;
VIII) eccesso di potere per discordanza dai criteri predeterminati;
VIII) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica;
IX) Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della Pubblicazione "Istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa", sotto altro profilo;
X) eccesso di potere per carenza di motivazione;
XI) eccesso di potere per contraddittorietà;
XII) eccesso di potere per travisamento dei fatti;
XIII) eccesso di potere per carenza dei presupposti;
XIV) eccesso di potere per illogicità manifesta;
XV) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
XVI) eccesso di potere per carenza di motivazione;
XVII) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost;
XVIII) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;
XIX) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e dall'interesse pubblico.

Si costituivano le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.

All'udienza del 14 novembre 2012 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Le censure proposte con il ricorso sono già state affrontate dal T.A.R. con la sentenza 12 ottobre 2007 n. 664 (emessa sul ricorso R.G. n. 267, relativo alle due precedenti schede valutative n. 62 e 63), che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione.

In particolare, può essere richiamata la conclusione già raggiunta in ordine all’assoluta irrilevanza, ai fini che ci occupano, delle funzioni di Pubblico Ministero svolte per la Procura della Repubblica di Gorizia dal ricorrente;
come documentato dalle Amministrazioni resistenti con apposita certificazione del Procuratore della Repubblica (allegato I al documento n. 3 dell’Avvocatura dello Stato), le dette funzioni sono, infatti, cessate in data 31 ottobre 2002 e, quindi, non interessano minimamente il periodo di valutazione che ci interessa (14 settembre 2005-11 settembre 2006).

In accordo con la giurisprudenza prevalente (T.A.R. Toscana, sez. I, 18 gennaio 2005 n. 152), la già citata sentenza 12 ottobre 2007 n. 664 del T.A.R. ha poi rilevato la natura non perentoria dei termini per la compilazione delle schede valutative e l’impossibilità di considerare il superamento del termine (nel caso, di specie, comunque rispettato, ove si abbia corretto riferimento alla compilazione finale della scheda e non alla comunicazione della stessa all’interessato) come un vizio di legittimità dell’atto impugnato: <<il ritardo nella compilazione non può costituire vizio di legittimità del provvedimento, per la cui redazione non è previsto alcun termine perentorio con conseguente scadenza del potere, ma unicamente caldeggiata una prossimità rispetto al periodo di valutazione che risulta ovviamente la logica preferenza ma la cui mancanza non è comunque di per sé viziante>>.

Sempre nella citata sentenza 12 ottobre 2007 n. 664 è poi stato rilevato come <<ciascun periodo di valutazione.. (sia) autonomo e non …(possa) risentire della discrepanza dai giudizi relativi a precedenti periodi di valutazione>>;
in questa prospettiva, è, quindi, perfettamente legittima l’espressione di un giudizio negativo con riferimento ad un periodo valutativo che possa aver registrato un considerevole abbassamento del livello qualitativo della prestazione lavorativa e delle altre caratteristiche fisiche e psicologiche dell’interessato (che non sono ovviamente immutabili nel tempo).

Per quello che riguarda, nello specifico, il periodo che ci occupa, il giudizio di <<inferiore alla media>>
riservato alla prestazione del ricorrente appare poi essere corroborato da una motivazione analitica (<<nel periodo in esame ha evidenziato carenti capacità gestionali e di impiego dei dipendenti, palesando senso della disciplina esclusivamente formale e minor impegno talché il rendimento fornito è stato di carente livello>>), che trova conferma documentale in una serie di rilievi mossi al ricorrente durante il periodo in discorso (si vedano gli allegati da 12 a 18 al documento n. 2 depositato dall’Avvocatura dello Stato) e che si presentano assolutamente in linea con la rilevata incapacità gestionale del D’A.

Conclusivamente, deve poi rilevarsi come la motivazione analitica che correda l’atto, si presenti assolutamente sufficiente, in considerazione dell’attribuzione di un giudizio che non raggiunge il grado più basso della scala valutativa (costituito, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dal deteriore giudizio di <<insufficiente>>, con riferimento al quale deve considerarsi operante un più penetrante obbligo di motivazione) e come, nella fattispecie, non sia stata violata neppure la circolare 7 giugno 2000 n. 1060/23 del Comandante della Regione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia (che prevede solo l’obbligo di porre a base della valutazione elementi documentati e non l’obbligo di fornire una analitica valutazione degli stessi nella scheda valutativa).

Il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese di giudizio delle Amministrazioni resistenti devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

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