TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-02-07, n. 202000100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-02-07, n. 202000100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000100
Data del deposito : 7 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2020

N. 00100/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00156/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2017, proposto da
M L A, A B, M R B, L B, G C, C C, L D P, A M, R M P, M P P, rappresentati e difesi dagli avvocati D I e S S, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;



contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre 8/16;



nei confronti

E O non costituito in giudizio;



per l'annullamento

in parte qua della delibera di Giunta Comunale del Comune di Genova n. 319 adottata nella seduta del 22.12.2016 e pubblicata all'albo pretorio comunale dal 29.12.2016 al 13.1.2017, recante “modifiche ed integrazioni al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3°, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, che ha modificato il Titolo IX del predetto regolamento, intitolato “incentivi professionali per gli Avvocati della civica Avvocatura”, nonché dell'atto prot. n. 44271 dell'8.2.2016 assunto di concerto fra il Direttore dell'Avvocatura ed il Direttore del Personale del Comune di Genova, recante approvazione delle schede per la valutazione del rendimento degli Avvocati ai fini della liquidazione dei compensi professionali e delle relative schede allegate e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il d.l. n. 90 del 2014, convertito in l. 11 agosto 2014 n. 114, ha dettato i criteri per la riforma dei compensi professionali degli Avvocati degli Enti pubblici (oltre che dell’Avvocatura dello Stato).

Con la delibera di Giunta Comunale adottata nella seduta del 22.12.2016 e pubblicata nell’albo pretorio comunale dal 29.12.2016 al 13.1.2017, il Comune di Genova ha modificato il titolo IX, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativo a “incentivi professionali per gli Avvocati della Civica Avvocatura”, in applicazione dell’art. 9, l. n. 114 del 2014.

Con successivo atto, adottato in data 8 febbraio 2017 di concerto tra il Direttore dell’Avvocatura ed il Direttore del Personale, secondo quanto previsto dall’art. 123 del Regolamento, sono state approvate le schede per la valutazione del rendimento degli Avvocati.

Avverso i predetti provvedimenti i ricorrenti hanno proposto impugnazione deducendo i seguenti vizi:

1) violazione artt. 3, 53 e 97 Cost; violazione e/o falsa applicazione art. 9, d.l. 24.6.2014, convertito in l. 11.08.2014, n. 114; violazione e/o falsa applicazione artt. 2 e 3, d.lgs. 15.12.1997, n. 446; violazione e/o falsa applicazione art. 1, commi 192 e 209, l. n. 266/2005; violazione e/o falsa applicazione art. 27 CCNL 14.09.2000 personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e artt. 4, 26 e 37 CCNL 23.12.1999 dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali; violazione e/o falsa applicazione artt. 2, 24, 40 e 45 d.lgs. 30.03.2001, n. 165 ed art. 23 L. 31.12.2012 n. 247; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste: secondo i ricorrenti, l’art. 121 del regolamento, laddove prevede, al comma 1, lett. a) che <<il fondo per il finanziamento dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli è finanziato: a) dalla totalità dei compensi recuperati dalle controparti, depurato dagli esborsi e dalle spese generali ove liquidate separatamente ed effettivamente recuperate, nonché depurato dagli oneri riflessi e dall’IRAP in sede di liquidazione dei compensi ai singoli avvocati da parte della Direzione Personale …>>, e l’art. 123, comma 6, laddove dispone che <<il provvedimento di ripartizione verrà inviato alla Direzione competente in materia di personale che entro i successivi 30 giorni provvederà a liquidare i compensi ai singoli Avvocati, previa detrazione degli oneri riflessi e dell’IRAP>>, sarebbero illegittimi in quanto ingiustificatamente pongono a carico degli avvocati dipendenti l’Irap, mediante trattenuta di una quota delle spese legali recuperate dalle controparti;

2) violazione artt. 3 e 97 Cost; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 9, d.l. 24.6.2014, convertito in l. 11.08.2014, n. 114; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 27 CCNL 14.09.2000 personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e art. 4, 26 e 37 CCNL 23.12.1999 dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 23, l. 31.12.2012, n. 247; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, artt. 2, 24, 40 e 45, d.lgs. 30.03.2001, n. 165; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste: secondo parte ricorrente, l’art. 121 del regolamento sarebbe, altresì, illegittimo laddove prevede che <<1. Il fondo per il finanziamento dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli è finanziato…b) da un’integrazione annuale da parte dell’Amministrazione, finalizzata alla corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite rispettando l’obbligo di non superare, complessivamente, lo stanziamento relativo all’anno 2013, oltre oneri riflessi ed IRAP>>, in quanto il limite di stanziamento dell’anno 2013, in forza della l. n. 114 del 2004, costituirebbe esclusivamente il limite della corresponsione dei compensi relativi alle cause conclusesi con compensazione delle spese;

3) violazione artt. 3 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 9 del d.l. 24.06.2014, convertito in l. 11.8.2014, n. 114; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 27 CCNL 14.09.2000 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e art. 4, 26 e 37 CCNL 23.12.1999 della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 23 l. 31 dicembre 2012, n. 247; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, artt. 2, 24, 40 e 45 d.lgs. 30.03.2001, n. 165; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste: secondo parte ricorrente, la decurtazione prevista dall’art. 122, comma 1 lett. b) del regolamento sempre in misura massima, in modo generalizzato, automatico e inderogabile, deve ritenersi irragionevole e contraria tanto ai criteri e principi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, quanto al principio di pari dignità degli avvocati dipendenti pubblici rispetto a quelli del libero foro, nonché al decoro ed il prestigio dell’attività svolta dai primi;

4) violazione artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 9 del d.l. 24.6.2014, convertito in l. 11.8.2014, n. 114; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 27 CCNL 14.9.2000 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e art. 4, 26 e 37 CCNL 23.12.1999 della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali, violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 23 l. 31.12.2012, n. 247; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, artt. 2, 24, 40 e 45 d.lgs. 30.3.2001, n. 165; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste: secondo parte ricorrente, anche l’art. 122, comma 1, lett. d) del regolamento si risolve in una limitazione irragionevole dei compensi degli avvocati dipendenti determinando una doppia decurtazione non giustificabile perché non troverebbe alcun fondamento né logico, né normativo, ponendosi in contrasto con il decoro e il prestigio connessi alla professione intellettuale svolta anche dagli avvocati degli Enti Pubblici; inoltre la previsione sarebbe irragionevole anche perché ricollega l’erogazione dei compensi soltanto al caso di transazione a seguito di “sentenza favorevole con liquidazione delle spese a carico della controparte”, escludendo dal riconoscimento degli stessi le transazioni a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite;

5) violazione artt. 3 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 9, d.l. 24.6.2014, convertito in l. 11.8.2014, n. 114; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 27 CCNL 14.9.2000 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e art. 4, 26 e 37 CCNL 23.12.1999 della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, art. 23 l. 31.12.2012, n. 247; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo artt. 2, 24, 40 e 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste: secondo parte ricorrente, l’art. 122, comma secondo, del Regolamento impugnato, laddove prevede che <<nel caso in cui l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza sia svolta congiuntamente da un Avvocato esterno e da un Civico Avvocato, dalla notula dell’Avvocato

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