TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-03-23, n. 202100328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-03-23, n. 202100328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100328
Data del deposito : 23 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2021

N. 00328/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00124/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M C e V C, rappresentati e difesi dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Como, P.zza del Popolo, n. 14;

contro

Comune di Stresa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, n. 27;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Torino, corso Regina Margherita, n. 174;

per l'annullamento

- della deliberazione C.C. n. 80 del 15.10.2014, avente ad oggetto l' "…individuazione delle aree sciabili comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita con i loro accessori e pertinenze siti nel Comune di Stresa in località Mottarone e alla eventuale costituzione di servitù coattiva aree sciabili. Avvio nuovo procedimento. Esame osservazioni. Controdeduzioni";

- della deliberazione C.C. n. 81 del 15.10.2014, avente ad oggetto l' "…individuazione delle aree sciabili comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita con i loro accessori e pertinenze siti nel Comune di Stresa in località Mottarone e alla eventuale costituzione di servitù coattiva aree sciabili. Avvio nuovo procedimento. Esame osservazioni. Controdeduzioni";

- della nota prot. n. 14551 del 5.11.2014 della Città di Stresa, con la quale il responsabile del procedimento comunicava ai ricorrenti che con delibera n. 80 del 15.10.2014 non erano state accolte le osservazioni dagli stessi presentate e che in attesa di procedere alla reintegra delle terre gravate da uso civico, le stesse sono state individuate come aree sciabili per una superficie complessiva di mq 650 per la quale sarà corrisposta l'indennità complessiva di € 7,46;

- della deliberazione della G.C. della Città di Stresa n. 97 del 28.5.2014 con cui la Città di Stresa deliberava la riapertura dell'accertamento delle terre d'uso civico del territorio comunale in ottemperanza alla legge n. 1766/1927 - approvazione stima sigg.ri Cerutti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 30 marzo 2015, per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia,

- del provvedimento prot. n. 16810 del 22 dicembre della Città di Stresa a firma del Responsabile del Procedimento, trasmesso via PEC il 29 dicembre 2014;

nonché, per quanto occorra, quali atti presupposti e allegati al provvedimento:

- della determinazione 1 ottobre 2014 n. 545 della Regione Piemonte, Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Settore attività negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici;

- della determinazione 3 novembre 2014 n. 607 della Regione Piemonte, Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Settore attività negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici;

Con richiesta di emissione ordine di cancellazione dell’eventuale trascrizione dei provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Stresa e della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 la dott.ssa V C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Stresa avviava, nel 2011, un procedimento di “ riaccertamento e verifica demaniale ” di terreni appartenenti al demanio collettivo o sui quali erano stati esercitati diritti di uso civico dalla popolazione comunale, chiedendo alla Regione Piemonte di essere autorizzato alla riapertura delle operazioni istruttorie strumentali all’accertamento dei gravami di uso civico presenti sul territorio dell’ente.

2. La Regione Piemonte - con determinazione 2.5.2012, n. 402 del Dirigente del Settore Usi Civici - autorizzava la riapertura del procedimento amministrativo di verifica demaniale dei terreni gravati da diritti di uso civico, nominando il perito-istruttore con il compito di formare l’elenco di detti terreni tramite la loro puntuale individuazione e di accertare a chi fossero formalmente intestati e quali di essi risultassero occupati da terzi senza autorizzazione.

3. Tra i terreni individuati come costituenti parte integrante del corpo demaniale soggetto a diritti di uso civico di pascolo e legnatico a favore della comunità di Stresa erano inclusi anche i terreni di proprietà dei sigg.ri Cerutti, ubicati nella frazione di Chignolo Verbano, località Mottarone, per un’estensione di circa 26.796 mq.

4. Approvata la documentazione definitiva predisposta dal perito-istruttore e le relative tavole cartografiche, con nota prot. 1226 del 23.01.2013, il Comune di Stresa comunicava ai sigg.ri Cerutti l’avvio del procedimento finalizzato alla conciliazione stragiudiziale e/o reintegra dei terreni loro intestati sui quali era stata accertata l’esistenza di gravami d’uso civico.

5. Con delibera di G.C. del 28.05.2014, n. 97, veniva dichiarato concluso, per la parte di competenza del Comune di Stresa, il procedimento finalizzato alla reintegrazione dei terreni occupati dai ricorrenti, da destinarsi a finalità pubbliche secondo le esigenze dell’ente, e alla regolarizzazione della pregressa occupazione senza titolo tramite l’istituto della conciliazione stragiudiziale.

6. Con la Determinazione dirigenziale del Settore Usi Civici n. 545 dell’1.10.2014, la Regione Piemonte approvava il riaccertamento catastale (con sovrapposizione catastale da mappe antiche al nuovo catasto terreni) dei terreni gravati da uso civico insistenti nel comprensorio, tra i quali erano ricompresi anche quelli sopra specificati formalmente intestati ai ricorrenti;
con successiva Determinazione n. 607 del 3.11.2014, quindi, la Regione Piemonte autorizzava il Comune di Stresa alla regolarizzazione dell’occupazione pregressa dei predetti fondi mediante conciliazione stragiudiziale, nonché alla contestuale reintegrazione degli stessi nel patrimonio comunale di civico demanio.

7. Con nota prot. 16810 del 22.12.2014, il Comune di Stresa invitava formalmente i sigg.ri M e V C ad addivenire alla conciliazione stragiudiziale, dando termine al 21.01.2015 per la presentazione di apposita istanza e subordinando la stessa al pagamento dell’indennità stimata in complessivi euro 774.560,85. Non risulta, tuttavia, che i ricorrenti abbiano presentato richiesta di conciliazione.

8. Con il presente gravame, i ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe specificati articolando le seguenti censure:

- “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 9 della L. 1766 del 16.06.1927;
art. 29 R.D. n. 332/1928;
art. 6, comma 3, lett. c) art. 10 e art. 13 L.R.P. 2.12.2019, n. 29. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Carente istruttoria. Difetto di motivazione
”, in quanto non vi sarebbe alcun titolo o sentenza che accerti l’esistenza di usi civici sui terreni dei ricorrenti, per cui, in assenza di tale accertamento definitivo, mancherebbe il presupposto essenziale per avviare il procedimento di reintegrazione e conciliazione giudiziale;
inoltre, i terreni considerati gravati da uso civico sarebbero stati acquistati legittimamente e pervenuti per successione ereditaria ai ricorrenti, oggi legittimi proprietari, come confermerebbero gli atti di trasferimento della proprietà antecedenti al 1932, i quali, pur erroneamente ignorati dal perito istruttore, dimostrerebbero l’assenza di usi civici su detti terreni;

- “ Incompetenza e carenza assoluta di potere. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione art. 29, comma 2, L. 1776/1927;
violazione e falsa applicazione art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 29/2009. Violazione art. 8, commi 1, comma 2 lett. a) e d) L. Regionale n. 29/2009, violazione e falsa applicazione art. 9, commi 1 e 2 lett. c) della L.R. 29/2009
”, in quanto l’accertamento dei diritti di uso civico di competenza delle Regioni avrebbe natura strettamente amministrativa, potendo riferirsi soltanto alla verifica dell’esistenza o meno di titoli di acquisto ufficiali o sentenze del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici che attestino la natura demaniale dei beni;
quest’ultimo, invece, sarebbe l’unico soggetto deputato ad accertare in via giurisdizionale la natura demaniale di terre che risultino di proprietà privata, eventualmente facendo valere la nullità degli atti di acquisto: da ciò deriverebbe l’incompetenza del comune di Stresa all’accertamento dell’esistenza di usi civici, il quale potrebbe far valere la nullità sopra indicata solo rivolgendosi al citato Commissario. Infine, non sarebbe stato ancora approvato il Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2009, che, ai sensi dell’art. 8, dovrebbe contemplare anche la disciplina delle modalità di accertamento dell’esistenza di usi civici;
parimenti, neppure il regolamento comunale relativo a tale materia sarebbe stato approvato, con conseguente illegittimità dell’accertamento svolto dal Comune circa l’esistenza di usi civici sui terreni dei ricorrenti;

- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 della L.R. 29/2009. Violazione degli artt. 29, 30 e 31 del R.D. 332/1928. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Carente istruttoria. Difetto di motivazione ”, in quanto il Comune di Stresa avrebbe proceduto alla conciliazione stragiudiziale, prevista per la regolarizzazione dell’occupazione pregressa e la reintegra dei terreni nel demanio civico dell’ente, senza prima verificare la possibilità che i ricorrenti acquistassero la proprietà degli stessi o la conservassero attraverso la legittimazione ex art. 9, comma 3 della Legge n. 1766/1927;
la reintegra, pertanto, opererebbe solo laddove non si fosse potuto procedere alla legittimazione.

9. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.03.2015, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del procedimento volto alla conciliazione stragiudiziale e la determinazione dirigenziale 1.10.2014, n. 545, con la quale la Regione Piemonte ha approvato il riaccertamento catastale dei terreni comunali gravati da uso civico, riproponendo pedissequamente le censure di cui al primo, secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, nonché articolando un’ulteriore autonoma doglianza sub specie di invalidità derivata dagli atti già impugnati.

10. Si sono costituiti per resistere al ricorso la Regione Piemonte, con memoria solo di stile, e il Comune di Stresa, che ha depositato memoria difensiva in vista dell’udienza fissata per la trattazione nel merito della causa. L’amministrazione comunale, in particolare, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la questione sub iudice , attenendo all’accertamento della natura demaniale dei beni intestati ai ricorrenti, sarebbe devoluta alla competenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. Sempre in via preliminare, il Comune di Stresa ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per tardività, nonché l’inammissibilità degli stessi per difetto di interesse, essendo stati gravati atti recanti l’approvazione delle controdeduzioni sulle osservazioni presentate in merito all’individuazione delle aree sciabili in località Mottarone e mere note di comunicazioni prive di lesività;
nel merito, l’ente resiste al ricorso chiedendone l’annullamento perché comunque infondato.

11. In data 22.02.2021, i ricorrenti hanno depositato note scritte ai sensi dell’art. 4, comma 1 D.L. n. 28 del 30.04.2020, convertito in legge n. 70 del 25.06.2020, indicando di aver presentato, in data 28.10.2015, ricorso al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, iscritto al r.g. n. 2/2015, in opposizione “ alla determinazione 1.10.2014 n. 545/2014 del Dirigente Responsabile della Direzione Risorse Umane e Patrimonio Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri Usi Civici, non notificata, pubblicata sul B.U.R.P. il 28.11.2014, con la quale è stato approvato il riaccertamento dei terreni gravati da uso civico;
alla determinazione 3.11.2014 n. 607/2014 del Dirigente Responsabile della Direzione Risorse Umane e Patrimonio Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri Usi Civici, non notificata, pubblicata sul B.U.R.P, con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione alla regolarizzazione dell’occupazione pregressa senza titolo dei terreni occupati dalle SS. LL. e gravati da uso civico con sovrastanti ruderi e contestuale reintegrazione degli stessi beni nel patrimonio comunale di civico demanio;
nonché alla nota i12578 del Comune di Stresa
”. Stante la pendenza di detto ricorso, i ricorrenti, rilevato che la questione da risolvere in via pregiudiziale non rientra nella competenza del giudice adito, hanno chiesto preliminarmente la sospensione ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa del passaggio in giudicato del provvedimento che definirà la causa dinanzi al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, insistendo in ogni caso per l’accoglimento del gravame.

12. All’udienza del 23.02.2021 la causa è passata in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020.

13. È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dal Comune resistente, per essere la stessa devoluta al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.

14. Ai sensi dell'art. 29, comma 2 della l. n. 1766/1927, infatti, quest’ultimo è deputato a decidere “ tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti ” – cioè gli usi civici e qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre – “comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate ”. Anche l’art.14 comma 7 della L.R. Piemonte n. 29/2009 è chiaro nello stabilire che “ le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge n. 1766/1927 sono di competenza del Commissario degli usi civici ”.

15. Per consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, “ la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai Commissari stessi (Cass., Sez. un., n. 7894 del 20 maggio 2003;
analogamente, Cass., Sez. un., n. 720 del 15 ottobre 1999;
Cass., Sez. un., n. 33012 del 20 dicembre 2018;
Cass., Sez. un., n. 605 del 15 gennaio 2015)
” (cfr. Cass. Civile SS.UU. 20.05.2020, n. 9280).

In sostanza, rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici “ tutte le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, nonché quando venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di una esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio ” (cfr. Cass.Civile SS.UU. 9.9.2016, n. 17879).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno peraltro puntualizzato che tale giurisdizione si estende anche a quelle domande giudiziali che abbiano ad oggetto provvedimenti direttamente connessi, preliminari o consequenziali alla pronuncia concernente l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la rivendicazione delle terre, ovvero siano volte a far dichiarare vizi di tali atti e dei procedimenti svolti, come, ad esempio, l’inidoneità della istruttoria demaniale amministrativa ad incidere sulla determinazione della qualitas soli , poiché la decisione su tali questioni potrebbe portare ad una pronuncia affermativa della esistenza o meno dei diritti di uso civico (cfr. Cass. Civile SS.UU., 07.05.2014, n. 9829).

16. Alla luce delle chiare coordinate ermeneutiche sopra citate, rileva il Collegio che le doglianze articolate dai sigg.ri Cerutti nel presente gravame e nei motivi aggiunti, nonostante formalmente dirette avverso atti amministrativi (alcuni dei quali, peraltro, soltanto menzionati in epigrafe e mai oggetto di contestazione nel corpo del ricorso, come le deliberazioni C.C. n. 80 e 81 del 15.10.2014 di approvazione delle controdeduzioni sulle osservazioni presentate in merito all’individuazione delle aree sciabili e di individuazione di queste ultime), si limitino in realtà a contestare sostanzialmente l’esistenza di diritti di uso civico sui terreni agli stessi intestati e/o l’appartenenza di dette terre alla collettività civica, ribadendone la proprietà dei ricorrenti. Anche i motivi con cui sono articolate censure di ordine più strettamente procedurale, in particolare con riferimento all’asserita mancata attivazione del procedimento di legittimazione e all’incompetenza del comune di Stresa alla verifica dell’esistenza di usi civici, impongono comunque l’accertamento in giudizio circa la natura demaniale o meno dei beni in questione. Ne consegue che il petitum formulato e la causa petendi dell’intero gravame si pongono necessariamente in correlazione alla “ qualitas soli ” delle aree coinvolte, di cui, in sostanza, si chiede l’accertamento. E, sotto tale profilo, questo giudice è sprovvisto di giurisdizione, appartenendo essa al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. Negli stessi termini, peraltro, si è pronunciato questo Tribunale con la sentenza n. 881 del 15.04.2015 resa in un giudizio del tutto analogo, nel quale era intervenuto l’odierno ricorrente V C.

L’insussistenza della giurisdizione amministrativa, infine, è confermata anche quanto dichiarato dai ricorrenti in ordine alla pendenza di un ricorso dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, iscritto al r.g. n. 2/2015, che ha ad oggetto l’opposizione alle Determinazioni del 3 novembre 2014 n. 607 e del 1 ottobre 2014 n. 545 della Regione Piemonte – relative rispettivamente all’approvazione del riaccertamento catastale dei terreni comunali gravati da uso civico e alla regolarizzazione dell’occupazione pregressa senza titolo e reintegra dei terreni occupati dai ricorrenti – cioè atti impugnati anche con il presente ricorso e oggetto della domanda di annullamento ivi spiegata. Nella fattispecie, quindi, non può procedersi alla sospensione del presente giudizio ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della decisione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nella cui giurisdizione rientrano interamente le questioni sottoposte a questo Tribunale.

17. In definitiva, in accoglimento dell’eccezione processuale sollevata dal Comune di Stresa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia appartenente alla giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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