TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-05-28, n. 202000777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-05-28, n. 202000777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000777
Data del deposito : 28 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2020

N. 00777/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F S e A A, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale del lavoro di Bari;

e per la condanna ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 l’avv. D T.

L’udienza si svolge mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

I magistrati componenti il collegio e il segretario d’udienza sono a conoscenza del “Documento informativo ai sensi dell’articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l’ app Microsoft Teams su pc , tablet e dispositivi mobili”, anche nel suo contenuto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone la parte ricorrente che, a fronte di ricorso ex art. 442 del codice di procedura civile, il Tribunale del lavoro di Bari, decidendo la domanda avanzata per il conseguimento dell’indennizzo ex lege n. 244 del 24 dicembre 2007, ha così provveduto con sentenza n. -OMISSIS-: “condanna, previo accertamento del relativo diritto, il Ministero della Salute a corrispondere in favore della parte istante l’indennizzo ex articolo 2 comma 363 della l. n. 244/2007 a partire dalla domanda ammnistrativa oltre accessori nei termini di cui in motivazione”.

Occorre precisare, come si legge nella motivazione della innanzi indicata sentenza, che

- la domanda amministrativa è pervenuta alla commissione medica competente in data 8 gennaio 2014, sicché il Ministero è stato condannato alla corresponsione dell’indennizzo e, dunque, dell’assegno mensile vitalizio di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, a partire dal ridetto 8 gennaio 2014;

- quanto agli accessori, essi sono stati stabiliti negli “interessi legali (o rivalutazione monetaria) a decorrere dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell’ente e pertanto dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo (Cass. sez. lav. 13.10.2009 n. 21703;
Cass. novembre 2008, n. 26883;
Cass. 12 novembre 2003 n. 17047)”.

Tanto precisato sul dictum giudiziale per la cui esecuzione è causa, rileva il Collegio che la sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute.



2. A fronte del mancato adempimento al giudicato come sopra formatosi, da parte dell’Amministrazione intimata, chiede parte ricorrente la condanna del Ministero della Salute a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, con conseguente corresponsione di quanto ivi indicato.

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