TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-10-20, n. 201610466

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-10-20, n. 201610466
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201610466
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2016

N. 10466/2016 REG.PROV.COLL.

N. 15837/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15837 del 2014, proposto da:
Soc Gehoris Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A L e G L, con domicilio eletto presso A L in Roma, via Appia Nuova, 456;

contro

U.T.G. - Prefettura di Rieti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento di servizi di accoglienza a migranti, richiedenti protezione internazionale nella provincia di Rieti compresi quelli già ospitati presso le strutture e quelli che verranno loro affidati (cig 5876722867);

di tutti gli atti connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che con il ricorso in esame viene chiesto l’annullamento della intervenuta esclusione della ricorrente dalla procedura aperta volta alla individuazione dei soggetti interessati alla gestione del “ servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale ”;

- rilevato che la notifica del ricorso risulta effettuata – entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato – soltanto nella sede reale della Prefettura di Rieti;

- considerato che secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 24), in ossequio al disposto dell'art. 1 della legge n. 260 del 1958 - secondo il quale “ tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ” - la mancata notifica presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale competente, determina la nullità della stessa e la conseguente inammissibilità del ricorso, fermo restando che la costituzione dell'Amministrazione intimata ha un'efficacia sanante sul difetto di notifica;

- che nel caso in esame, il ricorso risulta notificato soltanto presso la sede reale della Amministrazione che, peraltro, non si è costituita in giudizio;

- che, conseguentemente, deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per carenza di giusto contraddittorio nei confronti della Autorità intimata;

- che, in assenza di costituzione della parte resistente nulla deve statuirsi in ordine alle spese di giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi