TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-11-26, n. 201204805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-11-26, n. 201204805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204805
Data del deposito : 26 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06398/2010 REG.RIC.

N. 04805/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06398/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6398 del 2010, proposto da:
L I, rappresentato e difeso dagli avv. F S C e Antonino D'Esposito, con domicilio eletto presso F S C in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania/Napoli, p.zza Municipio;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
in persona del legale rapp.te p.t.,
Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Massa Lubrense in persona del sindaco p.t., non costituito.

per l'annullamento della nota n.14664/2010 con cui la Sop.za bb.aa.pp. di Napoli e provincia ha espresso parere di non compatibilità paesaggiastica sull'istanza di accertamento ex art.167 d.lgs.n.42/2004


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un immobile ad uso abitativo che si sviluppa su due livelli, comprensivo di appartamento con sovrastante sottotetto e terrazzo, sito in Massa Lubrense, località S. Agata dei due Golfi, Corso Sant’Agata n. 63/73.

In data 10 settembre 2009 presentava DIA per il recupero del sottotetto.

Una volta eseguite le opere suddette l’ufficio tecnico urbanistica accertava l’esecuzione di alcune opere in difformità tra cui un servizio igienico ed un abbaino con base sul tetto di superficie di mq 4,40 circa e volume pari a 2,20 mc.

In data 18 ottobre 2009 il Comune di Massa Lubrense adottava ordinanza di ingiunzione delle opere abusive suddette.

Nel febbraio del 2010 il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380 del 2001.

Trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico veniva altresì richiesto il parere di competenza, ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, alla soprintendenza statale la quale si esprimeva tuttavia negativamente in ordine alla modifica della falda del tetto, in quanto opera ascrivibile a lavori di ristrutturazione e non di manutenzione straordinaria.

Tale provvedimento veniva impugnato per violazione degli artt. 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, artt. 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché per difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Con il primo motivo si deduce che l’abbaino consisterebbe in realtà una lieve difformità edilizia ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380 del 2001.

Il motivo è infondato risultando palese che l’aumento di superficie e di volume che ha comportato la realizzazione di tale sovrastruttura fa comunque rientrare la stessa, al netto di ogni considerazione in termini di effettiva percepibilità dell’opera, nel novero dei lavori di cui all’art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come tale da sottoporre necessariamente a valutazione di compatibilità paesaggistica.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del citato art. 167 nella parte in cui l’amministrazione non avrebbe considerato che l’intervento, secondo un certo orientamento formatosi sulla predetta disposizione, per non essere ritenuto ammissibile dovrebbe comportare un contestuale aumento sia di superfici sia di volumi.

Anche a voler accedere a tale impostazione, il motivo è comunque infondato in punto di fatto atteso che, come ammesso dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo), l’intervento di cui si discute ha comportato non solo un aumento di superficie (per mq 4,40 circa) ma anche di volume (pari a circa 2,20 metri cubi).

Con il terzo ed ultimo motivo si deduce infine che l’atto della Soprintendenza sarebbe carente di motivazione quanto all’effettiva incidenza dell’opera sul territorio.

Il collegio non trascura l’esistenza di un orientamento, cui la sezione ha peraltro aderito in precedenti casi sottoposti alla sua attenzione, diretto a mettere in evidenza non tanto gli aspetti quantitativi, di stampo edilizio, legati all’aumento di superfici e volumi quanto i profili di maggior peso qualitativo e finalistico connessi alla reale percepibilità delle modificazioni apportate e dunque alla effettiva incidenza delle opere abusivamente realizzate rispetto al più generale contesto paesaggistico.

Deve tuttavia rimarcarsi come nel caso di specie la difesa di parte ricorrente non abbia fornito il benché minimo principio di prova in ordine alla assenza di tale impatto paesaggistico da parte dell’intervento di cui si discute: a tale riguardo non è stata infatti allegata, in maniera sufficientemente circostanziata e precisa, la dimostrazione concreta circa la eventuale assenza di reale percepibilità dell’opera abusivamente realizzata;
ragione questa per cui lo specifico motivo di gravame non può trovare utilmente ingresso in questa sede.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono peraltro giusti motivi, data la peculiarità della questione esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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