TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-11, n. 202301098
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Pubblicato il 11/05/2023
N. 01098/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01148/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Angri Eco Servizi, Azienda Speciale del Comune di Angri, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so Garibaldi 181 c/o Avv. Vitolo;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale del -OMISSIS-;
- della-OMISSIS-;
- del verbale del -OMISSIS-;
- della deliberazione del -OMISSIS- di approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. -OMISSIS-
- del verbale del -OMISSIS-della Commissione esaminatrice e per quanto di ragione, dei verbali e degli atti redatti dalla Commissione ancorché incogniti;
- della determina n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice;
- della ratifica del-OMISSIS- di tutti gli atti della Commissione esaminatrice;
- della determina n.-OMISSIS-, di scorrimento fatto in danno del ricorrente, secondo l’ordine degli idonei utilmente classificati, fino alla posizione n.-OMISSIS-;
- per quanto di ragione, della nota con cui la Direzione Generale ha comunicato gli esiti delle verifiche istruttorie inerenti l’istanza di riesame della richiesta di accesso e riesame del Sig. -OMISSIS- sulle riserve previste dal bando, dei titoli di preferenza e precedenze;
- per quanto di ragione delle norme del bando approvate;
- per quanto di ragione della determina n.-OMISSIS-, incognita;
- di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorché incognito;
quanto ai motivi aggiunti depositati da ricorrente in data 4 ottobre 2022:
- della nuova graduatoria riformulata ed approvata in autotutela del bando di assunzione -OMISSIS-;
- di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorché incognito;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento di ulteriori 5 punti da sommarsi al punteggio già assegnato e del diritto all’assunzione a norma della l. n. 68/99;
nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno patito per la mancata assunzione e/o da perdita di chance , da liquidarsi in via equitativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angri Eco Servizi, Azienda Speciale del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, successivamente integrato da motivi aggiunti, depositati in data 4 ottobre 2022, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe - tutti inerenti la medesima procedura selettiva diretta alla formazione della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato -OMISSIS-- CCNL Utilitalia Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate per i dipendenti di imprese e società esercenti i servizi ambientali, indetta dall’azienda resistente – chiedendo altresì l’accertamento del diritto al riconoscimento di ulteriori 5 punti da sommarsi al punteggio già assegnato e del diritto all’assunzione a norma della l. n. 68/99, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno patito per la mancata assunzione e/o da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa.
1.1. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- la Angri Eco Servizi, azienda speciale del Comune di Angri cui sono affidati i servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento stradale e di manutenzione ordinaria del verde pubblico, indiceva un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato -OMISSIS- di cui n. -OMISSIS-;
-il ricorrente presentava apposita domanda di partecipazione, dichiarando altresì, quale titolo di preferenza, di-OMISSIS-e di essere iscritto nell’elenco provinciale dei lavoratori diversamente abili ai sensi dell’art. 8, l. n. 68/99;
- espletate le procedure concorsuali, quest’ultimo si collocava, nella graduatoria finale di merito degli idonei, alla -OMISSIS-;
- con la determinazione n. -OMISSIS-, l’ente procedeva all’assunzione dei candidati risultati idonei, tra cui l’odierno controinteressato, collocato alla -OMISSIS-, inferiore rispetto a quella occupata del ricorrente, in virtù della riserva contemplata all’art.4 del bando, trattandosi di soggetto che aveva svolto il servizio militare volontario in ferma breve ex d.lgs n. 66/10;
- il ricorrente, preso atto degli esiti del concorso, richiedeva all’amministrazione di provvedere in via di autotutela, da un lato, all’attribuzione in suo favore degli ulterior-OMISSIS-, senza ottenere riscontro;
- con provvedimento pubblicato in data -OMISSIS-, in ragione della pendenza di plurimi giudizi proposti avverso la Angri Eco Servizi per il mancato riconoscimento, in favore di altri partecipanti alla selezione, di punteggi per titoli a causa della mancata attivazione del soccorso istruttorio, veniva approvata in autotutela una nuova graduatoria (oggetto del gravame proposto con i motivi aggiunti), nella quale il ricorrente risultava retrocesso alla posizione n.-OMISSIS-, anche questa volta senza alcun incremento del punteggio.
2. Tanto premesso in fatto, con il ricorso introduttivo la parte ha articolato i seguenti motivi concernenti:
2.1. Violazione di legge segnatamente degli artt. 2), 3) e 97) della Cost. Violazione di legge segnatamente dei principi del giusto procedimento amministrativo di cui alla l. n.241/90 e s.m.i. Violazione delle norme sull’inserimento al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i. segnatamente l’art. 3). Violazione dei principi in materia di pubblici concorsi. Violazione delle norme statutarie aziendali e regolamentari per l’assunzione del personale dipendente. Violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, di buona e corretta amministrazione. Violazione delle norme di favor alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Illegittimità derivata. Nullità delle norme della lex specialis di gara. Eccesso di potere per sviamento della funzione. Difetto assoluto dei presupposti. Illogicità, perplessità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
Il ricorrente lamenta che, alla luce del possesso dell’attestato di partecipazione ad una scuola professionale, versato in atti, così come previsto dell’art. 10 del bando di concorso, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto attribuirgli ulteriori -OMISSIS-.
Inoltre, egli ha documentato la sua condizione di invalido civile in virtù della quale l’amministrazione avrebbe dovuto accordargli una preferenza in ordine all’assunzione in virtù degli obblighi stabiliti dall’art. 3, l. n. 68/99 che disciplina le quote di riserva. In violazione di tale disposizione, l’amministrazione non avrebbe previsto nel bando di concorso alcuna quota di riserva in favore di coloro i quali appartengono alle categorie di cui all’art. 1 della medesima legge, peraltro creando, in tal modo, una disparità di trattamento rispetto ai soggetti rientranti nelle quote di riserva previste invece dal d.lgs. n. 66/10, tra i quali il controinteressato evocato in giudizio.
2.2. Violazione di legge segnatamente degli artt. 2), 3) e 97) della Cost. Violazione di legge segnatamente dei principi del giusto procedimento amministrativo di cui alla l. n.241/90 e s.m.i. Violazione delle norme sull’inserimento al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i. segnatamente l’art. 3). Violazione dei principi in materia di pubblici concorsi. Violazione della L. 114/14. Violazione della direttiva comunitaria n.1/19 e dell’art. 25 del D.L. n. 90/2014. Violazione dell’art. 35 del D. Lgs n. 165/01. Violazione di norme statutarie aziendali e regolamentari per l’assunzione del personale dipendente. Violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, di buona e corretta amministrazione. Violazione delle norme di favor alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dei disabili. Illegittimità derivata. Nullità delle norme della lex specialis di gara. Eccesso di potere per sviamento della funzione. Difetto assoluto dei presupposti. Illogicità, perplessità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, carenza di adeguata motivazione.
Il ricorrente si duole dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla propria richiesta di annullamento o rettifica delle clausole del bando ritenute illegittime nella misura in cui non contemplano la suddetta quota di riserva e conseguentemente della sua posizione in graduatoria.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 4 ottobre 2022, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con particolare riguardo alla nuova graduatoria riformulata e approvata in via di autotutela, articolando le seguenti censure:
3.1 Violazione di legge segnatamente degli artt. 2), 3) e 97) della Cost. Violazione di legge segnatamente dei principi del giusto procedimento amministrativo di cui alla l. n.241/90 e s.m.i. Violazione delle norme sull’inserimento al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i. segnatamente l’art. 3). Violazione dei principi in materia di pubblici concorsi. Illegittimità derivata. Nullità delle norme della lex specialis di gara. Eccesso di potere per sviamento della funzione. Difetto assoluto dei presupposti. Illogicità, perplessità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
La nuova graduatoria sarebbe illegittima per disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente e quella degli altri partecipanti, i quali avrebbero ottenuto la rettifica del proprio punteggio soltanto a seguito alla proposizione di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, mentre le doglianze del ricorrente non sono state prese affatto in considerazione in sede riformulazione della graduatoria, nella quale egli, peraltro, è stato conseguentemente collocato in una posizione inferiore, vedendosi così ridurre ulteriormente le proprie chance di assunzione.
3.2. Violazione di legge segnatamente degli artt. 2, 3 e 97 della Cost. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità. Illegittimità derivata. Nullità delle norme della lex specialis di gara. Eccesso di potere per sviamento della funzione. Difetto assoluto dei presupposti. Illogicità, perplessità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, carenza di adeguata motivazione.
La nuova graduatoria sarebbe poi inficiata dai medesimi vizi di quella originaria, con riferimento alla mancata attribuzione degli ulteriori 5 punti e dell’omessa previsione della quota di riserva.
4. Si è costituita in giudizio la Angri Eco Servizi eccependo, quanto al ricorso introduttivo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia avente ad oggetto il diritto soggettivo all’assunzione del soggetto disabile, concludendo in ogni caso per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
5. Quanto ai motivi aggiunti, la resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse nonché, nuovamente, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
6. All’udienza pubblica del 28 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In primo luogo, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia, posto che l’art. 63, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (T.U.P.I.) attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti, sicché quella scaturita dalla pretesa di modificare la graduatoria di merito di un concorso per l’accesso al pubblico impiego, originata dal mancato riconoscimento al suo interno della qualifica di “riservatario” (…) rientra senz’altro nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto ciò che attiene alla legittima elaborazione della stessa, inerisce ratione materiae alla procedura concorsuale (Consiglio di Stato, sez. II, n. 524/2022;Consiglio di Stato, sez. V, n. 5361/2014).
8. Ciò posto, si osserva quanto segue.
8.1. Va certamente dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’azienda resistente, nelle more del giudizio, ha adottato una nuova graduatoria integralmente sostitutiva della prima, rispetto alla quale, peraltro, il ricorrente ha articolati i medesimi vizi prospettati rispetto alla graduatoria originaria, sicché l’eventuale annullamento di quest’ultima per riscontro dei vizi denunciati non produrrebbe per la parte alcun apprezzabile interesse.
8.2. Ancora in rito, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti (così come del ricorso originario) in ragione della mancata impugnazione del bando nei termini di legge, e in particolare della (ritenuta) tardiva contestazione dell’omessa previsione di una clausola di riserva ex l. n. 68/99, in quanto l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso va circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostative all'ammissione dell'interessato e, correlativamente, va escluso nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione può essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativo per l'interessato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 4 aprile 2022, n. 3861).
8.3. Nel merito, i motivi aggiunti sono infondati.
Quanto alla censura relativa all’omessa previsione della quota di riserva, essa non è in grado di inficiare la validità né del bando né della graduatoria e, in generale, degli atti della procedura selettiva.
Le regole in materia di assunzione obbligatoria delle persone disabili, applicabili anche nei confronti dei datori di lavoro pubblici a norma della l. n. 68/99, costituiscono diretta espressione dei principi generali riconducibili alle materie di cui all’art. 117, comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione, il cui rispetto si impone in ogni caso all’amministrazione a nulla rilevando la loro mancata inclusione nei bandi di concorso (che, dunque, non sono per ciò solo illegittimi), utile soltanto allo scopo di pubblicizzare in via preventiva l’utilizzo della relativa procedura ai fini del rispetto degli obblighi di collocamento.
D’altro canto, solo nel momento in cui viene formata la graduatoria, permettendo di dare atto della presenza tra gli idonei di soggetti cd. “riservatari”, si può valutare la potenziale lesione della loro posizione giuridica soggettiva. Ciò purché il candidato abbia evidenziato tempestivamente all’amministrazione tale specifico status (come nel caso di specie), così da mettere l’ente in condizione di valutare le possibili scelte alternative per il tramite delle quali soddisfare le indicazioni del legislatore circa gli obblighi di collocamento.
Pertanto, una volta formata la graduatoria, e preso atto della presenza dei riservatari, trova applicazione la disciplina prevista dalla l. n. 68/99.
Il contenuto tipico della graduatoria è l’elenco dei candidati che hanno superato le prove in ordine di merito, comprensivo di titoli, con specificazione di eventuali preferenze a parità, sicché esso non può essere inficiato dalla omessa evidenziazione dei nominativi di soggetti astrattamente legittimati ad essere preferiti o affiancati ai vincitori. A fronte della richiesta di un candidato idoneo, che rivendichi il proprio peculiare status , l’amministrazione è tenuta ad assumerlo ove si verifichino tre condizioni:
1) la stessa deve essere deficitaria delle specifiche quote obbligatorie ex lege , calcolate con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in dotazione organica;
2) la non unicità del posto messo a concorso, con la disponibilità di altri posti di analogo profilo;
3) l’assenza di limiti all’assunzione nell’anno di riferimento.
Quanto alla condizione n.1), affinché questa possa essere riscontrata, bisogna fare riferimento all’art. 3, l. n. 68/99, il quale, al comma 1, prevede che “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”
Nel caso di specie, ai fini di cui sopra, il datore di lavoro va individuato nella Angri Eco Servizi in quanto ente autonomo, benché strumentale, rispetto al Comune di Angri.
Da quanto detto, consegue che la graduatoria, in parte qua , è legittima, in quanto preordinata esclusivamente all’individuazione dei candidati idonei e costituente atto autonomo e distinto rispetto alle successive determinazioni dell’amministrazione in ordine all’assunzione dei soggetti riservatari, che possono a ciò sollecitarla mediante apposita richiesta, purché nei termini di validità della graduatoria stessa, determinazioni che, ove sfavorevoli alla parte, potranno costituire oggetto di sindacato giurisdizionale alla stregua della disciplina esposta.
8.4. Anche il motivo inerente la mancata attribuzione di ulteriori -OMISSIS-, per possesso di altro titolo (qualifica professionale), è infondato.
Il bando, all’art. 3, stabilisce come titolo di accesso alla procedura concorsuale il possesso del diploma di scuola secondaria di “primo grado”, mentre all’art. 10 (Criteri e valutazione dei titoli) chiarisce che il punteggio massimo attribuibile per titoli è di 40 punti, ripartiti in massimo 10 per titoli di studio, 15 per titoli di servizio e 15 per curriculum vitae .
La lettera a) dell’art. 10 ripartisce i punti per titoli di studio, ulteriori rispetto a quello richiesto per la partecipazione, in 5 per attestato di qualifica di scuola professionale o equivalente e 10 per diploma di scuola secondaria di “secondo grado” o equivalente. Quest’ultimo è il caso del ricorrente, al quale sono stati riconosciuti infatti 10 punti per il possesso del suddetto diploma, raggiungendo così il punteggio massimo assegnabile per tale voce, come inequivocabilmente previsto dalla suddetta lett. a).
9. La legittimità dell’operato dell’amministrazione determina il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
10. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura e dell’esito della lite, con liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 29 settembre 2022, come in dispositivo.