TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-07-09, n. 201800162
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Pubblicato il 09/07/2018
N. 00162/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 95 del 2017, proposto da:
S A e S C, rappresentati e difesi dagli avvocati A S F e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina 65, presso lo studio dell’avvocato A V;
contro
Comunità della Val di Non, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l'annullamento
- della determinazione del responsabile del servizio politiche sociali ed abitative della Comunità della Val di Non n. 1073/EDIL d.d. 30.12.2016 di revoca di agevolazione finanziaria ai ricorrenti per intervento di risanamento della prima casa di abitazione trasmessa ai ricorrenti in data 20.2.2017;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ed in particolare:
- della nota prot. n. 442/23.2/EDIL di data 17.1.2017 del responsabile del servizio politiche sociali ed abitative della Comunità della Val di Non ricevuta dai ricorrenti in data 20.1.2017 recante la comunicazione della revoca e la richiesta di restituzione degli acconti erogati dell’agevolazione finanziaria;
- del “verbale redatto dall’ufficio in data 6.9.2016” del servizio politiche sociali ed abitative della Comunità della Val di Non richiamato dal provvedimento di diniego impugnato trasmesso ai ricorrenti in data 8.3.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Comunità della Val di Non;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l’avvocato A V e per la Comunità della Val di Non l’avvocato dello Stato Dario Bellisario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Gli odierni ricorrenti hanno presentato alla Comunità della Val di Non una domanda di contributo in conto capitale per interventi su edifici esistenti secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge provinciale 15 maggio 2013 n. 9. La suddetta domanda aveva riguardo per lo più ad interventi di miglioramento energetico realizzati sull’unità abitativa destinata ad abitazione principale dei richiedenti identificata nella p.ed. 309, pp.mm. 1 e 3 in C.C. Denno. Nella domanda i richiedenti dichiaravano che l’imposta municipale propria dovuta complessivamente per il 2012 dai componenti il loro nucleo familiare, esclusa l’imposta dovuta per l’abitazione principale e quella relativa ai beni strumentali, era di euro 428,00 e che tale importo riguardava la p.m. 4 della p.ed. 49 in C.C. Denno. I criteri attuativi dell’art. 1 della l.p. n. 9/2013 approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1026/2013 stabiliscono, infatti, che “ non sono ammissibili a contributo gli interventi richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data del 16 maggio 2013, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a 1.200 euro. E’ comunque escluso dal computo l’IMUP dovuta per l’abitazione principale del richiedente e del suo nucleo familiare nonché quella relativa ai beni strumentali ”. I richiedenti precisavano inoltre con la nota del 13.9.2013 che la loro abitazione principale risultava costituita dalla p.ed. 309, sub 6, pp.mm. 1 e 3 (piano secondo) e sub 7, p.m. 3 (piano terzo-sottotetto e quarto-soppalco) in C.C. Denno e che tali subalterni e porzioni formavano un’unica abitazione principale. In seguito la Comunità della Val di Non concedeva ai ricorrenti il contributo nella misura di euro 50.213,15 a fronte di una spesa ammessa di euro 99.953,00. Successivamente all’erogazione delle prime due rate la Comunità avviava il procedimento di revoca del contributo concesso. Nonostante le osservazioni presentate dai richiedenti, il contributo, in ragione del superamento dell’importo massimo di euro 1.200 dell’IMUP per il 2012, veniva poi revocato con determinazione n. 1073/EDIL del 30.12.2016 (comunicata con nota prot. n. 442/23.2/EDIL di data 17.1.2017). A seguito della verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti nella domanda di contributo era infatti emersa la proprietà di un’ulteriore unità abitativa classificata A2 (identificata nella p.ed. 309 sub 7, p.m. 3, in C.C. Denno) per la quale era dovuto per il 2012 un importo IMUP di euro 816,03, nonché di un’area fabbricabile (la p.f. 928/7) assoggettata a un importo IMUP di euro 1.757,88. La p.ed. 309 sub 7, p.m. 3, in C.C. Denno, considerata in sede di ammissione al contributo un’unica abitazione principale insieme alla p.ed. 309, sub 6, pp.mm. 1 e 3, mentre catastalmente era risultata un’unità abitativa distinta.
Avverso la revoca del contributo i richiedenti hanno proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
1. In ordine alle contestazioni dell’atto impugnato su ulteriori beni soggetti ad IMUP intestati ai ricorrenti: Violazione dell’art. 3 dei Criteri attuativi di cui all’art. 1 LP 9/2013 sub allegato A) alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1026 d.d. 24.05.2013. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta.
Al fine della concessione del contributo previsto dall’art. 1 della l.p. n. 9/2013 occorre fare riferimento, secondo quanto testualmente previsto dai criteri attuativi dell’art. 1 della legge medesima, all’importo IMUP che i richiedenti erano tenuti a corrispondere e non a quello effettivamente corrisposto. Nella fattispecie i ricorrenti, pur avendo versato l’importo preteso dal Comune, non erano tenuti a corrispondere l’IMUP in tale misura e, quindi, la dichiarazione resa in sede di domanda del contributo relativa (solo) a un importo IMUP di euro 428,00 essendo pari a zero il computo dei beni strumentali, è corretta. Infatti le aree edificabili cui si riferisce l’atto di revoca impugnato sono la p.f. 928/9 e la p.f. 928/7;la prima particella costituisce una pertinenza della p.ed. 309 sub 6 e sub 7, abitazione principale dei richiedenti, ed è esente dal pagamento dell’IMUP ai sensi dell’art. 6 del regolamento IMUP del comune di Denno (e, comunque, il relativo importo non andrebbe computato ai fini del contributo riguardando l’abitazione principale), la seconda particella, essendo utilizzata per attività agro-silvo-pastorali, è esente dal pagamento dell’IMUP ex art. 5 dell’anzidetto regolamento IMUP. In particolare la p.f. 928/7 è un terreno coltivato dall’Azienda agricola Arnoldi Saverio, impresa regolarmente iscritta nel registro della camera di commercio di Trento, socia del consorzio ortofrutticolo Bassa Anaunia SCA/Coba-Melinda di Denno e del consorzio di miglioramento fondiario-Comifo di Denno. Inoltre la p.f. 928/7 si configura quale bene strumentale dall’Azienda agricola Arnoldi Saverio e conseguentemente l’IMUP dovuta non va neppure computata ai fini del contributo.
2. In ordine alle contestazioni rispetto alla sub 7 p.ed. 309 CC Denno: ancora violazione dell’art. 3 dei Criteri attuativi di cui all’art. 1 LP 9/2013 sub allegato A) alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1026 d.d. 24.05.2013. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta.
La p.ed. 309 sub 7, p.m. 3, in C.C. Denno, catastalmente classificata A2, è abitazione principale dei ricorrenti in quanto collegata funzionalmente e di fatto unita alla p.ed. 309, sub 6, pp.mm. 1 e 3 ed è quindi esclusa dal computo dell’