TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-15, n. 201900614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-15, n. 201900614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900614
Data del deposito : 15 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2019

N. 00614/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00098/2019 REG.RIC.

N. 00182/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2019, proposto dalla M P &
C. S.r.l., in personale del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. P G, PEC galante.paolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Maratea n. 8;

contro

Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. L B, PEC bruno.loredana@cert.ordineavvocatipotenza.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



sul ricorso numero di registro generale 182 del 2019, proposto dalla M P &
C. S.r.l., in personale del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. L M, PEC manuso.luisa@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Maratea n. 8;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. N P, PEC panetta0607@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso gli ufficio dell’Avvocatura regionale;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 98 del 2019:

-della Del. G.M. Comune di Vietri di Potenza n. 149 del 14.11.2018 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 22.11 al 7.12.2018), di revoca della precedente Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017;

-della nota prot. n. 477 del 16.1.2019, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha diffidato la Regione Basilicata “a procedere all’istruttoria” della domanda della M P &
C. S.r.l. di proroga dell’autorizzazione regionale per la coltivazione mineraria della cava, sita nella Contrada Pedali del Comune di Vietri di Potenza, di proprietà comunale;

nonché per la condanna

del Comune di Vietri di Potenza al risarcimento dei danni, derivanti dall’illegittimità dell’impugnato provvedimento di revoca di cui alla Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018, relativi alle spese di progettazione e di investimento, affrontate dalla M P &
C. S.r.l., per l’affidamento ingenerato dalla precedente Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017;

quanto al ricorso n. 182 del 2019:

della nota prot. n. 63552 dell’11.4.2019 (notificata nella stessa data dell’11.4.2019), con il quale il Dirigente dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata, nel riscontrare l’istanza della M P &
C. S.r.l. dell’8.4.2019, di autorizzazione al prelievo ed alla lavorazione del materiale già abbattuto e depositato nella zona di stoccaggio “in attesa della proroga presentata il 14.12.2018”, le ha comunicato “ai sensi della L.R. n. 12/1979” la cessazione della coltivazione mineraria della cava, sita nella Contrada Pedali del Comune di Vietri di Potenza “alla scadenza dell’autorizzazione regionale rilasciata con Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, fissata al 23.4.2019”;


Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza nell’ambito del giudizio, attivato con il Ric. n. 98/2019;

Visto l’atto di motivi aggiunti al Ric. n. 182/2019;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata nell’ambito del giudizio, attivato con il Ric. n. 182/2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il Cons. P M e uditi gli avv.ti P G, anche in sostituzione dell’avv. L M, L B e N P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 la Regione Basilicata ha rilasciato alla M P &
C. S.r.l., esprimendo giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul relativo progetto, presentato dalla predetta ditta, l’autorizzazione per la coltivazione mineraria della cava, sita nella Contrada Pedali del Comune di Vietri di Potenza, di proprietà dello stesso Comune di Vietri di Potenza, per la durata di 10 anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell’attività estrattiva, con espressa previsione nel punto 14 del dispositivo della citata Delibera che tale autorizzazione “potrà essere prorogata su istanza degli interessati aventi diritto, previa verifica dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di estrazione mineraria ed ambientale”;
tale progetto autorizzato prevedeva il volume complessivo di materiale da estrarre di 2.604.505 mc., di cui circa 114.000 mc. da riutilizzare nella cava per ripristinare la continuità morfologica nella fase di sistemazione finale della cava (gradonatura del fronte di scavo, sistemazione delle pendici e semina di leguminose e piantumazione di arbusti e/o essenze arboree) e 250.000 mc. annui per la vendita.

La M P &
C. S.r.l. prima con nota del 20.1.2017 ha manifestato al Comune di Vietri di Potenza l’intenzione di ampliare l’area di estrazione della cava con le contestuali opere di bonifica e ripristino ambientale e poi con nota del 28.3.2017 ha chiesto al Comune “un pre-parere di massima” sul predetto progetto, da presentare alla Regione Basilicata.

Con nota del 30.3.2017 il Responsabile del Settore Tributi e Patrimonio del Comune di Vietri di Potenza ha espresso “un pre-parere di massima favorevole” al suddetto progetto, confermando “la posizione processuale di questo Comune in tema di interpretazione del contratto del 9.3.2009” nell’ambito del giudizio “pendente dinanzi al Tribunale di Potenza (Reg. n. 584/2013)” e con Del. n. 34 del 21.4.2017 la Giunta Comunale ha reiterato il “pre-parere di massima favorevole” al progetto di ampliamento della coltivazione mineraria e di contestuale recupero ambientale, ribadendo la predetta posizione processuale nell’ambito del citato giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, “sulla scorta delle motivazioni addotte”.

Ma con Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 22.11 al 7.12.2018) il Comune di Vietri di Potenza ha revocato la predetta Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017 “sulla base di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico”, attesoché:

-“non risulta reso palese nel predetto atto sulla base di quali “motivazioni addotte” si basasse il pre-parere favorevole concesso”;

-“nei programmi e negli intendimenti di questa Amministrazione è prevalente la scelta politica di ridurre l’impatto ambientale della cava, al fine di utilizzare l’area di san Vito (presso cui è collocata la cava) in maniera prioritariamente turistica, intenzione concretizzata nell’approvazione del progetto e nell’avvio della realizzazione della “Porta della Lucania”, quale vetrina espositiva dei prodotti del territorio”;

-“tale orientamento non è compatibile con la previsione di ampliamento della cava”;

-comunque, “l’eventuale continuazione della coltivazione della cava alla scadenza dell’attuale rapporto contrattuale deve essere oggetto di procedura di evidenza pubblica”;

-“il pre-parere espresso non costituisce elemento di alcun procedimento amministrativo formalizzato dall’attuale normativa e non può costituire fondamento di aspettative giuridicamente tutelate da parte della ditta Macellaro, che lo ha richiesto”.

La M P &
C. S.r.l. ha chiesto con domanda del 14.12.2018 la proroga della predetta autorizzazione regionale, in quanto non aveva portato a compimento il progetto di coltivazione autorizzato.

Con nota prot. n. 477 del 16.1.2019 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha diffidato la Regione Basilicata “a procedere all’istruttoria” della domanda della M P &
C. S.r.l. di proroga dell’autorizzazione regionale per la coltivazione mineraria della cava, sita nella Contrada Pedali del Comune di Vietri di Potenza, in quanto, poiché tale cava è di proprietà comunale, risulta necessaria l’acquisizione del parere favorevole del Comune, il quale con la citata Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 aveva revocato la precedente Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017, tenuto pure conto delle circostanza che per “le vertenze in corso” la ditta Macellaro non avrebbe potuto proseguire nella coltivazione della cava.

La M P &
C. S.r.l. con il Ric. n. 98/2019, notificato il 25/30.1.2019 e depositato il 21.2.2019, ha impugnato la suddetta Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 e la predetta nota comunale prot. n. 477 del 16.1.2019, deducendo:

1) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

2) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’impugnato provvedimento di revoca non era stato congruamente motivato con riferimento alla comparazione degli interessi in conflitto;

3) l’eccesso di potere per errore nei presupposti, in quanto non poteva tenersi conto dei riferimenti alla controversia giudiziaria tra la ricorrente ed il Comune dinanzi al Tribunale di Potenza, in quanto tuttora pendente;

4) l’incompetenza, in quanto l’adozione dei provvedimenti in materia di coltivazione di cave spetta alla Regione Basilicata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vietri di Potenza, il quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del Ric. n. 98/2019, in quanto la procura, in calce al ricorso, rilasciata dalla società ricorrente al suo difensore era di tipo generale, anziché speciale, come prescritto dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., peraltro non asseverata ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lg.vo n. 82/2005, ed anche perché il ricorso non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore della ricorrente (in data 30.4.2019 è stato depositato il Ric. n. 98/2019 con in calce la firma digitale dell’avv. P G).

Successivamente, la M P &
C. S.r.l. con l’istanza dell’8.4.2019 ha chiesto alla Regione Basilicata l’autorizzazione al prelievo ed alla lavorazione del materiale già abbattuto e depositato nella zona di stoccaggio della suddetta cava.

Nel riscontrare la seconda istanza dell’8.4.2019, il Dirigente dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata con nota prot. n. 63552 dell’11.4.2019 (notificata nella stessa data dell’11.4.2019) “ai sensi della L.R. n. 12/1979” ha comunicato alla M P &
C. S.r.l. la cessazione della coltivazione mineraria della cava, sita nella Contrada Pedali del Comune di Vietri di Potenza “alla scadenza dell’autorizzazione regionale rilasciata con Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, fissata al 23.4.2019”.

La M P &
C. S.r.l. con il Ricorso introduttivo n. 182/2019, notificato il 16.4.2019 e depositato il 17.4.2019, ha impugnato la predetta nota regionale prot. n. 63552 dell’11.4.2019, deducendo:

1) e 2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta illogicità, tenuto pure conto della circostanza che, nelle more del rilascio della citata Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, l’Ufficio Geologico della Regione Basilicata con nota prot. n. 81445 del 23.4.2008 (inviata anche al Comune di Vietri di Potenza) aveva autorizzato il prelievo e la lavorazione del materiale già abbattuto, chiesto con l’istanza del 16.4.2008;

3) l’eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto l’impugnata nota prot. n. 63552 dell’11.4.2019 non è stata motivata anche per relationem;

4) violazione della L.R. n. 12/1979, in quanto, pur tenendo conto dell’espresso riferimento alla predetta Legge, contenuto nel provvedimento impugnato, tale Legge non disciplina il prelievo e la lavorazione del materiale già abbattuto;

5) l’incompetenza, in quanto la decisione sull’istanza della ricorrente, di autorizzazione al prelievo ed alla lavorazione del materiale già abbattuto, non spetta al Dirigente dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata.

Si è costituita la Regione Basilicata, la quale ha:

1) eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse del gravame, in quanto l’impugnata nota prot. n. 63552 dell’11.4.2019: “non costituisce diniego di autorizzazione all’esercizio di cava o il rigetto di un’istanza, bensì un atto esclusivamente ricognitivo di una situazione già nota e destinata a consolidarsi alla scadenza dell’autorizzazione regionale”;
“ha quale unico fine di rammentare la scadenza dell’autorizzazione e nulla aggiunge o toglie all’assetto di interessi delineato con la Del. G.R. n. 1105/2008”;
trattasi di “una mera risposta, puramente ricognitiva e confermativa di circostanze passate”;

2) dedotto l’infondatezza del ricorso, richiamando il contenuto degli artt. 1, 2, 2 bis, 3, 5, 20, 22 e 23 della L.R. n. 12/1979 ed anche la Del. G.R. n. 689 del 22.5.2015 ed il D.P.G.R. n. 43 dell’1.3.2015.

Con atto di motivi aggiunti al Ric. n. 182/2019, notificato il 9.5.2019 e depositato il 13.5.2019, la società ricorrente ha dedotto l’ulteriore censura, relativa alla violazione dell’art. 1 bis, comma 4, secondo periodo, L.R. n. 12/1979.

Con memoria del 30.5.2019 la Regione Basilicata ha sostenuto l’infondatezza dell’atto di motivi aggiunti, evidenziando anche che con note del 16.1.2019 e del 26.4.2019 il Comune di Vietri di Potenza, proprietario della cava di cui è causa, si era opposto all’istanza della ricorrente del 14.12.2018 di proroga dell’autorizzazione di coltivazione mineraria ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, in quanto: con Sentenza n. 618 dell’8.9.2014, passata in giudicato, perché non appellata, il TAR Basilicata aveva statuito la legittimità della risoluzione del contratto di affitto della cava in questione, stipulato tra il Comune e la ricorrente il 9.3.2009, ritenuta implicitamente contenuta nella Del. G.M. n. 133 del 19.12.2012 di indizione del procedimento di evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, poi andato deserto per l’assenza di offerte valide;
con atto dell’8.2.2019 il Comune aveva diffidato la ricorrente a rilasciare entro 15 giorni la cava.

Con memoria del 27.6.2019 la ricorrente ha ribadito che fino alla definizione del processo tra le parti dinanzi al Giudice Ordinario deve ritenersi che detiene legittimamente il possesso della cava in discorso.

Nell’Udienza Pubblica del 3.7.2019 i Ricorsi n. 98/2019 e n. 182/2019 sono passati in decisione.

In via preliminare, va disposta la riunione dei predetti Ricorsi n. 98/2019 e n. 182/2019, per la loro connessione oggettiva, in quanto la decisione di entrambi i gravami dipende dalla permanenza dell’efficacia del contratto, di affitto della cava di cui è causa del 9.3.2009, e dalla circostanza se l’autorizzazione regionale ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 sia effettivamente scaduta il 23.4.2019.

Ciò anche perché, tenuto conto della censura, relativa alla violazione dell’art. 1 bis, comma 4, secondo periodo, L.R. n. 12/1979, dedotta con l’atto di motivi aggiunti al Ric. n. 182/2019, e della circostanza che il Comune di Vietri di Potenza, proprietario della cava di cui è causa, si era opposto all’istanza della ricorrente del 14.12.2018 di proroga dell’autorizzazione di coltivazione mineraria ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, il Collegio avrebbe dovuto in quel giudizio, comunque, ordinare, ai sensi dell’art. 28, comma 3, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Vietri di Potenza.

Tenuto conto dell’infondatezza nel merito del Ric. n. 98/2019, non risulta necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità, sollevate dal Comune di Vietri di Potenza.

Nel merito, va esaminato per prima il quarto ed ultimo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di incompetenza, in quanto il suo accoglimento comporterebbe, ai sensi del vigente art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm., l’annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente, con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione (cfr. da ultimo C.d.S. Ad. Plen. n. 5 del 27.4.2015, confermata da C.d.S. Sez. III nn. 3797, 3811 e 3813 del 3.8.2015).

Tale censura risulta palesemente infondata, in quanto con l’impugnata Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 il Comune di Vietri di Potenza ha revocato la propria precedente Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017, mentre l’impugnata nota del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 477 del 16.1.2019 è un atto interno al procedimento regionale, di proroga dell’autorizzazione ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, di coltivazione mineraria della cava in questione, attivato dalla ricorrente con domanda del 14.12.2018, nell’ambito del quale il Comune di Vietri di Potenza ha titolo ad intervenire, nella qualità di proprietario della cava in discorso.

Non colgono nel segno il secondo ed il terzo motivo, con i quali sono stati rispettivamente dedotti i vizi dell’eccesso di potere per difetto di motivazione e dell’eccesso di potere per errore nei presupposti.

Infatti, l’impugnata Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018, di revoca della precedente Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017, contrariamente a quest’ultima, la cui motivazione consiste esclusivamente nelle parole “sulla scorta delle motivazioni addotte”, risulta congruamente motivata, attesoché l’Amministrazione comunale ha evidenziato la scelta politica di ridurre l’impatto ambientale della cava di cui è causa e di utilizzare l’area, dove si trova la cava, per finalità turistiche e di esposizione dei prodotti del territorio con la manifestazione “Porta della Lucania”, cioè con finalità incompatibili con l’intenzione della ricorrente di ampliare la coltivazione mineraria della cava, evidenziando anche la circostanza che alla scadenza del contratto di affitto della cava il Comune avrebbe dovuto indire un procedimento di evidenza pubblica per la scelta del concessionario.

Risulta evidente che tali interessi pubblici sono chiaramente prevalenti rispetto all’interesse economico della ricorrente, di voler sfruttare ancora di più le utilità, derivanti dalla coltivazione mineraria della cava.

Non risultano inconferenti i riferimenti alla controversia giudiziaria tra la ricorrente ed il Comune dinanzi al Tribunale di Potenza, i quali, peraltro, sono richiamati anche dai precedenti pre-pareri di massima favorevole ex nota del Responsabile del settore Tributi e Patrimonio del 30.3.2017 e Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017, revocati dagli atti impugnati, in quanto il contratto, di affitto della cava, del 9.3.2009, avente la durata di 4 anni “a decorrere dall’1.1.2009”, cioè con la scadenza del 31.12.2012, all’art. 7 prevedeva che la M P &
C. S.r.l. doveva versare al Comune di Vietri di Potenza “il corrispettivo minimo da pagare annualmente al Comune viene fissato in 150.000,00 €”, da pagare in tre rate uguali di 50.000,00 €, di cui la terza “entro la fine dell’undicesimo mese”, “di importo pari o superiore a 50.000,00 € in funzione dei quantitativi estratti”, con la puntualizzazione che “laddove -per cause di forza maggiore non imputabili al concessionario (quali, a mero titolo esemplificativo, malattie invalidanti che colpiscano il legale rappresentante della ditta, terremoti, inondazioni, crolli di strutture ed arterie viarie, particolari condizioni di congiuntura economica ascrivibili a concause che possano implicare un’imprevedibile contrazione della commercializzazione dei materiali estratti)- fossero inferiori a 150.000 mc., sarà possibile addivenire ad una rideterminazione della terza rata in proporzione ai quantitativi estratti oltre i 100.000 mc., mantenendo invariato il prezzo di 1,00 € al mc.”.

Poiché la ricorrente negli anni 2009, 2010 e 2011 aveva estratto un quantitativo di materiale inerte inferiore a 100.000 mc. e non aveva pagato al Comune la terza rata, tale inadempimento aveva determinato la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 11 dello stesso contratto del 9.3.2009 e la lite giudiziaria dinanzi al Giudice Ordinario, in quanto secondo il Comune la ricorrente avrebbe dovuto pagare anche la terza rata, mentre secondo la ricorrente la crisi economica del settore rientrerebbe nell’ambito delle cause di forza maggiore non imputabili al concessionario.

Infine, va disatteso il primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in quanto il Comune di Potenza, costituendosi in giudizio, ha dimostrato ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, della stessa L. n. 241/1990 che l’impugnata Del. G.M. n. 149 del 14.11.2018 non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Conseguentemente, va respinta la domanda risarcitoria, in quanto ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Comunque, la ricorrente non ha provato i danni, relativi alle spese di progettazione e di investimento, affrontate in seguito all’adozione della precedente Del. G.M. n. 34 del 21.4.2017.

Per quanto riguarda il Ric. n. 182/2019, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Regione Basilicata, attesoché l’impugnata nota prot. n. 63552 dell’11.4.2019 lede l’interesse della ricorrente a continuare le operazioni di prelievo e lavorazione del materiale già abbattuto e depositato nella zona di stoccaggio della cava di cui è causa anche dopo la scadenza dell’autorizzazione regionale ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 del 23.4.2019, in quanto la predetta nota statuisce espressamente che le suddette operazioni devono cessare alla citata data del 23.4.2019.

Nel merito, come sopra già detto, va esaminato per prima il quinto ed ultimo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di incompetenza.

Tale censura risulta infondata, in quanto la Regione prima con Del. G.R. n. 689 del 22.5.2015 ha attribuito all’Ufficio Geologico regionale la competenza in materia di cave e di polizia mineraria e poi con Decreto n. 43 dell’1.3.2015 il Presidente della Giunta Regionale ha confermato la predetta competenza in capo al Dirigente dell’Ufficio Geologico regionale.

Vanno disattesi il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta illogicità, tenuto pure conto della circostanza che, nelle more del rilascio della citata Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008, l’Ufficio Geologico della Regione Basilicata con nota prot. n. 81445 del 23.4.2008 (inviata anche al Comune di Vietri di Potenza) aveva autorizzato il prelievo e la lavorazione del materiale già abbattuto, chiesto con l’istanza del 16.4.2008.

Infatti, con la suddetta Sentenza n. 618 dell’8.9.2014, passata in giudicato, questo Tribunale ha statuito la legittimità della risoluzione del contratto di affitto della cava in questione, stipulato tra il Comune e la ricorrente il 9.3.2009, ritenuta implicitamente contenuta nella Del. G.M. n. 133 del 19.12.2012 di indizione del procedimento di evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, poi andato deserto per l’assenza di offerte valide.

Pertanto, pur tenendo conto della circostanza, dimostrata con il deposito delle relative fatture, che la ricorrente ha continuato a pagare al Comune le prime due rate di € 50.000,00 anche negli anni 2016, 2017 e 2018, ma non anche la terza rata di ulteriori € 50.000,00, va rilevato che il contratto di affitto si è comunque risolto e che prima dell’istanza della ricorrente dell’8.4.2019, di autorizzazione regionale al prelievo ed alla lavorazione del materiale già abbattuto e depositato nella zona di stoccaggio della cava in questione, il Comune di Vietri di Potenza con atto dell’8.2.2019 aveva diffidato la ricorrente a rilasciare entro 15 giorni la cava.

Parimenti infondato risulta il terzo, con il quale è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per carenza di motivazione, attesochè l’impugnata nota prot. n. 63552 dell’11.4.2019 risulta sufficientemente motivata con il riferimento alla scadenza dell’autorizzazione regionale ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 del 23.4.2019, in quanto tutte le attività autorizzate non possono essere esercitate dopo la scadenza dell’efficacia dei relativi provvedimenti di autorizzazione.

Non coglie nel segno il quarto motivo, con il quale è stata dedotta l’assenza nella L.R. n. 12/1979 della disciplina del prelievo e della lavorazione del materiale già abbattuto, in quanto l’art. 23, comma 1, di tale Legge prevede “le funzioni amministrative di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere ai sensi del DPR n. 128/1959”, rubricato “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, il cui art. 1, comma 1, lett. d), contempla anche i “lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali”.

Non coglie nel segno anche l’ulteriore censura, relativa alla violazione dell’art. 1 bis, comma 4, secondo periodo, L.R. n. 12/1979, dedotta con l’atto di motivi aggiunti al Ric. n. 182/2019, in quanto il predetto art. 1 bis L.R. n. 12/1979 non può essere applicato alla cava in discorso, in quanto tale norma disciplina le cave abbandonate, incluse in un apposito elenco regionale non ancora redatto, che dopo il loro recupero ambientale possono ritornare alla loro originaria destinazione urbanistica.

Comunque, l’art. 1 bis, comma 4, secondo periodo, L.R. n. 12/1979, nel prevedere che “i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all’attività della cava devono essere asportati dopo la cessazione dell’attività autorizzata”, fa espressamente “salva la facoltà di una diversa utilizzazione ove consentita dagli strumenti urbanistici vigenti”, disciplina la diversa fattispecie della sorte degli impianti di coltivazione della cava dopo la cessazione dell’efficacia della relativa autorizzazione regionale, cioè stabilisce che dopo la scadenza dell’autorizzazione regionale tali impianti di regola devono essere disinstallati e che possono continuare ad essere utilizzati per l’esercizio di altre attività economiche diverse da quella di coltivazione della cava, se conformi agli strumenti urbanistici.

Pertanto, la predetta norma non consente, dopo la scadenza dell’autorizzazione regionale ex Del. G.R. n. 1105 dell’1.7.2008 del 23.4.2019, di svolgere l’attività di lavorazione del materiale già abbattuto e depositato nella zona di stoccaggio della cava di cui è causa, la cui autorizzazione è stata chiesta alla Regione con la suindicata istanza dell’8.4.2019.

A quanto sopra consegue la reiezione di entrambi i Ricorsi n. 98/2019 e n. 182/2019 ed anche dell’atto di motivi aggiunti al Ric. n. 182/2019.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di entrambi i giudizi.

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