TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300004
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00004/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2022, proposto da
Società Danella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L L e E D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Aglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gruppo C.D.S. Soc. Consortile A Rl, Sviluppo Basilicata S.p.A., Tecnimont S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a – della delibera di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 340 del 27.04.2022 di non ammissione della società Danella alle agevolazioni di cui all'avviso pubblico “Contributo di Solidarietà Tempa Rossa”;

b – del provvedimento di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 2623 del 15.04.2022, di comunicazione motivi ostativi all'ammissione alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 e del provvedimento 10377 del 3.12.2021 di richiesta integrazioni;

c – del provvedimento di Sviluppo Basilicata del 28.04.2022 di comunicazione della delibera 340/2022;

d – del provvedimento di Sviluppo Basilicata S.p.A. di approvazione della graduatoria definitiva delle imprese ammesse alle agevolazioni, non conosciuto;

e – ove e per quanto occorra, della delibera di G.R. della Basilicata n. 526/2021 di approvazione dell'Avviso Pubblico “Contributo di Solidarietà Tempa Rossa”;

f – ove e per quanto occorra, della delibera di G.R. n. 1013/2020;

g - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata in persona del Presidente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 7/7/2022, la deducente - nella dichiarata qualità di impresa fornitrice di materiale per l’esecuzione del contratto “EPSCC1”, nell’ambito del progetto di sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa” - impugna gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la delibera di Sviluppo Basilicata S.p.A. (soggetto delegato dalla Regione Basilicata), n. 340 del 27/4/2022, con cui è stata disposta la sua non ammissione alle agevolazioni economiche di cui all’Avviso pubblico “Contributo di Solidarietà Tempa Rossa”.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- la Total E&P Italia S.p.A., contitolare della concessione per la coltivazione di idrocarburi nell’area mineraria di Gorgoglione (MT), ha avviato gli interventi relativi allo sviluppo del giacimento denominato “Tempa Rossa”, individuando l’A.T.I. Tecnimont quale contraente generale per la progettazione, fornitura dei materiali, costruzione ed avviamento dell’impianto (contratto “EPSCC1”). Il contraente generale ha eseguito le opere mediante affidamenti a terzi che, a loro volta, si sono avvalsi di sub-appaltatori e fornitori;

- alcuni degli appaltatori del contraente generale sono incorsi in situazioni di decozione o insolvenza tali da compromettere la soddisfazione delle pretese creditorie vantate dai sub-appaltatori e fornitori coinvolti nell’esecuzione della commessa de qua ;

- la Regione Basilicata ha, dunque, deliberato l’istituzione di un Fondo di solidarietà (interamente finanziato da Total) a sostegno delle imprese lucane titolari di crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell’ambito delle opere del progetto “Tempa Rossa”, con una dotazione di euro 1.931.462,28, approvando un apposito Avviso, pubblicato in data 1/7/2021;

- in data 15/9/2021, la deducente ha presentato istanza di ammissione al fondo (per un credito di euro 386.000,00), dichiarando di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 dell’Avviso (per avere, cioè, maturato una posizione creditoria collegata, in modo diretto o indiretto, all’avanzamento del cantiere delle opere del contratto “EPSCC1”);
all’uopo ha allegato la documentazione contabile relativa alle forniture eseguite ed una perizia giurata attestante i crediti correlati alle prestazioni rese;

- in data 6/4/2022, Sviluppo Basilicata S.p.a. (soggetto delegato all’attività di gestione dell’Avviso) ha comunicato alla deducente il preavviso di rigetto della domanda di contributo, assumendo quali ragioni ostative che non sarebbe stato provato documentalmente il credito vantato (non avendo l’istante allegato i contratti con i debitori) e che, sulla base della documentazione presentata, il credito non sarebbe riconducibile a prestazioni rese per l’avanzamento del cantiere delle opere del contratto “EPSCC1” del progetto “Tempa Rossa”;

- in data 14/4/2022, la deducente ha esposto, a chiarimento di tali motivi ostativi, di aver reso le forniture in questione secondo gli usi commerciali, sulla base di richieste di acquisto verbali o a mezzo mail (non trattandosi di prestazioni soggette a forma scritta a pena di nullità), comprovate dai documenti di trasporto controfirmati dal destinatario e dalle fatture e di essere in attesa di un’attestazione da parte di Tecnimont volta a dimostrare la riconducibilità delle forniture rese al contratto “EPSCC1” (chiedendo termine per esibire detta comprova);

- con la delibera impugnata, Sviluppo Basilicata S.p.a., all’esito dell’interlocuzione procedimentale, ha comunicato la non ammissibilità della richiesta agevolativa, con espresso richiamo dei già esposti motivi ostativi.

1.2. Il ricorso è affidato a plurimi motivi di impugnazione, appresso scrutinati.

2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, la Regione Basilicata.

3. All’esito della camera di consiglio del 20/7/2022 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alle agevolazioni per cui è causa (incombente ritualmente avvenuto a cura della ricorrente) e disposta la sollecita trattazione della causa nel merito ex art. 55 cod. proc. amm..

4. All’udienza pubblica del 7/12/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. Preliminarmente, giova richiamare le pertinenti previsioni dell’Avviso pubblico del contributo di solidarietà per cui è causa.

L’art. 2, rubricato “ Soggetti beneficiari ”, dispone che:

- “ 1. Possono presentare domanda le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) (…)

b) (…)

c) vantare, per le prestazioni dirette e indirette rese per l’avanzamento del cantiere delle opere del contratto EPSCC1 del Progetto Tempa Rossa, un credito non contestato, liquido ed esigibile in tutto o in parte non soddisfatto - se del caso anche all’esito dell’insinuazione in procedure concorsuali avviate nei confronti dell’impresa debitrice - in relazione a prestazioni effettivamente svolte sulla base di un rapporto contrattuale certo in quanto documentalmente provato. ”.

La medesima previsione ha, inoltre, cura di precisare che:

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere autodichiarati, autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito della regolarità contributiva, che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE e dovrà risultare regolare al momento della liquidazione del contributo). In ogni caso, dovranno essere prodotti i documenti contrattuali e fiscali relativi al credito o ai crediti non contestato/i e insoddisfatto/i (fatture, D.D.T., ordini, contratti, ecc.) e gli atti ed i provvedimenti dei giudizi eventualmente intrapresi.

Il successivo art. 6, rubricato “ Modalità e termini di presentazione della domanda ”, prevede che:

(…)

2. Alla domanda telematica dovrà essere allegata, obbligatoriamente, la seguente documentazione:

a) Documentazione probatoria (fatture, D.D.T., ordini, contratti, estratti conto che esibiscano precedenti pagamenti a conferma dell’esistenza del rapporto, eventuali provvedimenti giudiziari, altro) a dimostrazione dell’effettivo credito vantato e non contestato;

b) Perizia giurata redatta da un revisore legale attestante il numero di dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato alla data del 31/03/2019, il mancato pagamento del credito vantato e non contestato, dall’insorgenza dello stesso alla data di pubblicazione del presente bando, sulla base delle risultanze dei conti, dei libri contabili e fiscali dell’impresa In mancanza della richiamata documentazione, dalla quale è possibile verificare l’importo del credito vantato, così come indentificato al precedente art. 2, e l’esistenza dello stesso nelle scritture contabili e fiscali, non si potrà procedere alla determinazione del contributo concedibile. ”.

5.2. Ciò premesso, sono fondate le censure ricorsuali – esposte nel primo, secondo e quarto dei motivi di gravame - dirette a contestare il carattere deficitario ed erroneo dell’istruttoria procedimentale esitata nel provvedimento sub iudice .

Va, anzitutto, rilevato che la deducente, conformandosi a quanto prescritto dall’art. 2 dell’Avviso ai fini della comprova del requisito della riconducibilità delle forniture rese al contratto “EPSCC1”, ha prodotto apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
detta dichiarazione, pur non integrando una prova legale, costituisce comunque un valido principio di prova (peraltro espressamente tipizzato dalla lex specialis ), il cui contenuto avrebbe dovuto essere specificamente contrastato mediante prova contraria (eventualmente anche in sede di successiva verifica), mentre, nel caso in esame, l’Amministrazione si è limitata ad assumere (in negativo) l’insufficiente dimostrazione del requisito, nulla dicendo in merito alla rilevanza ( rectius , irrilevanza) probatoria di tale dichiarazione (vieppiù se si considera che dall’eventuale confutazione dell’efficienza probatoria della stessa potrebbero discendere conseguenze quantomeno in sede amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).

Sempre in adesione alla richiamata previsione dell’Avviso, la deducente ha, inoltre, versato nel procedimento i documenti di trasporto del materiale oggetto di fornitura (DDT), controfirmati dalle aziende sub-appaltatrici (impegnate nell’esecuzione del contratto “EPSCC1”), che riportano, nell’oggetto, la dicitura “Tempa Rossa”, nonché le relative fatture;
documentazione, quest’ultima, che assume, peraltro, un’astratta idoneità dimostrativa dell’ulteriore requisito dell’avvenuta contrattualizzazione delle prestazioni cui si riferiscono i crediti per cui è causa.

Neppure tali evidenze probatorie, pure tipizzate nella lex specialis ai fini della comprova dei requisiti per l’ammissione al contributo, sono state oggetto di analitica confutazione da parte dell’Amministrazione.

In senso confermativo alle esposte risultanze, depongono la perizia giurata (allegata alla domanda di contributo) che reca espressa indicazione dei crediti vantati dalla deducente e delle relative imprese debitrici in riferimento all’esecuzione del progetto “Tempa Rossa”, nonché la registrazione sul conto dedicato acceso dalla deducente presso la Banca Popolare di Bari (nell’ambito del Protocollo di Monitoraggio Operativo per l’esecuzione del contratto “EPSCC1”) di pagamenti parziali disposti in suo favore da parte di alcune di dette imprese (prima della loro insolvenza).

Trattasi, anche in tal caso, di elementi che – in ossequio al principio di atipicità della prova - sono caratterizzati da indubbia valenza dimostrativa, sia pure di natura indiziaria, dei requisiti in contestazione e che, dunque, avrebbero imposto all’Amministrazione lo svolgimento di più ampi approfondimenti.

Parimenti deve dirsi in ordine al mancato apprezzamento della nota del contraente generale della commessa “EPSCC1” (Tecnimont s.p.a.), rilasciata in data 1/6/2022, in cui si dichiara che la deducente “ (…) è stata coinvolta, in quanto fornitore di beni e servizi di nolo a caldo e a freddo di attrezzature di cantiere correlati al contratto EPSCC1 nell’ambito dello sviluppo del Progetto Tempa Rossa ”, considerato che la richiesta di detta (rilevante) attestazione era stata palesata dalla ricorrente nelle controdeduzioni ai motivi ostativi, in data 14/4/2022, talché sarebbe stato onere dell’Amministrazione – in difetto di contrarie e non esplicitate ragioni di urgenza – acquisirla in sede procedimentale prima dell’adozione del provvedimento reiettivo, in osservanza del generale dovere di soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 della L. n. 241/1990.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto nei sensi indicati e con assorbimento di ogni altra censura. Per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione regionale in esito agli indicati approfondimenti di natura istruttoria.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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