TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2020-08-06, n. 202005231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2020-08-06, n. 202005231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005231
Data del deposito : 6 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2020

N. 05309/2020 REG.RIC.

N. 05231/2020 REG.PROV.CAU.

N. 05309/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5309 del 2020, proposto da


S S B, C A C, C C, A C, A C, L C, V C, Dina D'Alessandro, Manila D'Orazio, G D S, I D C, P E, M F, V F, S M F, R F, V G, M G, L G, M L G, M I, S I, G L B, D M, M M, M P, N P, D P, J P, L S, C S, B T, V T, A V, C V, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

A. Del Bando di concorso relativo alla "procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e sostegno" di cui al decreto numero 510 pubblicato nella G.U. del 28.04.2020, 4a Serie Speciale, n. 14, nella parte in cui:

- all'art. 2 – Requisiti di ammissione - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato che abbia espletato, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, su posto comune o sostegno a almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive nella parte in cui esclude il diritto di parte istante in possesso di tre annualità di servizio in scuole paritarie o servizio misto scuola statale-paritaria;

- all'art. 3 - "Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione" prescrive che "I candidati presentato l'istanza di partecipazione al concorso unitamente in modalità telematica", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

nonché in ogni altra parte contrastante con il diritto e l'interesse dei ricorrenti;

B. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi misura cautelare ritenuta opportuna:

- del diritto degli istanti ad essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;

E per la condanna in forma specifica:

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di inserzione della ricorrente tra i docenti ammessi alla partecipazione al concorso straordinario 2020 per l'immissione in ruolo e di provvedimenti che consentano alla stessa di partecipare alle prove concorsuali previste per le specifiche Regioni individuate, anche previo ordine all'Amministrazione di consentire alla ricorrente di formulare una domanda completa a mezzo del portale Istanze Online ovvero ordinando al Miur di considerare valida la domanda di partecipazione al concorso inviata in modalità cartacea inviata all'Usr scelto dal singolo ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali Campania, Lombardia, Puglia, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 la dott.ssa E T;


Ritenuto che non possano ravvisarsi sufficienti elementi di fondatezza dei motivi di ricorso, alla luce della giurisprudenza formatasi sull’argomento, la quale ha precisato che “L’intenzione del legislatore è quella di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento. La distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (Cons. St., ord. 4423/2018, 4378/2018), muovendo dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private ”, altresì escludendo che la tale distinzione possa considerarsi irragionevole o contrastante con la disciplina europea, in quanto disposizione diretta a superare il precariato storico (da ultimo, TAR Lazio, sez. III bis. sent 20 luglio 2020, n. 8412);

Ritenuto, infine, che le spese di fase possano essere regolate unitamente a quelle del merito, per la discussione del quale viene fissata la pubblica udienza del 3 novembre 2020;

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