TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-02-11, n. 200900262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-02-11, n. 200900262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200900262
Data del deposito : 11 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01328/2007 REG.RIC.

N. 00262/2009 REG.SEN.

N. 01328/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2007, proposto da:
M E, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Faconda, con domicilio eletto presso Antonio Faconda in Bari, via De Giosa 79 c/o Avv. A.Caggiano;

contro

Ministero dell'Istruzione, Comm.Esami Mat. A.S.2006/07-Liceo S.S.-L.Da Vinci-Bisceglie, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diploma di maturità conseguito dalla ricorrente in data 12.7.2007 nella parte in cui è attribuito il voto finale di 83/100 anziché il massimo di legge o, in subordine, altro voto comunque maggiore di quello attribuito e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comm.Esami Mat. A.S.2006/07-Liceo S.S.-L.Da Vinci-Bisceglie;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/11/2008 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato e depositato rispettivamente il 24 sett. ed il 4 ottobre del 2007 la ricorrente, studentessa nell’a.s. 2006-07 della V classe del Liceo Scientifico statale L. Da Vinci di Bisceglie ad indirizzo linguistico ha impugnato il conseguito diploma di maturità per il voto attribuitole di 83/100 (19/20 per credito scolastico, 17/45 quale votazione conseguita nelle prove scritte, e 27/35 quale votazione conseguita al colloquio)rivendicando il massimo di legge o comunque un voto superiore. Ha fatto presente di avere un ottimo curriculum scolastico nonché un brillante giudizio di ammissione in cui veniva evidenziata un’ottima preparazione sia nelle discipline dell’ambito letterario che scientifiche.

Deduce ora in unico ed articolato motivo di gravame: Violazione e falsa applicazione della legge 11.01.2007 n. 1 e degli artt. 1 e 5 dPR 23.7.98 n. 323 nonché degli artt. 12, 13, 15 e 16 dell’Ordinanza ministeriale n. 26 prot. 2578 del 15.3.07 in relazione all’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili. Lamenta la ricorrente che la Commissione di esame non abbia tenuto conto della sua ammissione agli esami con un giudizio di eccellenza, così disattendendo quelle che sono le sue precipue finzioni, vale a dire compiere una analisi ed una verifica della preparazione dei candidati. In particolare risulterebbe incongrua la valutazione della seconda prova scritta (lingua tedesca) in cui si afferma dalla Commissione che alcuni periodi si presentano un po’ generici, senza che si siano precisati quali siano i periodi. Secondo la ricorrente la valutazione di 11/15 a tale prova (vale a dire di un voto che si attestava sulla sufficienza) non pare suffragata da idonea motivazione, che invece si rendeva necessaria perché nel corso dell’anno scolastico la stessa ricorrente aveva riportato voti intorno agli 8/10. Stesse considerazioni vanno rivolte avverso la votazioni di 13/15 attribuita alla prima e terza prova scritta, ancorché i relativi elaborati siano stati qualificati “buoni”: esse prove avevano titolo ad una votazione non inferiore a 14/15. Segni grafici (frecce) apposti sugli elaborati scritti destano pure confusione e perplessità. Anche nel verbale attinente al colloquio non v’è alcuna motivazione che possa giustificare la votazione di 27/35, carenza che viepiù si manifesta a fronte di criteri di valutazione del colloquio indicati dalla Commissione nella seduta del 22.6.07. Non può poi ritenersi che il voto numerico sia di per sé esaustivo al pari di una valutazione motivata. Nel verbale del colloquio non v’è traccia che lo stesso si sia svolto in rispondenza dei canoni procedurali fissati dal comma 4^ dell’art. 16 dell’O.M. n. 29/07 e del pari manca ogni riferimento alla obbligatoria discussione degli elaborati scritti. Il punteggio di 27/35 è persino inferiore alla media tra il minimo ed il massimo e comunque risulta immotivato rispetto al giudizio di ottimo avuto in sede di ammissione.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione scolastica che puntualmente contro deducendo ha concluso per il rigetto dell’avverso gravame.

L’istanza cautelare è stata respinta con Ordinanza n. 916/07.

Parte ricorrente ha ribadito le sue prospettazioni difensive nella memoria conclusionale dell’8 nov. 2008.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Innanzi tutto osserva il Collegio che il curriculum scolastico (indubbiamente più che positivo per l’attuale ricorrente) non può però avere una valutazione “totalizzante” nell’ambito dell’esame di stato. Sul punto si è già espressa la sede di Lecce di questo Tribunale affermando (sent. n. 4893/02) che nell’esame di Stato il curriculum e il giudizio di ammissione trovano valutazione sotto l’aspetto del credito scolastico acquisito, quantificabile al massimo in 20 punti. Qui la interessata ha avuto una valutazione di 19 punti su venti e quindi siamo in linea con la giurisprudenza dianzi citata, condivisa da questo Collegio. Quanto alle prove scritte, la cui valutazione viene contestata nel ricorso, il Collegio anche alla luce di quanto sopra detto viene a ribadire che le prove scritte hanno una loro valutazione “autonoma”;
come giustamente osservato dalla amministrazione resistente;
qualora dovessero riportare le valutazioni già conseguite durante l’anno, scolastico, vi sarebbe fondatamente da dubitare sulla utilità degli esami per conseguire la maturità. La contestazione fatta poi ai voti di 13!5 e 14/15 (a fronte di elaborati giudicati buoni) ha poco senso perché la votazione in questione tradotta in decimi corrisponde ad 8,7 e 9,3 che sono voti più che alti.

Quanto alla votazione del colloquio orale (27/35), parte ricorrente la ritiene non legittima perché si viene a discostare notevolmente dal giudizio di ammissione. Anche qui la censura è errata perché muove da un parametro di riscontro (giudizio di ammissione) che invece va depotenziato. La valutazione riportata è comunque positiva e non già negativa, nel quale caso si sarebbe potuto anche pensare ad un travisamento di fatti da parte della Commissione esaminatrice;
la prova d’esame segue, poi, una disciplina dettaglia descritta all’art. 5 dPR 323/98 che predispone per un giudizio del tutto autonomo.

A riguardo ribadisce il Collegio che il peso preponderante attribuito al punteggio assegnabile alle prove effettivamente svolte è del tutto ragionevole, perché l’esame di stato costituisce una prova delle capacità e competenze acquisite dal candidato desunta dall’oggettività della prova svolta e non da elementi aliunde acquisiti e non riconducibili –come ha già detto la giurisprudenza- alla messa alla prova dello studente, nel che consiste l’essenza stessa del concetto di esame.

Da ultimo e quanto alla votazione numerica, richiama il Collegio principi giurisprudenziali già affermatisi quanto alla legittimità del voto numerico alle prove d’esame inteso quale sintetico giudizio espressivo di un’ampia discrezionalità tecnica e che viene a soddisfare l’esigenza della motivazione /CdS n. 6416/06).

In ricorso in conclusione va respinto.

Le spese di giudizio che in parte si compensano ravvisandosene ragioni anche in riferimento alla giovane età della neo diplomata ora ricorrente, per la parte rimanente si liquidano come da dispositivo.

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