TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2009-02-26, n. 200900216

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2009-02-26, n. 200900216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200900216
Data del deposito : 26 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00839/2008 REG.RIC.

N. 00216/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00839/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 839 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


S V, rappresentato e difeso dall'avv. D A M S, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;


contro

Agenzia delle Dogane - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 22.12.2008 (Prot. n. 2008-42414- doc.1), con il quale l'Agenzia delle Dogane ha negato al ricorrente la vidimazione del registro O.M. carico e scarico di oli minerali per stazioni carburanti relativo all'anno 2009, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato e conseguenziale(quand'anche non conosciuto)..


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane - Roma;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 il dott. Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


considerato che gli impugnati provvedimenti di revoca della licenza per l’esercizio di distribuzione carburanti e oli minerali rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, e di rifiuto alla vidimazione del registro O.M., risultano atti necessitati e vincolati legittimamente emessi in esecuzione dell’art. 63 c.1 della L. 504/95 , conseguentemente al provvedimento di chiusura dell’impianto adottato dal Comune di Martina Franca per incompatibilità dello stesso con la legge regionale n.23/04.



Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi