TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-31, n. 202402796
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2024
N. 02796/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2022, proposto da Job Creation S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Messina n. 395 del 31 luglio 2021, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, nonché l’annesso regolamento e l’allegato 1 (classificazione del territorio per canone impianti pubblicitari e affissioni) in parte qua;
- della deliberazione di Giunta n. 432 del 31 luglio 2021, nonché gli allegati tariffari, nella parte relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari;
- dell''atto applicativo, per l''annualità 2022, comunicato alla JOB in data 22.03.2022 (all. 5 fascicolo ricorrente) e di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente) alle Delibere ed al Regolamento sopra impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il dott. E C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Provvedimenti impugnati.
Con ricorso notificato in data 22 aprile 2022 e depositato in data 3 maggio 2022, la ricorrente ha impugnato: - la deliberazione del Consiglio Comunale di Messina n. 395 del 31 luglio 2021, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, nonché l’annesso regolamento e l’allegato 1 (classificazione del territorio per canone impianti pubblicitari e affissioni) in parte qua; - la deliberazione di Giunta n. 432 del 31 luglio 2021, nonché gli allegati tariffari, nella parte relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari; - l’atto applicativo, per l''annualità 2022, comunicato alla JOB in data 22 marzo 2022.
Fatti rilevanti di causa.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe – ritenuti illegittimi – veniva proposto ricorso innanzi a questo T.A.R. affidandolo a sette motivi di gravame, sintetizzabili nei seguenti termini.
Con il primo motivo di ricorso veniva dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati atteso che: - la fattispecie imponibile (art. 1, comma 819, lettera b, della legge n. 160/2019 cit.) consiste nella “diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”; - l’art. 24, secondo comma, del regolamento aggiunge, invece, anche la diffusione visiva o acustica; - il comma 825 del citato art. 1 stabilisce che la determinazione del canone avviene in base “alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”; - il regolamento del Comune stabilisce, invece, che il canone venga applicato sulla base della delibera di approvazione delle tariffe e che la graduazione delle tariffe sia effettuata sulla scorta di elementi quali: - la classificazione delle strade; - la superficie del mezzo pubblicitario e le modalità di diffusione del messaggio (con distinzione tra pubblicità in forma opaca e luminosa); - la tipologia del mezzo pubblicitario; - la durata della diffusione del